Sez. 3, Sentenza n. 9877 del 10/10/1997 (Rv. 508742 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità del contratto ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che solo ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio ed indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre qualora il tema della controversia verta sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio o dedotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella originariamente proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)