Sez. 5, Sentenza n. 9576 del 05/06/1985 Ud. (dep. 24/10/1985) Rv. 170812 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DIVARIO CONSISTENTE TRA LA MASSA ATTIVA E QUELLA PASSIVA - ASSENZA DI ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI BANCAROTTA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DIVARIO CONSISTENTE TRA LA MASSA ATTIVA E QUELLA PASSIVA - ASSENZA DI ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI BANCAROTTA.*
Il reato di bancarotta fraudolenta mediante distrazione sussiste anche quando emerga un divario consistente tra la massa attiva e quella parte della massa passiva che non trova adeguata giustificazione nelle necessità economiche della impresa, o non ne trova alcuna. In tal caso assume Rilevanza penale la riduzione dolosa della garanzia per i creditori, rapportabile non alla differenza tra attivo e passivo, ma alla differenza tra quanto è disponibile per il riporto e quanto sarebbe stato disponibile per l'occorrenza, se tutte le evenienze attive residuate dall'Esercizio della impresa avessero ricevuto una legittima destinazione. (V mass n 160384, sulla nozione di bancarotta per distrazione; (V mass n 160225, sulla nozione di bancarotta per distrazione; (V mass n 160107, sulla nozione di bancarotta per distrazione).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)