Sez. 3, Sentenza n. 2305 del 02/02/2007 (Rv. 595538 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Norme per la tutela della concorrenza e del mercato stabilite dalla legge n. 287 del 1990 - Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza - Violazione - Risarcimento del danno "ex" art. 33 legge cit. - Presupposti - Onere probatorio - Liquidazione - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
L'azione risarcitoria, proposta dall'assicurato - ai sensi del 2° comma dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) - nei confronti dell'assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell'interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonché alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell'aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l'assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato. In siffatta azione l'assicurato ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e il giudice potrà desumere l'esistenza del nesso causale tra quest'ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall'assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l'intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo. Accertata, dunque, l'esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà procedere in via equitativa alla relativa liquidazione, determinando l'importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato, al netto delle imposte e degli oneri vari. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il danno in relazione alla sanzione irrogata alla compagnia dall'Autorità Garante, definitivamente confermata dal giudice amministrativo, senza svolgere alcun accertamento, neanche mediante consulenza tecnica, in ordine ai fatti allegati dalla compagnia, al fine di verificare il nesso di causalità tra l'intesa e il danno e senza detrarre dal premio lordo le somme non incassate dall'assicuratore perché relative a imposte e oneri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)