Sez. L, Sentenza n. 10327 del 05/08/2000 (Rv. 539244 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto tra personale convenzionato e USL - Recesso "ad nutum" - Ammissibilità - Condizioni - Disciplina ex art. 2227 e 2237 cod. civ. - Operatività - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di rapporti tra personale convenzionato e Unità Sanitarie Locali, la facoltà di recesso di queste ultime può ritenersi sussistente sempreché dagli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 - l'interpretazione dei quali, riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica e per vizi di motivazione - non emerga una regolamentazione convenzionale, circa le ipotesi di revoca e di scioglimento del rapporto, la quale sia incompatibile con il recesso previsto in via generale dagli articoli 2227 e 2237 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)