Sez. L, Sentenza n. 9401 del 06/09/1995 (Rv. 493935 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Divieto - Limiti - Abbandono di una domanda o riduzione della materia del contendere - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Innanzi al giudice di rinvio, stante la struttura chiusa del relativo giudizio, destinato esclusivamente ad una nuova pronunzia in sostituzione di quella cassata, è preclusa alle parti la proposizione di questioni che introducano un tema di decisione diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunziato il principio di diritto, mentre non rientra nell'ambito della suddetta preclusione l'abbandono di una domanda o, comunque, la riduzione della materia del contendere, che non comportano né un nuovo tema di indagine né, conseguentemente, la violazione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)