Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 18 marzo 1980, cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 228/78, 263/78, 264/78, 39/79, 31/79, 83/79 e 85/79
Epigrafe
Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263 e 264/78, 39, 31, 83 e 85/79
154/78 SpA Ferriera Valsabbia, con sede in Odolo (Brescia, Italia), con gli avvocati Tito Malaguti e Giuseppe Marchesini, patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe II;
205/78 Acciaierie e ferriere Stefana fratelli fu Girolamo SpA, con sede in Nave (Brescia, Italia), con gli avvocati Tito Malaguti e Giuseppe Marchesini, patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe II;
206/78 AFIM Acciaierie e ferriere industria metallurgica Snc, con sede in Nave (Brescia, Italia), con gli avvocati Vito Landriscina e Giuseppe Marchesini, patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe II;
226/78 SpA Acciaierie e ferriere Antonio Stefana, con sede in Brescia (Italia), con gli avvocati Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e Fabio Vischi, del foro di Brescia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe II;
227/78 SpA Acciaieria di Darfo, con sede in Darfo-Boario Terme (Brescia, Italia), con l'aw. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe II;
228/78 SpA, Sider Camuña, con sede in Berzo Inferiore (Brescia, Italia), con l'aw. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe II;
263/78 SpA Metallurgica Luciano Rumi, con sede in Bergamo (Italia), con gli avvocati Manlio Brosio e Adriano Bolleto, patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e l'aw. Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 34 B, rue Philippe II;
264/78 SpA Feralpi, con sede in Lonato (Brescia, Italia), con gli avvocati Antonio Liserre e Giuseppe Celona, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Georges Margue, 20, rue Philippe II;
39/79 OLS Officine laminatoi Sebino — Acciaierie e ferriere laminatoi e trafilati SRL, con sede in Pisogne (Brescia, Italia), con gli avvocati Vito Landriscina e Giuseppe Marchesini, patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, me Philippe II;
31/79 Société des aciéries de Montereau, con sede in Montereau Fault (Yonne/Francia), con gli avvocati Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus, Lieberknecht, Canenbley e Moosecker, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. A. Bonn, 22, Côte d'Eich;
83/79 Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, con sede in Sulzbach-Rosenberg (Repubblica federale di Germania), assistita dal Prof. Bodo Borner, di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. E. Arendt, 6, rue Willy Goergen;
85/79 Korf Industrie und Handel GmbH & Co. KG, con sede in Baden-Baden, Moltkestraße 15 (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati Brückhaus, Kreifels, Winkhaus e Lieberknecht, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. A. Bonn, 12, Côte d'Eich;
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata:
— nelle cause 154, 205 e 206, 226 a 228, 263 e 264/78, 39/79 dal sig. A. Prozzillo, in qualità d'agente, assistito nelle cause 226 a 228, 263 e 264/78 e 39/79 dall'aw. G. Motzo, del foro di Roma,
— nelle cause 31 e 85/79 dal sig. Götz zur Hausen, in qualità d'agente,
— nella causa 83/79 dal sig. Matthies, in qualità d'agente,
e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto, in via principale, l'annullamento delle decisioni individuali con cui la Commissione ha irrogato, a ciascuna delle ricorrenti, una sanzione pecuniaria per vendita di tondi per cemento armato a prezzi inferiori a quelli minimi, nonché l'annullamento o la declaratoria d'inapplicabilità della decisione della Commissione 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA (GU n. L 114 del 5 maggio 1977, pag. 1), che fissa detti prezzi minimi, e, in subordine, la riduzione delle ammende irrogate,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79
paragrafo 1
Gli antefatti di tutte le cause sono identici: si tratta della vendita di tondi per cemento armato, in Italia o in altri paesi della Comunità, a prezzi inferiori a quelli fissati dalla Commissione con la decisione 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA, «che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato» (GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 1), prorogata dalla decisione della Commissione 28 dicembre 1977, n. 3000/77/CECA, «che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato» (GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 1).
paragrafo 2
Nelle cause 154/78, Valsabbia, 206/78, AFIM, 227/78, Acciaieria di Dar/o, e 228/78, Sider/Camuna, la Commissione, a seguito di un controllo, aveva inoltre fatto carico alle imprese interessate di aver omesso di trasmetterle le dichiarazioni mensili prescritte dalla sua decisione 8 dicembre 1976, n. 3017/76/CECA, «relativa all'obbligo, per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio, di dichiarare taluni dati concernenti le loro consegne d'acciaio» (GU n. L 344 del 14. 12. 1976, pag. 24). Essa, tuttavia, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni svolte in proposito da dette imprese, irrogava loro ammende solo per le infrazioni della decisione n. 962/77, che fissa i prezzi minimi.
