Sez. 1, Sentenza n. 7301 del 07/08/1997 (Rv. 506522 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Legge Regione Toscana n. 17 del 1980 - Danni arrecati alle produzioni agricole - Da passeri ed altri volatili - Loro qualificazione come "selvaggina" - Ammissibilità - Danni provocati - Risarcibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale toscana n. 17 del 1980 (a norma del quale, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalla attività venatoria, il fondo di tutela viene ripartito tra le amministrazioni provinciali) e di cui al precedente art. 17 (secondo il quale, agli effetti dell'esercizio venatorio, sono considerati selvaggina gli uccelli ed i mammiferi di cui sia consentita la caccia) integrano uno stretto ed inscindibile collegamento tra l'esercizio della caccia e la risarcibilità dei danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole (tant'è che il settimo comma del citato art. 39 prevede la non indennizzabilità dei danni imputabili all'esercizio della caccia al di fuori dei periodi e dei giorni in cui questa è consentita), mentre il limite a detta risarcibilità (posto dal sesto comma del detto art. 39, che richiede la adozione di recinzioni del fondo tali da impedire il libero passaggio di animali o persone) non può essere invocato in relazione a vicende di animali che, nonostante chiusure o recinzioni, abbiano, comunque, la facoltà di "accesso" al fondo, come nel caso degli uccelli, per i quali non è, ovviamente, ipotizzabile alcuna ragionevole possibilità di chiusura o recinzione, ed in relazione ad i quali non è legittimo prospettare una esclusione "tout court" dal novero degli animali produttori di danni risarcibili, avendo, al contrario, il legislatore regionale adottato espressa previsione in tal senso, considerandoli esplicitamente come "selvaggina", e ricoprendoli, per l'effetto, nel novero degli animali i cui danni al fondo generano l'obbligo risarcitorio a carico dell'ente territoriale competente (nella specie, la Provincia).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 15/03/1980 num. 17 art. 39, Legge Reg. Toscana 15/03/1980 num. 17 art. 17, Legge Reg. Toscana 31/12/1984 num. 73 art. 5, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 26 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)