Sez. L, Sentenza n. 5344 del 16/06/1987 (Rv. 453925 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - OGGETTO - LEGITTIMITÀ DELLA RITENUTA PER IRPEF - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - OGGETTO - LEGITTIMITÀ DELLA RITENUTA PER IRPEF - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
La controversia tra il datore di lavoro ed il lavoratore, che riguardi esclusivamente la legittimità delle ritenute fiscali effettuate dal primo, in qualità di sostituto d'imposta per l'IRPEF, su somme corrisposte al secondo, non investe il rapporto d'imposta, ma unicamente le posizioni soggettive nascenti dal rapporto di lavoro, anche se il datore di lavoro abbia operato in osservanza di istruzioni e circolari diramate dall'amministrazione finanziaria, nei cui confronti però non sia avanzata alcuna pretesa dalle parti. Consegue che, per la controversia predetta, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché la pronuncia emessa tra le parti del rapporto di lavoro non incide sull'esperibilità da parte del lavoratore e del datore di lavoro dei rimedi previsti rispettivamente dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, né sull'esito dell'eventuale controversia da promuoversi innanzi alle commissioni tributarie nei confronti dell'amministrazione predetta. (Conf 2889/83, mass n 427809).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)