Sez. U, Sentenza n. 15408 del 15/10/2003 (Rv. 567462 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi dell'ex Governo militare alleato di Trieste - Contratto traslativo - Previsione "ex" art. 5 legge n. 74 del 1986 della stipulazione del contratto traslativo in favore del successore "mortis causa" dell'assegnatario deceduto dopo l'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978 - Portata - Morte dell'assegnatario sopravvenuta posteriormente alla entrata in vigore della legge n. 74 del 1986 - Requisito della occupazione effettiva dell'immobile a fini abitativi da parte dell'erede al momento del decesso dell'assegnatario - Estensione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
L'art. 5, secondo comma, della legge 15 marzo 1986, n. 74, recante norme sulla cessione a riscatto degli alloggi dell'ex Governo militare alleato di Trieste, nel prevedere che, in caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente art. 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della legge n. 74 del 1986, comprende anche l'ipotesi in cui la morte dell'assegnatario sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 74 del 1986. In tal caso, mentre non è richiesto, in quanto non più verificabile, il requisito della residenza nell'alloggio (da parte del successore) dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della legge, il successore aspirante alla cessione deve dimostrare l'occupazione effettiva dell'immobile, cioè il godimento a fini abitativi, alla data del decesso dell'assegnatario.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST., Legge 15/03/1986 num. 74 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)