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Sez. U, Sentenza n. 23381 del 31/05/2007 Cc. (dep. 14/06/2007) Rv. 236394 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento per taluno dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. - Coimputato estraneo all'addebito per uno dei reati indicati al predetto art. 407 - Operatività della sospensione anche nei suoi confronti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236394-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Nei procedimenti cumulativi, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., opera anche nei confronti del coimputato, al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)