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Sez. L, Sentenza n. 1697 del 17/02/1988 (Rv. 457710 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE RELATIVA AL FURTO DI UN FASCICOLO DI TENUE VALORE DI UNA PUBBLICAZIONE DI UN'AZIENDA GRAFICA CONSUMATO DA UN DIPENDENTE.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457710-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE RELATIVA AL FURTO DI UN FASCICOLO DI TENUE VALORE DI UNA PUBBLICAZIONE DI UN'AZIENDA GRAFICA CONSUMATO DA UN DIPENDENTE.*

La previsione da parte della contrattazione collettiva di una specifica ipotesi di giusta causa di licenziamento del lavoratore non esime il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato per tale motivo, dal procedere, dopo aver determinato l'astratta nozione tecnico-giuridica del motivo posto a base del licenziamento, alla valutazione della proporzione della sanzione adottata rispetto alla gravità del fatto in concreto addebitato, dal momento che la valutazione della gravità dell'inadempienza, quale prodotto dell'autonomia negoziale, trova il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge ai sensi degli artt. 2119 cod. civ. e 1 legge n. 604 del 1966. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale, con riguardo alla previsione pattizia del furto quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, aveva ritenuto che non costituisse giusta causa di licenziamento il fatto che il lavoratore, dipendente di un'azienda grafica, fosse stato trovato, in occasione di un controllo all'uscita dello stabilimento, in possesso di un fascicolo di una pubblicazione dell'azienda medesima, tenuto conto del tenue valore del fascicolo sottratto e della Mancanza di precedenti disciplinari del lavoratore). (V 6167/85, mass n 443298; (V 3522/84, mass n 435529).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)