Sez. 1, Sentenza n. 10885 del 06/12/1996 (Rv. 501075 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO | Alloggi costruiti in Trieste dal Governo Militare Alleato - Decesso dell'originario assegnatario prima della stipula del contratto di cessione - Disciplina ex art. 5 della legge n. 74 del 1986 - Portata.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO
In tema di edilizia economica e popolare, con riguardo agli alloggi costruiti in Trieste dal Governo Militare Alleato ed alla ipotesi di decesso dell'originario assegnatario senza che sia intervenuta la stipula del contratto di cessione, l'art. 5 della legge n.74 del 1986 distingue due ipotesi, a seconda che il decesso sia avvenuto anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978: nella prima, il diritto alla stipula del contratto di cessione si trasmette a favore dei "subentranti" nel rapporto di assegnazione a norma dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962 n. 231, cioè a favore dei soggetti titolari "iure proprio" del diritto alla cessione, nel concorso dei requisiti della convivenza e della perdurante occupazione dell'alloggio; nella seconda, la legge n. 74 del 1986 introduce una espressa deroga ai principi vigenti in tema di edilizia popolare ed economica, che escludono la trasmissibilità "iure successionis" del diritto alla cessione dell'alloggio, e stabilisce che la stipula del contratto di cessione avviene "a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari", purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in cui (come nella specie) il decesso sia non soltanto successivo all'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978, ma altresì successivo all'entrata in vigore della stessa legge n. 74 del 1986, il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio si trasmette a favore degli eredi dell'assegnatario, senza necessità di verifica dei presupposti di fatto della convivenza e dell'occupazione dell'alloggio.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1986 num. 74 art. 5, Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)