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Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 31/03/1989 (Rv. 462368 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELLO INTERNO.*
Stato
decisa il 1989-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462368-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELLO INTERNO.*

Con riguardo a sentenza resa dal pretore nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa emessa dal prefetto, la legittimazione a contraddire all'opponente, e quindi a proporre controricorso nel giudizio di Cassazione proposto dallo stesso, spetta non alla amministrazione dell'interno, in persona del ministro, ma al prefetto stesso. (V 5540/88, mass n 460116; (V 4544/87, mass n 453238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)