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Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005 (Rv. 584969 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Erronea assunzione di un fatto come notorio - Censurabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Contestazione della corrispondenza al vero del fatto notorio - Rimedio proponibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584969-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Mentre l'affermazione del giudice di merito circa l'esistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità con il ricorso per cassazione allorquando sia stata posta a base della decisione in forza di una inesatta nozione del notorio, cioè erroneamente intendendo il fatto come conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, viceversa allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice di merito non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può solo formare oggetto di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., ove ne ricorrano gli estremi e non invece di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)