Sez. L, Sentenza n. 15407 del 02/12/2000 (Rv. 542396 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Rifiuto della garanzia assicurativa - Conformità a buona fede - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di assicurazione, l'art.1901, secondo comma, cod.civ. -il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute- costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 cod.civ..In applicazione al secondo comma di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. (Nel caso di specie, relativo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato da un Az.USL a favore dei sanitari impegnati nel servizio di guardia medica, si è ritenuta l'operatività di una seconda polizza che aveva previsto un sensibile aumento del massimale rispetto ad una precedente polizza, benché il relativo premio fosse stato pagato circa un anno dopo il sinistro)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)