Sez. L, Sentenza n. 7606 del 12/07/1995 (Rv. 493244 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Rapporto tra un medico specialista ambulatoriale e l' I.N.A.M. - Recesso "ad nutum" dell'Istituto - Ammissibilità - Condizioni - Disciplina ex art. 2237 cod. civ. - Operatività - Limiti.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE
Con riguardo al rapporto di prestazione d'opera professionale fra un medico specialista ambulatoriale e l'I.N.A.M., che risulti regolato, in base ad espressa dichiarazione sottoscritta in sede di conferimento dell'incarico, dai patti e dalle condizioni fissate dagli accordi normativi stipulati fra l'I.N.A.M. ed i medici, il diritto dell'Istituto di recedere ad nutum secondo la previsione dell'art. 2237, primo comma, cod. civ., può ritenersi sussistente sempreché dagli accordi suddetti - l'interpretazione dei quali è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica e per vizi di motivazione - non emerga una regolamentazione convenzionale, circa le ipotesi di revoca e di scioglimento del rapporto, la quale sia incompatibile con il recesso previsto in via generale dal citato art. 2237 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)