Sez. 2, Sentenza n. 1492 del 11/02/1987 (Rv. 450939 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - AFFERMAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA SUSSISTENZA DI UN FATTO NOTORIO - CENSURA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - AFFERMAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA SUSSISTENZA DI UN FATTO NOTORIO - CENSURA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'affermazione del giudice del merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in Sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiché tale affermazione e frutto di un potere discrezionale del giudice del merito che, pertanto, non è tenuto affatto ad indicare gli elementi sui quali la sua Determinazione al riguardo si fondi. (Conf 479/80, mass n 403861; (Conf 317/78, mass n 389606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2720, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)