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Sez. 2, Sentenza n. 8478 del 22/06/2000 (Rv. 537901 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità d' ufficio, anche nel giudizio di legittimità - Limiti - Motivo di nullità diverso da quello proposto nella domanda di merito - Inammissibilità - Fondamento - Preclusione alla Cassazione di nuove indagini di fatto.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537901-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

È inammissibile la questione di nullità di un contratto sollevata per la prima volta in Cassazione sotto un profilo diverso da quello posto a fondamento della domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante ulteriori accertamenti perché la rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della nullità di un contratto, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)