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Sez. 1, Sentenza n. 8260 del 30/07/1999 (Rv. 530874 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria - Ammissibilità - Valutazione - Indagine sul carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge - Dissenso motivato del magistrato dall'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione - Espressione dell'attività di interpretazione delle norme - Responsabilità del magistrato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530874-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria, posto che rientra nella fase di delibazione sull'ammissibilità della relativa domanda, ex art. 5 della legge n. 117 del 1988, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità, tale non può considerarsi il dissenso dello stesso dall'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, ove motivato in diritto, pur in assenza dell'opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell'attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato. A più forte ragione è da escludere tale responsabilità quando dal predetto indirizzo si siano altresì discostate pronunce di sezioni semplici della stessa Corte (Fattispecie in tema di disposta perquisizione presso lo studio legale del difensore di un soggetto indagato, a sua volta sottoposto ad indagini nello stesso procedimento, senza previo avviso al Consiglio dell'Ordine forense e personale partecipazione all'incombente, previsti dall'art. 103 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)