Sez. 2, Sentenza n. 239 del 29/01/1974 (Rv. 367852 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME.*
Il principio secondo cui le parti contro le quali e stata proposta impugnazione possono a loro volta proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e gia decorso il termine ovvero hanno fatto acquiescenza alla sentenza, e applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, mentre ne sono escluse le altre impugnazioni che vengono proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante (cd impugnazioni incidentali autonome), quali quelle che riguardano un capo di pronunzia diverso e indipendente dal capo impugnato in via principale, rispetto alle quali rimane fermo l'Obbligo di osservare i termini ordinari previsti dall'art 325 del codice di procedura civile. (Conf 1302'72, mass n 357828; 1856'71, mass n 352402; (Conf 2377'70, mass n 348600).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)