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Sez. 1, Sentenza n. 7031 del 28/07/1997 (Rv. 506301 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi dell'ex Governo militare alleato di Trieste - Contratto traslativo - Previsione ex art. 5 legge n. 74 del 1986 della stipulazione del contratto traslativo in favore del successore "mortis causa" dell'assegnatario deceduto dopo lì entrata in vigore della legge n. 457 del 1978 - Morte dell'assegnatario sopravvenuta posteriormente alla entrata in vigore della legge n. 74 del 1986 - Estensione - Condizione.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506301-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

L'art. 5 secondo comma della legge 15 marzo 1986 n.74, sulla cessione degli alloggi dello ex. Governo militare alleato di Trieste, ove prevede la stipulazione del contratto traslativo della proprietà in favore del successore "mortis causa" dell'assegnatario che sia deceduto dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978 n. 457, va interpretato estensivamente, nel senso d'includere l'ipotesi in cui la morte di detto assegnatario sia sopravvenuta posteriormente all'entrata in vigore della medesima legge n.74 del 1986, sempre che sussista, a giustificazione della deroga al principio generale dell'intrammissibilità del diritto alla cessione, una situazione d'effettivo godimento del bene a fini abitativi da parte dell'erede.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST., Legge 15/03/1986 num. 74 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)