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Sez. L, Sentenza n. 690 del 02/02/1990 (Rv. 465109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - FATTO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO COME GIUSTA CAUSA - PROPOSIZIONE TRA L'ENTITÀ DEL FATTO ADDEBITATO E IL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO PER TARDIVA RIPRESA DEL SERVIZIO DA PARTE DEL DIPENDENTE - ASPETTATIVA PER PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE E SUCCESSIVAMENTE POSTO IN LIBERTÀ PROVVISORIA.*
Stato
decisa il 1990-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - FATTO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO COME GIUSTA CAUSA - PROPOSIZIONE TRA L'ENTITÀ DEL FATTO ADDEBITATO E IL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO PER TARDIVA RIPRESA DEL SERVIZIO DA PARTE DEL DIPENDENTE - ASPETTATIVA PER PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE E SUCCESSIVAMENTE POSTO IN LIBERTÀ PROVVISORIA.*

Qualora un fatto sia specificamente previsto come giusta causa di licenziamento dalla contrattazione collettiva, il giudice del merito, nel caso in cui si controverta in ordine alla legittimità del licenziamento intimato ai sensi di detta previsione, ha il dovere di procedere alla valutazione della proporzione fra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e l'entità del fatto addebitato al dipendente, al fine di accertare se in concreto, con riguardo alle circostanze del caso ed all'elemento psicologico della condotta del lavoratore, tale fatto sia idoneo, o meno, a giustificare la risoluzione del rapporto, tenendo conto quindi che va valutato con minore rigore l'imputato ritardo con cui il lavoratore riprenda il servizio, ove successivo ad un periodo in cui le obbligazioni corrispettive dedotte nel rapporto siano state quiescenti. (nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente che, posto in aspettativa non retribuita a seguito di interruzione del servizio dovuta ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, aveva ritardato di alcuni giorni - per motivi di salute, ancorché non comunicati, né certificati, al datore di lavoro - di riprendere il servizio stesso a seguito della concessione della libertà provvisoria). (V 1695/88, mass n 457710; (V 5350/88, mass n 459994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)