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Sez. U, Sentenza n. 10 del 07/01/1975 (Rv. 373111 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - MERCI, DERRATE E PRODOTTI VARI - PRODOTTI - TESSILI - COTONE GREGGIO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA PER IL COTONE NAZIONALE - MISURA PEREQUATIVA CON IL PRODOTTO ESTERO - PARITA TRIBUTARIA DELL'ACCORDO GATT - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373111-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - MERCI, DERRATE E PRODOTTI VARI - PRODOTTI - TESSILI - COTONE GREGGIO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA PER IL COTONE NAZIONALE - MISURA PEREQUATIVA CON IL PRODOTTO ESTERO - PARITA TRIBUTARIA DELL'ACCORDO GATT - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*

In materia di IGE una tantum dovuta sul cotone greggio, la riduzione dell'aliquota al quattro per cento, disposta, con l'art 5 legge 21 marzo 1958 n 267, per il prodotto nazionale, per eliminare una disparita di trattamento che a danno di esso esisteva in confronto al cotone estero, costituisce una misura perequativa e di conguaglio ritenuta dal legislatore idonea (quanto alle operazioni compiute nella vigenza di detta norma) a pareggiare definitivamente, anche agli effetti dell'art quarto n 2 dell'accordo GATT, i carichi fiscali rispettivi dei due prodotti, senza possibilita di revisione in Sede applicativa, ne per l'an ne per il quantum.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/03/1955 num. 4, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)