Sez. 1, Sentenza n. 5639 del 08/11/1984 (Rv. 437312 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONFORMITÀ A BUONA FEDE - NECESSITÀ - APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE EX ART. 1901 COD. CIV. IN TEMA DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE E DI CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONFORMITÀ A BUONA FEDE - NECESSITÀ - APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE EX ART. 1901 COD. CIV. IN TEMA DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE E DI CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.*
Il disposto del secondo comma dell'art. 1460 cod. civ., che nei contratti con prestazioni corrispettive non consente l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede, si applica anche alla fattispecie prevista dall'art. 1901, secondo comma, cod. civ., che costituisce una particolare espressione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento, e perciò, in caso di mancato pagamento di premi, l'assicuratore non può invocare tale disposizione, e negare, quindi, la copertura assicurativa, se la sospensione dell'efficacia del contratto è contraria alla buona fede. L'accertamento dell'illiceità del rifiuto è rimessa al giudice di merito e, trattandosi di mala fede in senso oggettivo, deve riguardare il comportamento di entrambe le parti, e prescindere dalla colpevolezza dell'inadempimento dalla parte cui viene opposto il rifiuto. (nella specie l'assicurato aveva invocato la prassi instaurata dalla compagnia di curare la riscossione dei premi a mezzo di un proprio incaricato, in deroga alle modalità di pagamento previste dal contratto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)