paragrafo 3
In ciascun caso, la Commissione invitava le imprese interessate a presentare osservazioni in conformità all'art. 36 del Trattato CECA e convocava ciascuna di esse ad un'udienza. La sola società Acciaieria di Darfo (causa 227/78) deduce la lesione dei diritti della difesa in quanto la Commissione ha rifiutato di rinviare di quindici giorni la data dell'udienza.
paragrafo 4
Nel corso del procedimento amministrativo le imprese facevano presente di trovarsi nell'«impossibilità» di rispettare la decisione n. 962/77 e chiedevano che questa non venisse applicata nei loro confronti: esse sostenevano infatti che, dopo aver provato, nel maggio e nel giugno 1977, a vendere ai prezzi minimi, erano state costrette a praticare prezzi inferiori sia perché i concorrenti non rispettavano affatto detti prezzi minimi, sia in ragione della loro situazione finanziaria e della congiuntura sociale italiana, che rendeva impossibile i licenziamenti.
paragrafo 5
La Commissione non giudicava fondati tali argomenti ed irrogava alle nove imprese interessate le seguenti ammende:
paragrafo 6
Valsabbia (154/78): LIT 25840000
Stefana F.lli (205/78): LIT 30332000
AIM (206/78): LIT 46917000
Stefana Antonio (226/78): LIT 50852000
Acciaieria di Darfo (227/78): LIT 27830000
Sider/Camuna (228/78): LIT 55423000
Rumi (263/78): LIT 51936000
Feralpi (264/78): LIT 55110000
OLS (39/79): LIT 9500000
paragrafo 7
Contro le decisioni della Commissione dette imprese promuovevano i presenti ricorsi con istanze registrate in cancelleria alle seguenti date:
paragrafo 8
14 luglio 1978: Valsabbia (154/78)
15 settembre 1978: Stefana F.lli (205/78)
15 settembre 1978: AFIM (206/78)
11 ottobre 1978: Stefana Antonio (226/78)
11 ottobre 1978: Acciaieria di Darfo (227/78)
11 ottobre 1978: Sider Camuña (228/78)
15 dicembre 1978: Rumi (263/78)
21 dicembre 1978: Feralpi (264/78)
9 marzo 1979: OLS (39/79)
paragrafo 9
Con ordinanza 27 luglio 1979, la Corte ha disposto, a norma dell'art. 43 del regolamento di procedura, la riunione delle cause ai fini della fase orale. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha respinto la domanda delle ricorrenti relativa alla perizia, ma ha versato agli atti le relazioni del Comitato consultivo ed ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Nella causa 31/79
paragrafo 1
La Società delle acciaierie di Montereau, società anonima francese, fondata il 25 aprile 1973, produce tondi per cemento e non contesta di averne venduto a prezzi inferiori rispetto alle quotazioni fissate nella decisione della Commissione n. 962/77. Il 10 gennaio 1979, la Commissione adottava nei suoi confronti una decisione individuale, notificata il 18 gennaio 1979, con cui le infliggeva un'ammenda di 115896 UC, pari a 670000 FF, per avere, dal giugno al dicembre 1977, per vendite di tondi per cemento, rilasciato note di credito e concesso sconti illeciti, dai quali risultano fatturati in eccesso complessivi 11730216 FF. Il fatturato complessivo delle vendite irregolari ammonta a 61633456 FF, per complessive 49912,475 tonnellate di tondi per cemento.
