Sez. 2, Sentenza n. 6502 del 13/12/1979 (Rv. 403245 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO O EMENDATIO LIBELLI - NOZIONE RISPETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI INSTALLAZIONE DI INSEGNA LUMINOSA SULLA FACCIATA DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO O EMENDATIO LIBELLI - NOZIONE RISPETTIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI INSTALLAZIONE DI INSEGNA LUMINOSA SULLA FACCIATA DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO.*
Si ha mutatio libelli soltanto quando la parte faccia valere una nuova pretesa, diversa da quella originaria, che dia luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia, disorientando la difesa predisposta dalla controparte ed alterando, quindi, il regolare svolgimento del processo; rientrano, invece, nella facolta della emendatio libelli le nuove deduzioni che, senza mutare ne petitum ne causa petendi, tendono a precisare le situazioni e le circostanze che, nell'ambito della pretesa, sono indicative della violazione lamentata con la domanda. (nella specie, l'attore, che inizialmente aveva lamentato la intollerabilita della luminosita di un'insegna installata sulla facciata dell'edificio condominiale, quale causa d'immissioni luminose all'interno del suo appartamento, aveva successivamente dedotto che la lamentata intollerabilita dipendeva anche dal fatto che l'insegna impediva la visuale verso il basso esercitabile dal balcone del suo appartamento. La suprema Corte ha escluso che detta ulteriore deduzione concretasse un'ipotesi di mutatio libelli). (V 1727/77, mass n 385440; (V 3544/75, mass n 377738; (V 3887/74, mass n 372426; (V 1488/74, mass n 369597; (V 748/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)