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Sez. F, Sentenza n. 35525 del 07/08/2014 Cc. (dep. 12/08/2014) Rv. 261744 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Termine - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-08-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261744-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità della decisione sulla consegna, nè preclude l'emissione di una nuova misura coercitiva personale, atteso il disposto dell'art. 9, comma quinto, della legge cit., quando sussiste il pericolo di fuga.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9 com. 5, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)