paragrafo 2
La Società delle acciaierie di Montereau promuoveva allora un ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 24 febbraio 1979. Inoltre, con domanda del 5 marzo 1979, la ricorrente chiedeva alla Corte di disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 10 gennaio 1979 fino alla pronunzia sulla sua domanda principale. Con ordinanza 27 marzo 1979, il presidente della Corte ha respinto la richiesta di sospensione in quanto, a seguito della dichiarazione della Commissione di non intendere dar corso all'esecuzione della decisione impugnata finché durava la litispendenza principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione non era «né urgente, né giustificata» e riservava le spese alla pronunzia definitiva.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Nella causa 83/79
paragrafo 1
La Società Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte (in prosieguo, Maxhütte), società a responsabilità limitata con sede in Germania, produce tondi per cemento e non contesta di averne venduto a prezzi inferiori ai minimi stabiliti nella decisione n. 962/77/CECA. Il 9 aprile 1979, la Commissione adottava nei suoi confronti una decisione individuale notificata il 23 aprile 1979, condannandola ad un'ammenda di 94068 UC, cioè 237000 DM, per aver, dal 14 giugno al 30 settembre 1977, rilasciato note di credito ai suoi clienti, dalle quali si desumono fatturati in eccesso complessivi 2370794 DM. Il fatturato complessivo delle vendite irregolari ammonta a 13457404 DM, per complessive 27159,490 tonnellate di tondi per cemento.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Nella causa 85/79
paragrafo 1
La Società Korf Industrie und Handel (in prosieguo, Korf), società tedesca in accomandita, produce tondi per cemento e non contesta di averne venduto nella Repubblica federale (RFA) a prezzi inferiori a quelli fissati con la decisione della Commissione 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA (GU n. L 114, pag. 1 del 5 maggio 1977) «che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato» prorogata con la decisione della Commissione 28 dicembre 1977, n. 3000/77/CECA (GU n. L 352, pag. 1 del 31 dicembre 1977) «che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato».
paragrafo 2
Il 9 aprile 1979 la Commissione adottava nei suoi confronti una decisione individuale irrogante sanzioni — notificata il 20 aprile 1979 — con cui le si infliggeva un'ammenda di 95260 UC, pari a 240000 DM, per aver venduto tondi per cemento, nel secondo semestre 1977, a prezzi inferiori al minimo prescritto, emettendo note di credito, da cui si rileva una fatturazione in eccesso pari a 2401926,55 DM. L'importo totale del fatturato irregolare ammonta a 9364586 DM per complessive 17669,032 tonnellate di tondi per cemento.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79
paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) Nella causa 154/78, Valsabbia:
«1) Annullare la decisione individuale 30 maggio 1978 presa dalla Commissione delle Comunità europee nei suoi confronti in applicazione della decisione 962/77 viziata da misconoscimento patente degli articoli 2, 3 e), d), f) e g), 5 e 61 del Trattato CECA, da sviamento di potere nonché, in subordine, da violazione di forme essenziali;
2) condannare la Commissione delle Comunità europee alla rifusione delle spese e degli onorari di causa;
3) ammettere consulenza tecnica sulla situazione dell'industria del tondo per cemento armato negli anni 1976/77 nonché della struttura dei costi e dei prezzi vigenti all'epoca nel settore».
2) Nella causa 205/78, Stefana fratelli:
«1) Annullare la decisione individuale 27/7/1978 presa dalla Commissione delle Comunità europee nei suoi confronti in applicazione della decisione 962/77 viziata da misconoscimento patente degli artt. 2, 3 e), d), f) e g), 5 e 61 del Trattato CECA, da sviamento di potere nonché, in subordine, da violazione di forme essenziali;
2) condannare la Commissione delle Comunità europee alla rifusione delle spese e degli onorari di causa;
3) ammettere consulenza tecnica sulla situazione dell'industria del tondo per cemento armato negli anni 1976/77 nonché della struttura dei costi e dei prezzi vigenti all'epoca nel settore».
3) Nella causa 206/78 AFIM:
a) Nell'atto introduttivo:
«in via principale:
1) dichiarare inapplicabile, nei confronti della società ricorrente, la decisione n. 962/77, che ha fissato prezzi minimi per le vendite degli acciai per cemento armato;
2) annullare la decisione individuale 27 luglio 1978 della Commissione delle Comunità europee, con la quale è stata inflitta alla società ricorrente l'ammenda di 44194 UC;
in stretto subordine e per il non creduto caso di rigetto delle domande principali:
3) ridurre l'ammenda inflitta a misura meramente simbolica;
in via istruttoria:
4) ammettere consulenza tecnica sulla situazione della industria del ferro tondo per cemento armato negli anni 1976/77, sulla struttura dei costi e dei prezzi praticati, sullo stato della domanda e dell'offerta nonché sulle quantità importate ed esportate dai produttori di ciascuno degli Stati membri;
in ogni caso:
5) condannare la Commissione delle Comunità europee a rifondere all'AFIM le spese di causa e della consulenza tecnica.
Con ogni riserva istruttoria e di merito».
b) Nella replica:
Postilla 1 : disporre «altresì che la consulenza tecnica indicata in ricorso venga estesa ad accertare :
a) i livelli minimo e medio dei prezzi praticati dai produttori sovrammarginali al momento dell'entrata in vigore della decisione 962/77;
b) il livello dei prezzi effettivamente praticati nella Comunità prima dell'entrata in vigore della cennata decisione e, poi, durante tutto il vigore della stessa;
e) la composizione dei costi di produzione dei produttori nei paesi membri;
d) i prezzi praticabili, al momento dell'adozione della decisione 962/77, dalla società ricorrente e dalle altre aziende comunitarie sovrammarginali del settore».
