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Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 23/07/1983 (Rv. 429933 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429933-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*

L'interpretazione della domanda giudiziale rientra nella esclusiva Competenza del giudice del merito, il quale deve attenersi a criteri ermeneutici di ricerca della sua effettiva portata sostanziale, tenuto conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che può implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste delle parti, per cui, allorquando il giudice del merito - applicando tali criteri - pervenga alla completa Determinazione dell'oggetto della domanda stessa, egli, pronunciando su di esso, fa corretto uso del suo potere-dovere di decisione, mentre incorre nel vizio di omesso esame, ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo sostanziale suo contenuto. (V 817/77, mass n 384419; (Conf 5571/81, mass n 416287; (Conf 5501/78, mass n 395284).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)