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Sez. U, Sentenza n. 2889 del 27/04/1983 (Rv. 427809 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL SOSTITUITO NEI CONFRONTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA RITENUTA OPERATA DAL SECONDO A TITOLO D'IMPOSTA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA NON DEBENZA DEL TRIBUTO PROPOSTA DAL SOSTITUITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHIAMATA IN CAUSA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427809-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL SOSTITUITO NEI CONFRONTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA RITENUTA OPERATA DAL SECONDO A TITOLO D'IMPOSTA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA NON DEBENZA DEL TRIBUTO PROPOSTA DAL SOSTITUITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHIAMATA IN CAUSA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*

La controversia promossa dal sostituito nei confronti del sostituto d'imposta, nell'ambito dei loro rapporti, in ordine alla legittimità di una ritenuta operata dal secondo a titolo d'imposta (nella specie, ritenuta sui redditi di titoli effettuata dalla banca depositaria), non investe il rapporto tributario e non rientra, quindi, tra quelle spettanti alle commissioni tributarie, ma resta devoluta al giudice ordinario (da individuarsi secondo le normali regole di Competenza e non in base all'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., non sussistendo il carattere tributario della causa); esula, invece, dalla giurisdizione di detto giudice, l'Azione di accertamento della non debenza del tributo proposta dal sostituito nei confronti dell'amministrazione chiamata nella causa promossa contro il sostituto, non essendo proponibile, nel vigente sistema del contenzioso tributario, un'Azione di accertamento negativo nei confronti dell'amministrazione finanziaria, i cui provvedimenti, compresi quelli relativi alla richiesta di rimborso, sono impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)