Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 31/03/1989 (Rv. 462368 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELLO INTERNO.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO E NON DEL MINISTRO DELLO INTERNO.*
Con riguardo a sentenza resa dal pretore nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa emessa dal prefetto, la legittimazione a contraddire all'opponente, e quindi a proporre controricorso nel giudizio di Cassazione proposto dallo stesso, spetta non alla amministrazione dell'interno, in persona del ministro, ma al prefetto stesso. (V 5540/88, mass n 460116; (V 4544/87, mass n 453238).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)