4) Nella causa 226/78, Antonio Stefana:
a) Nell'atto introduttivo:
«1) in via principale, annullare la decisione 18 agosto 1978, recante sanzione pecuniaria a carico della società, per illegittimità della decisione 962/77 di cui viene imputata l'inosservanza nella specie e che essa ritiene affetta dai vizi di violazione e misconoscimento patente del Trattato, sviamento di potere, violazione di forme essenziali.
2) in via subordinata, annullare la predetta decisione 18 agosto 1978 per illegittimità originata da vizi -suoi propri, inerenti a violazioni del Trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione.
3) in estremo subordine, riformare la decisione impugnata disponendo una sanzione meramente simbolica.
4) in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica sulla situazione e composizione dei costi e dei prezzi della industria del tondo per cemento armato nell'anno 1977 in Italia e nella Comunità.
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio».
b) Nella replica, la ricorrente:
«1) conferma “le conclusioni tutte formulate nel proprio ricorso 5 ottobre 1978”;
2) completa “i documenti prodotti in giudizio con quanti si trovano allegati alla presente memoria”;
3) integra “le proprie istanze istruttorie con la richiesta di ammissione di prova per testi — da assumere eventualmente anche secondo il procedimento per rogatoria previsto dagli artt. 1, 2 e 3 del regolamento addizionale — sulla situazione finanziaria della società nel periodo delle infrazioni contestate (dott. E. Broli, piazza Duomo 3, Brescia) e sulla politica delle vendite parimenti seguita dalla società nel periodo di cui è causa (rag. Guizzi, via Conicchio 3, Brescia)”».
5) Nelle cause 227/78, Acciaieria di Darfo, e 228/78, Sider/Camuna:
«1) in via principale, annullare la decisione 18 agosto 1978, recante sanzione pecuniaria a carico della società, per illegittimità della decisione 962/77 di cui viene imputata l'inosservanza nella specie e che essa ritiene affetta dai vizi di violazione e misconoscimento patente del Trattato, sviamento di potere, violazione di forme essenziali;
2) in via subordinata, annullare la predetta decisione 18 agosto per illegittimità originata da vizi suoi propri, inerenti a violazioni del Trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione;
3) in estremo subordine, riformare la decisione impugnata disponendo una sanzione meramente simbolica;
4) in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica sulla situazione e composizione dei costi e dei prezzi della industria del tondo per cemento armato nell'anno 1977 in Italia e nella Comunità;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio».
6) Nella causa 263/78, Rumi:
«previa eventuale ammissione di consulenza tecnica sulla situazione generale dell'industria del tondo per cemento armato, e delle acciaierie Metallurgica Luciano Rumi in particolare, negli anni 1977-78, nonché dei costi e dei prezzi vigenti all'epoca della pretesa violazione,
1) annullare la decisione individuale 18. 10. 1978 della Commissione delle Comunità europee, dichiarando che nei confronti della Metallurgica Luciano Rumi anche le decisioni 962/77 e 3000/77 non sono applicabili perché viziate da disconoscimento degli artt. 2, 3 e 4 b) del Trattato di Parigi, da sviamento di potere e da violazione delle forme essenziali,
2) in subordine, procedere alla riduzione dell'ammontare dell'ammenda irrogata;
3) in ogni caso, condannare la Commissione delle Comunità europee alla rifusione delle spese e degli onorari di causa.
7) Nella causa 264/78, Feralpi:
«in via preliminare:
disporre ”la riunione della presente causa con quelle R.G. 154/78, 205/78, 206/78 e con ogni altra pendente avente oggetto analogo alla causa iniziata con questo ricorso;
in via principale:
annullare la decisione individuale emessa il 18 ottobre 1978 dalla Commissione nei confronti della società ricorrente, con o senza preventiva dichiarazione d'illegittimità delle decisioni generali 962/77 del 4 maggio 1977 e 3000/77 del 28 dicembre 1977;
condannare la Commissione al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;
in via subordinata:
dato atto che il comportamento della ricorrente è stato ispirato a buona fede, o quanto meno causato da errore scusabile, ridurre congruamente la sanzione inflitta;
in via istruttoria:
ordinare alla Commissione di mettere a disposizione della Corte tutta la documentazione relativa alle riunioni e agli accordi (promossi dalla Direzione acciaio della CEE) per la ed. canalizzazione della produzione del tondo per ca., e ciò al fine di consentire alla stessa Corte, e per suo tramite alla Direzione concorrenza della CEE, ogni opportuna e doverosa valutazione anche agli effetti di cui all'art. 65 del Trattato;
disporre, se del caso, consulenza tecnica sullo stato del settore del tondino di ferro onde accertare l'esistenza dei requisiti posti dall'art. 61, leu. b), del Trattato”;
quanto alle spese:
disporne la liquidazione a favore della ricorrente».
