Sez. 3, Sentenza n. 4740 del 03/09/1984 (Rv. 436642 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI.*
La domanda giudiziale deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale ma, soprattutto, nel suo contenuto sostanziale e con riguardo alla finalità che la parte intende perseguire, tenendo conto dei fatti esposti anche nella parte motiva nonché della volontà che possa essere desunta implicitamente o indirettamente; sicché il giudice del merito che, applicando tali criteri, pervenga alla precisa Determinazione dell'oggetto della lite, fa corretto uso del suo potere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa e trascurasse la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale di essa. (Conf 5074/83, mass n 429933; (Conf 3748/83, mass n 428658; (Conf 3618/83, mass n 428502; (Conf 737/83, mass n 425480).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)