Sez. 1, Sentenza n. 5923 del 03/11/1988 (Rv. 460389 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - GIUDIZIO RIGUARDANTE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI CONSEGUENTI ALLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - GIUDIZIO RIGUARDANTE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI CONSEGUENTI ALLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*
Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio canonico pendente davanti ad un tribunale ecclesiastico e quello riguardante la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso non esiste rapporto di pregiudizialità, sicché il secondo giudizio non può essere sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. a causa della pendenza del primo. (V 3638/77, mass n 387262; (V 3257/75, mass n 377373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)