8) Nella causa 39/79, OLS:
«in principalità:
1) dichiarare inapplicabile, nei confronti della società ricorrente, la decisione n. 962/77, che ha fissato prezzi minimi per le vendite degli acciai per cemento armato;
2) annullare la decisione individuale 10 gennaio 1979 della Commissione delle Comunità europee, con la quale è stata inflitta alla società ricorrente l'ammenda di 8513 UC;
in stretto subordine e per il non creduto caso di rigetto delle domande principali:
3) ridurre l'ammenda inflitta a misura meramente simbolica;
in via istruttoria:
4) ammettere consulenza tecnica per accertare :
a) in generale: la situazione dell'industria del ferro tondo per cemento armato negli anni 1976/77, la struttura dei costi e dei prezzi praticati, lo stato della domanda e dell'offerta e le quantità importate ed esportate dai produttori di ciascuno degli Stati membri;
b) in particolare: i livelli minimo e medio dei prezzi praticati dai produttori sovrammarginali al momento dell'entrata in vigore della decisione n. 962/77; il livello dei prezzi effettivamente praticati nella Comunità prima dell'entrata in vigore della cennata decisione e, poi, durante tutto il vigore della stessa; la composizione dei costi di produzione e dei costi industriali dei produttori nei singoli paesi membri; i prezzi praticabili, al momento dell'adozione della decisione n. 962/77, della società ricorrente e dalle altre aziende comunitarie sovrammarginali del settore;
in ogni caso:
5) condannare la Commissione delle Comunità europee a rifondere alla OLS le spese di causa e della consulenza tecnica.
Con ogni riserva istruttoria e di merito».
La Commissione conclude che la Corte voglia:
1) Nelle cause 154/78 Valsabbia, 205/78 Stefana fratelli, 206/78 AFIM, 263/78 Rumi, 39/79/OLS:
«rigettare il ricorso come infondato,
condannare la ricorrente alle spese».
2) Nelle cause 226/78 Stefana Antonio, 227/78 Acciaieria di Darfo, 228/78 Sider/Camuna:
«dichiarare il ricorso irricevibile quanto ai motivi di sviamento di potere e di violazione delle forme essenziali e comunque rigettarlo nel merito come infondato,
condannare la ricorrente alle spese».
3) Nella causa 264/78, Feralpi:
«dichiarare il ricorso della SpA Feralpi irricevibile quanto ai motivi di legittimità allegati e comunque rigettarlo nel merito come infondato,
condannare la ricorrente alle spese».
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nella causa 31/79
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 10 gennaio 1979 con cui si irroga un'ammenda nei confronti della Società delle acciaierie di Montereau, con sede in Montereau Fault, Yonne, a norma degli artt. 61 e 64 del Trattato CECA;
2. in subordine:
ridurre l'entità dell'ammenda irrogata nei confronti della ricorrente;
3. porre le spese a carico della convenuta;
4. dichiarare l'esecutorietà provvisoria della sentenza sul punto delle spese».
paragrafo 3
Con un supplemento di domanda, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
«porre a carico della convenuta le spese relative alla domanda di sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione delle Comunità europee del 10 gennaio 1979».
paragrafo 5
Nel controricorso, la convenuta ha concluso che piaccia alla Corte:
paragrafo 6
«1. respingere il ricorso;
2. porre le spese a carico della ricorrente».
paragrafo 7
Nella controreplica, la convenuta ha precisato come segue il secondo punto delle sue conclusioni:
paragrafo 8
«...
2. porre a carico della ricorrente le spese processuali, ivi comprese le spese processuali relative alla domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata».
