Sez. 1, Sentenza n. 4444 del 26/10/1989 (Rv. 463987 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO - SUSSISTENZA - DEL MINISTRO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO - SUSSISTENZA - DEL MINISTRO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*
La legittimazione al ricorso per Cassazione, avverso la sentenza con cui il pretore abbia pronunciato sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, contro il provvedimento prefettizio irrogativo di sanzione amministrativa, spetta al prefetto, non al ministro dell'interno, in quanto la legittimazione passiva, in detto giudizio d'opposizione, compete all'autorità che ha reso il provvedimento opposto, la quale agisce in virtù di specifica autonomia funzionale anche quando abbia la veste di organo periferico dello stato, e tale legittimazione resta ferma pure in fase d'impugnazione, in difetto di diversa previsione nella disciplina della citata legge. (V 6254/88, mass n 460597).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)