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Sez. L, Sentenza n. 1530 del 27/02/1990 (Rv. 465584 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE - D.L. N. 25 DEL 1988 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE SOCIALE AI SOGGETTI RICONOSCIUTI INVALIDI CIVILI DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ ANCORCHÉ FRUENTI DI REDDITI SUPERIORI AL LIMITE PER ESSO PREVISTI E CON PENSIONE SOSPESA - VALORE INTERPRETATIVO DEL CITATO D.L. - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 118 DEL 1971 - CONDIZIONI - TRATTAMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE E PENSIONE SOCIALE - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465584-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE - D.L. N. 25 DEL 1988 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE SOCIALE AI SOGGETTI RICONOSCIUTI INVALIDI CIVILI DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ ANCORCHÉ FRUENTI DI REDDITI SUPERIORI AL LIMITE PER ESSO PREVISTI E CON PENSIONE SOSPESA - VALORE INTERPRETATIVO DEL CITATO D.L. - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 118 DEL 1971 - CONDIZIONI - TRATTAMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE E PENSIONE SOCIALE - RAPPORTO.*

Il decreto legge n. 25 del 1988, come modificato dalla legge di conversione n. 93 dello stesso anno, prevedendo l'attribuzione della pensione sociale ai soggetti riconosciuti invalidi civili dopo il sessantacinquesimo anno di età, ancorché fruenti di redditi superiori al limite per essa previsti, nel caso in cui la pensione medesima, già liquidata dall'i.N.P.S., non sia stata più corrisposta a cagione dell'intervenuto superamento di detto limite, assume valore interpretativo della normativa vigente in materia di sostituzione del trattamento di Invalidità con quello sociale. Esso, pertanto, nei limiti indicati, incide retroattivamente sulle situazioni pregresse, mentre, per ogni altra ipotesi deve farsi applicazione dell'art. 19 della legge n. 118 del 1971, a norma del quale gli invalidi civili che fruiscono della relativa pensione ne ottengono, automaticamente, la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età (ferme restando le condizioni reddituali previste per la prima, anche se superiori a quelle che condizionano l'erogazione della seconda); mentre, ove il trattamento di Invalidità civile non preesista al compimento di tale età, l'ammissione al godimento della pensione sociale presuppone, in ogni caso diverso da quello disciplinato dalla legge n. 93 del 1988, il possesso del più oneroso requisito reddituale previsto per siffatta prestazione e riconosciuto dalla Corte costituzionale costituzionalmente legittimo (sent. N. 769 del 1988) nonostante la sua diversità quantitativa rispetto all'altro stabilito per il menzionato trattamento.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 10 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)