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nella causa 83/79
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nella causa 83/79 › a) Nell'atto introduttivo
paragrafo 1
annullare la decisione K (79) 419 adottata dalla convenuta nei confronti della ricorrente il 9 aprile 1979 e notificata il 23 aprile 1979 e porre le spese processuali a carico della convenuta;
disporre misure istruttorie relativamente a
1. numero delle procedure di controllo e della procedure per infrazioni promosse settimanalmente dalla convenuta dopo l'entrata in vigore della decisione n. 962 fino al 23 gennaio 1978;
2. ragioni cui si è ispirata la convenuta nel perseguimento della sua politica di promozione delle procedure di controllo e delle procedure per infrazione;
3. conseguenze di detti provvedimenti sul mercato dei tondi per cemento;
mediante
1. richiesta di informazioni in merito da parte della convenuta;
2. invito a comparire personalmente al dirigente responsabile della direzione generale competente dell'istituzione comunitaria;
disporre misure istruttorie onde accertare se
1. dall'entrata in vigore della decisione n. 962, fino al 23 gennaio 1978, i prezzi minimi stabiliti dalla convenuta per i tondi per cemento non siano stati osservati su larga scala sul mercato in quanto le operazioni dei commercianti e le importazioni non rientravano nella sfera d'applicazione della decisione e in quanto questa non è stata debitamente rispettata dai suoi destinatari;
2. per questo motivo, il rispetto dei prezzi minimi nelle offerte comportasse il rischio di notevoli perdite nelle vendite;
3. l'offerente potesse solo evitare detto rischio allineandosi sui prezzi inferiori al minimo prescritto;
mediante
perizia da compiersi ad opera dello specialista designato dalla Corte;
ingiungere alla convenuta di trasmetterle tutti gli antecedenti della procedura attualmente in corso.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nella causa 83/79 › b) Nella replica
paragrafo 1
disporre provvedimenti istruttori relativament a
1. numero ed esito delle procedure di controllo e delle procedure per infrazione promosse nei confronti delle acciaierie nell'Italia settentrionale in base alla decisione n. 962 e le date di inizio e di conclusione delle procedure e
2. accertamento del se la convenuta abbia offerto contropartite alle acciaierie dell'Italia del nord e, in caso positivo, quali, affinché dette imprese si impegnassero a rispettare la decisione n. 962;
mediante
richiesta di informazioni in merito da parte della convenuta;
disporre misure istruttorie onde accertare:
1. se e in quali periodi le imprese, ed in particolare i produttori di tondi per cemento dell'Italia del nord abbiano rispettato gli obiettivi di forniture stabiliti dalla convenuta per i tondi per cemento, e
2. se e quando le imprese, e in particolare i fabbricanti di tondi per cemento dell'Italia del nord abbiano rese note le loro forniture effettive, come prescriveva nei loro confronti la decisione della convenuta 8 dicembre 1976, n. 3017/76 (GU n. L 344, pag. 24 del 14 dicembre 1976);
mediante
richiesta di informazioni in merito da parte della convenuta.
paragrafo 2
La convenuta conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 3
respingere le cosiddette offerte di prova;
respingere il ricorso e porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nella causa 85/79
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 aprile 1979 con cui si irroga un'ammenda in base agli artt. 61 e 64 del Trattato CECA nei confronti della società Korf Industrie und Handel GmbH e Co. KG, con sede in Baden-Baden;
2. in subordine
ridurre l'entità dell'ammenda irrogata nei confronti della ricorrente;
3. porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 4
1. respingere il ricorso;
2. porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › A — In via preliminare: considerazioni sul mercato del tondo per cemento armato e sulla situazione delle imprese bresciane a seguito della decisione n. 962/77/CECA
paragrafo 1
Tutte le ricorrenti hanno seguito lo stesso schema nell'esporre i loro mezzi ed argomenti: dopo aver svolto considerazioni circa il mercato del tondo per cemento armato ed i prezzi minimi, esse deducono l'illegittimità della decisione n. 962/77 che, a loro avviso, è viziata da misconoscimento patente del Trattato CECA, sviamento di potere e violazione di forme essenziali; esse criticano poi le decisioni individuali, che sarebbero illegittime ed inopportune; infine, alcune ricorrenti contestano i calcoli effettuati dalla Commissione.
