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Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002) Rv. 220510 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Custodia cautelare in corso - Effetto sospensivo della prescrizione - Provvedimento di sospensione dei termini di custodia - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220510-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento - disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa - ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)