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Sez. L, Sentenza n. 2840 del 12/06/1989 (Rv. 463073 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - MEDICI CONVENZIONATI DELLE USL - DISCIPLINA EX ART. 2237 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL RAPPORTO TRA RECESSO EX ART. 2237 COD. CIV., E RECESSO-REVOCA "AD NUTUM" PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*
Stato
decisa il 1989-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463073-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - MEDICI CONVENZIONATI DELLE USL - DISCIPLINA EX ART. 2237 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL RAPPORTO TRA RECESSO EX ART. 2237 COD. CIV., E RECESSO-REVOCA "AD NUTUM" PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*

In tema di rapporti fra medici convenzionati ed unità sanitarie locali, la facoltà di recesso di queste ultime, secondo la previsione dell'art. 2237 cod. civ., può ritenersi sussistente sempreché dagli accordi collettivi stipulati ai sensi dello art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) - l'interpretazione dei quali, riservata al giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica e per vizi di motivazione - non emerga una regolamentazione convenzionale, circa le ipotesi di revoca e di scioglimento del rapporto, la quale sia incompatibile con il recesso previsto in via generale dal citato art. 2237. (nella specie, la S.C. ha cassato per violazione del criterio ex art. 1363 cod. civ. la decisione dei giudici del merito, che in particolare, avevano ritenuto che la disposizione dell'art. 10, primo comma, dell'accordo collettivo per la regolamentazione dei rapporti dei medici specialistici ambulatoriali reso esecutivo con d.P.R. 22 ottobre 1981, nel prevedere la revoca della U.S.l. ai sensi dell'art. 6 dello stesso accordo, non escludesse l'applicabilità dell'art. 2237 cod. civ. e comunque contemplasse essa stessa un caso di recesso-revoca ad nutum oltre quello, previsto dall'art. 6, primo comma, di revoca per contrazione delle prestazioni). (V 6543/88, mass n 460856; (V 6109/88, mass n 460516; (V 5946/88, mass n 460398; (V 4635/88, mass n 459522; (V 312/84, mass n 432586).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)