paragrafo 2
a) Le ricorrenti descrivono innanzitutto il particolare prodotto da esse fabbricato; la fabbricazione del tondo per cemento armato (tondino) non richiede un elevato livello tecnologico; esso «si ottiene dalla laminazione a caldo di materiali ferrosi di vario genere (billette, minerale preridotto ecc.)» e si caratterizza per due qualità fondamentali: la durezza e l'elasticità. Detto prodotto trova impiego essenzialmente nelle costruzioni edilizie dove, unendosi al cemento, lo rende «armato». All'indomani della seconda guerra mondiale, numerose imprese di piccole e medie dimensioni si dedicarono alla fabbricazione di tondi per cemento armato sia perché il mercato potenziale sembrava illimitato (occorreva ricostruire tutto ciò che era stato distrutto nel periodo 1939-1945) sia perché, in ragione del livello tecnologico meno elevato occorrente rispetto alla fabbricazione di prodotti nobili (laminati, lastre ecc.), erano sufficienti investimenti di modesta entità. Petanto, il prodotto di cui trattasi è oggi fabbricato essenzialmente da imprese di piccole e medie dimensioni. Queste sono ubicate per la maggior parte in Italia, e soprattutto nella provincia di Brescia, dove esiste un'antica tradizione siderurgica. Sono questi i motivi dello straordinario sviluppo della produzione del tondo per cemento armato in tale zona dal 1945. Tra il 1972 e il 1976 l'Italia ha prodotto il 50 % circa del tondo per cemento armato europeo e le sole imprese bresciane il 70 % di tale quantità, il che equivale al 35 % del mercato europeo.
Secondo le ricorrenti, tale successo si spiega con l'organizzazione delle imprese produttrici:
in primo luogo, si tratta di «miniacciaierie» completamente integrate, che trasformano direttamente la materia prima (rottami di ferro e non minerale, molto più costoso) in acciaio liquido, con investimenti ridotti e con personale poco numeroso: in tal modo, il costo di produzione è relativamente basso rispetto a quello sopportato dai grandi complessi siderurgici;
in secondo luogo, queste miniacciaierie fabbricano generalmente un solo prodotto;
in terzo luogo, esse hanno conservato un struttura familiare: è la famiglia che provvede alle conduzione ed alla gestione globale dell'impresa;
infine, esse sono riuscite ad elaborare un ciclo breve fra l'acquisto dei rottami e l'incasso del prezzo del prodotto finito ed abbisognano quindi solo di finanziamenti limitati.
Tali caratteristiche consentono alle imprese bresciane di seguire l'andamento del mercato con un'elasticità, un dinamismo ed un tempismo impossibili ad altri livelli.
Dette imprese sono inoltre perfettamente organizzate, dispongono di macchinari modernissimi ed impiegano processi di fabbricazione d'avanguardia: esse risultano pertanto estremamente competitive. Le ricorrenti dichiarano in effetti che la loro produttività è di 4 ore per tonnellata, mentre la produttività media dei paesi membri della CECA è di 6,38 ore/tonnellata, e, in particolare, in Italia è di 5,48 ore/tonnellata, nella Repubblica federale di Germania 6,37 ore/tonnellata e di 7,60 ore/tonnellata in Francia. Si è affermato che lo sviluppo ed i risultati raggiunti dalle imprese bresciane sono dovuti allo sfruttamento della mano d'opera, alle vendite sottocosto e ad illegittime provvidenze di Stato ma, secondo le ricorrenti, tali asserzioni sono prive di fondamento.
Esse sostengono che la decisione n. 962/77 ha fissato prezzi minimi troppo elevati rispetto ai costi di produzione delle imprese bresciane, che esse «sono state costrette» a vendere a prezzi inferiori ai prezzi minimi e che, inoltre, detta decisione è nociva, sotto il profilo politico, per l'Italia, dove la forte domanda di abitazioni non può essere soddisfatta per il costo troppo elevato di queste; orbene, la decisione n. 962/77 contribuisce all'aumento dei prezzi delle abitazioni data l'importanza del cemento armato nelle moderne costruzioni. Di fronte a questa «situazione insostenibile», originata dalla decisione di cui trattasi, gli imprenditori bresciani, nel corso di riunioni tenutesi a Milano e a Bruxelles nell'autunno 1977, chiedevano alla Commissione:
1) l'adeguamento dei prezzi minimi all'andamento del mercato, cioè la loro riduzione;
2) la protezione delle imprese comunitarie contro le importazioni da paesi terzi, spesso effettuata in regime di dumping;
3) il riconoscimento alle imprese italiane produttrici di tondi per cemento armato di un «margine di penetrazione» per vendite nell'area comunitaria;
4) precisi interventi nel settore commerciale al fine di ottenere dagli operatori di tale settore un comportamento coerente con la politica dei prezzi richiesta ai produttori.
Durante le trattative, la seconda e la quarta richiesta venivano esaminate dalla Commissione, la prima veniva respinta e, quanto alla terza, le imprese italiane rinunciavano — come dichiara la Feralpi — ad esportare in Francia, in Belgio e nella Repubblica federale di Germania quantitativi eccedenti il 20 % della domanda di tali paesi; in altre parole, esse accettavano la riduzione delle loro esportazioni nella misura del 30 % per quanto concerne la Repubblica federale di Germania e del 40 % per quanto riguarda la Francia.
