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Sez. 5, Sentenza n. 13676 del 22/07/2004 (Rv. 574827 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Per un credito del contribuente-imprenditore - Conferimento di mandato irrevocabile all'incasso in favore di una banca - Fallimento del mandante - Richiesta di rimborso da parte del curatore fallimentare rivolta all'Amministrazione finanziaria - Possibilità - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574827-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborsi fiscali, nel caso in cui il contribuente - imprenditore abbia richiesto il rimborso dei propri crediti d'imposta e, successivamente, abbia prima conferito mandato irrevocabile all'incasso di tali crediti ad una banca (mandato <in rem propriam>), e poi sia fallito, l'Amministrazione finanziaria, deve interpretare la richiesta diretta di pagamento effettuata dalla curatela fallimentare, giusta il disposto dell'art. 1724 cod. civ., come una revoca tacita del mandato, ammissibile anche verso il mandatario <in rem propria> (nella specie conferito alla banca), per giusta causa, ravvisabile nell'intervenuto fallimento del mandante. L'Amministrazione finanziaria, pertanto, potendosi efficacemente liberare della propria obbligazione nei confronti del mandante-creditore, è tenuta a corrispondere le somme dovute al curatore del fallimento perché essa, quale terzo debitore, non ha interesse a conoscere delle eventuali questioni afferenti al rapporto interno di mandato e delle ragioni che possono avere indotto la curatela a non revocarlo esplicitamente ovvero a non esercitare l'azione revocatoria fallimentare (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria che aveva condannato l'Amministrazione finanziaria al rimborso dei crediti vantati dal contribuente fallito, in favore del curatore del fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1724, Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)