Sez. 3, Sentenza n. 3544 del 24/10/1975 (Rv. 377738 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNO EXTRACONTRATTUALE - CONTESTUALE SPECIFICAZIONE DELLE VOCI - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ALTRE VOCI DI DANNO - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DI DANNO EXTRACONTRATTUALE - CONTESTUALE SPECIFICAZIONE DELLE VOCI - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ALTRE VOCI DI DANNO - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
Si ha semplice emendatio libelli e non gia mutatio libelli non consentita dagli artt 183 e 184 cod proc civ, quando, domandato con la citazione introduttiva il risarcimento del danno da fatto illecito specificato in determinate voci, vengano dedotte in corso di causa ulteriori voci di danno, ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell'oggetto mediato della domanda: il che e ammissibile poiche il bene (oggetto mediato), posto in relazione alla richiesta del provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), viene variato nella sua estensione, ferma restandone l'individualita ontologica. (Conf 1372/73, mass n 364016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)