Sez. L, Sentenza n. 737 del 26/01/1983 (Rv. 425480 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI.*
L'interpretazione della domanda giudiziale rientra nella esclusiva Competenza del giudice del merito, il quale deve attenersi a criteri ermeneutici di ricerca della sua effettiva portata sostanziale, tenuto conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che può implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste delle parti, per cui, allorquando il giudice del merito, - applicando tali criteri - pervenga alla completa Determinazione dell'oggetto della domanda stessa, egli, pronunciando su di esso, fa corretto uso del suo potere-dovere di decisione; laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame, ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa trascurando la ricerca dell'effettivo sostanziale suo contenuto. (V 6300/81, mass n 417105; (V 1764/76, mass n 380535; (V 968/76, mass n 379619; (Conf 5571/81, mass n 416287; (Conf 1670/81, mass n 412347; (Conf 454/80, mass n 403824; (Conf 349/80, mass n 403742; (Conf 5501/78, mass n 395284; (Conf 817/77, mass n 384419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)