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Sez. L, Sentenza n. 19573 del 29/09/2004 (Rv. 577425 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Rapporto tra medici specialisti e USL - Recesso della USL - Ammissibilità - Condizioni - Disciplina ex art. 2237 cod. civ. - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577425-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE

Il rapporto tra medici specialisti e USL si configura come prestazione d'opera professionale di natura privatistica e pertanto l'amministrazione non può porre fine a tale rapporto facendo uso di poteri autoritativi con la revoca dell'incarico, ma può solo esercitare la facoltà di recesso prevista dall'art. 2237 cod. civ. nell'ambito del contratto d'opera riguardante prestazioni professionali, dovendo tuttavia rilevarsi che la facoltà di recesso "ad mutum" prevista dal citato art. 2237 è esercitabile solo ove non esista una regolamentazione convenzionale delle ipotesi di revoca e scioglimento del rapporto che si configuri come incompatibile con la disciplina codicistica del recesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva accolto la domanda di risarcimento di un medico al quale la USL aveva revocato l'incarico di pediatra in zona carente benché non ricorresse alcuna delle ipotesi di cessazione del rapporto prevista dall'accordo collettivo nazionale recepito dal D.P.R. n. 315 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 315

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)