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Sez. 5, Sentenza n. 6904 del 04/11/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269107 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fallimento di società collegate - Sussistenza di reato unitario - Esclusione - Ragioni - Reato continuato - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269107-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, qualora il fallimento riguardi società appartenenti ad un gruppo ma dotate di autonoma personalità giuridica, non è ravvisabile un reato unitario di bancarotta ma, ove ne sussistano i presupposti, un'ipotesi di reato continuato, in quanto il collegamento societario è fenomeno meramente economico che non dà vita ad un unitario centro imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)