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Sez. 6, Sentenza n. 25508 del 04/04/2017 Cc. (dep. 22/05/2017) Rv. 270490 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006 - Facoltà di omissione o ritardo nel compimento di atti di polizia giudiziaria - Soggetti legittimati - Indicazione.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270490-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

La facoltà di omissione o ritardo nel compimento di atti di propria competenza (nella specie, un arresto), ai sensi dell'art. 9, comma sesto, l. 16 marzo 2006, n. 146, spetta agli ufficiali di polizia giudiziaria ed alle autorità doganali anche non rientranti tra quelli che possono beneficiare della causa di giustificazione prevista dal comma primo della medesima norma. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 9, comma sesto, l. n. 146 del 2006 riguarda attività di carattere meramente investigativo e processuale, diverse da quelle dettagliatamente elencate al comma primo, lett. a) della norma, attribuite alla competenza di organi non strutturalmente coincidenti con quelli cui si applica la causa di giustificazione prevista dal predetto comma primo, atteso il riferimento generico agli "ufficiali di polizia giudiziaria" cui si aggiunge l'ulteriore categoria delle "autorità doganali", non ricompresa tra quelle che possono beneficiare della citata causa di giustificazione).

Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 9 com. 1, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 9 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)