Sez. 3, Sentenza n. 13486 del 20/06/2011 (Rv. 618735 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Costituzione di un cartello anticoncorrenziale tra imprese assicuratrici - Giudizio civile di risarcimento del danno patito dall'assicurato - Onere della prova - Accertamenti compiuti dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in sede amministrativa - Natura di prova privilegiata - Conseguenze - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista, gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di merito con la quale un assicuratore era stato condannato a restituire all'assicurato una percentuale dei premi riscossi, a titolo di risarcimento del danno scaturito dalla partecipazione dell'impresa assicuratrice ad una intesa concorrenziale, sulla base dei soli accertamenti compiuti in sede amministrativa dall'Autorità garante della concorrenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)