Sez. 2, Sentenza n. 4464 del 20/04/1995 (Rv. 491941 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione eseguita in violazione delle norme vigenti nel tempo della sua realizzazione - Conformità alla nuova disciplina in vigore all'epoca della decisione - Legittimità della costruzione - Conseguenze.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE
La costruzione eseguita in violazione delle norme vigenti nel tempo della sua realizzazione, venendo in esame al momento della decisione per se stessa, indipendentemente dal collegamento con la condotta illecita di chi l'ha posta in essere (alla quale può comunque essere ricollegata una pretesa risarcitoria), deve ritenersi legittima, se conforme alla nuova disciplina con la conseguenza che, salve le preclusioni da giudicato, non può disporsi la demolizione di edifici che, illeciti alla stregua delle precedenti norme, siano consentiti dalla normativa sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)