Sez. 3, Sentenza n. 7039 del 09/05/2012 (Rv. 622371 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Norme per la tutela della concorrenza e del mercato stabilite dalla legge n. 287 del 1990 - Divieto di intese anticoncorrenziali - Violazione - Risarcimento del danno ex art. 33 della legge n. 287 del 1990 - Presupposti - Onere della prova - Distribuzione - Fattispecie relativa ad intesa orizzontale tra imprese di assicurazione.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nei confronti dell'impresa di assicurazione che sia stata sottoposta a sanzione dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, che, attraverso lo scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili, abbia comportato un incremento dei premi, anche in considerazione della loro media sul mercato europeo, ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria), potendosi su queste circostanze fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio per effetto del comportamento collusivo e della misura di tale aumento; la compagnia assicuratrice, dal canto suo, può fornire prova contraria in ordine all'interruzione del nesso causale fra illecito anticoncorrenziale e danno, ma deve articolarla sugli aspetti non definiti dal provvedimento amministrativo di accertamento, stante il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico condotto dall'Autorità garante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato la società di assicurazione sulla base delle risultanze di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante, rilevando che, siccome gli accertamenti amministrativi avevano fatto riferimento ai livelli medi dei premi europei e degli aumenti in Italia, senza soffermarsi sulla misura in cui ciascuna impresa aveva tradotto le informazioni acquisite nell'incremento dei premi applicati alla clientela, la prova liberatoria avrebbe dovuto attenere alla concreta e specifica situazione dell'impresa interessata, del singolo assicurato o della singola polizza, ovvero al raffronto tra le tariffe praticate da essa e quelle applicate da altra impresa non partecipante all'intesa illecita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)