In relazione a tale sistema di «canalizzazione» e di contingentamento, sollecitato dal commissario Davignon, veniva creato l'«Ufficio contingentamento e ripartizione ordini» (UCRO), entrato ufficialmente in funzione il 1o luglio 1978, autorizzato dalla Commissione con decisione 28 luglio 1978 (GU n. L 238 del 30. 8. 1978, pag. 28), ed avente il solo compito di cercare nuovi sbocchi commerciali all'estero e di centralizzare le operazioni amministrative e statistiche.
Le imprese interessate non ottenevano quindi la riduzione dei prezzi minimi e per di più la Commissione, con decisione 30 giugno 1978, n. 1525 (GU n. L 178 del 1o luglio 1978, pag. 90), «che istituisce un sistema di cauzioni in caso di constatazione provvisoria di una violazione delle decisioni della Commissione concernenti la fissazione dei prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici», dava vita ad un sistema di pene preventive sotto forma di provvisionali e di cauzioni esigibili «in tutti i casi in cui indizi sufficienti permettono di presumere un'infrazione alle decisioni che fissano prezzi minimi».
Le ricorrenti concludono questa esposizione preliminare dichiarando che esse «sarebbero state ben liete di poter vendere ai prezzi stabiliti dalla Commissione», ma il mercato le ha obbligate a praticare prezzi inferiori; alcune di esse, come la Feralpi, lo avevano perfino preannunziato alla Commissione. Le ricorrenti fanno inoltre osservare che «produttori europei ed extraeuropei... effettuano transazioni a prezzi inferiori» ai prezzi minimi e che quindi la decisione n. 962/77 non ha conseguito i suoi scopi. Esse hanno potuto continuare ad esportare solo perché non si sono conformate a detta decisione, e l'aumento dei prezzi costatato nel 1977 è dovuto non già all'«espansione dei ricavi» bensì all'aumento dei costi di produzione, soprattutto per quanto concerne la manodopera e l'energia.
b) La Commissione svolge considerazioni imperniate su tre punti:
1) Analisi della situazione globale del mercato dell'acciaio
La siderurgia è in crisi sin dal 1975 sia sotto il profilo quantitativo (calo di produzione del 20 % nel 1977) sia sotto quello dei prezzi (diminuiti del 35-45 % nel periodo 1975-1977). Dopo una lieve ripresa nel 1976, la crisi si aggravava nel 1977: il tasso d'impiego del potenziale produttivo era in media del 63-65 % con gravi ripercussioni sul piano sociale, e cioè massicci licenziamenti facenti seguito a riduzioni dell'orario di lavoro.
2) Gli interventi della Commissione anteriori alla decisione n. 962/77
Sin dalla fine del 1974, la Commissione, avendo costatato con preoccupazione l'andamento del mercato dei prodotti siderurgici della Comunità e specialmente la notevole diminuzione della domanda, il calo dei prezzi e le ripercussioni sull'occupazione, progettava provvedimenti intesi a porre riparo alla situazione.
Nel maggio 1975, essa informava le imprese siderurgiche, con la comunicazione 2 maggio 1975 (GU n. C 100 del 2. 5. 1975, pag. 1), che avrebbe sorvegliato l'andamento dei prezzi mediante controlli regolari.
Al fine di ottenere informazioni complete circa la produzione prevista e realizzata di acciaio grezzo e le previsioni delle imprese in materia di occupazione, la Commissione adottava le decisioni 16 maggio 1975 n. 1272/75/CECA (GU n. L 130 del 21. 5. 1975, pag. 2) e 17 luglio 1975, n. 1870/75/CECA (GU n. L 190 del 17. 7. 1975, pag. 26), con cui imponeva alle imprese siderurgiche di dichiarare taluni dati concernenti la produzione di acciaio e, rispettivamente, l'occupazione.
In materia di prezzi, essa considerava, già nel 1975, l'opportunità di istituire un sistema di prezzi minimi e chiedeva il parere del Consiglio e del Comitato consultivo, ma abbandonava il progetto a seguito del miglioramento congiunturale verificatosi nel 1976.
Successivamente, verso la fine del 1976, la Commissione rendeva nota, con le comunicazioni 23 dicembre 1976 (GU n. C 303 del 23. 12. 1976, pag. 3) e 24 dicembre 1976 (GU n. C 304 del 24. 12. 1976, pag. 5), relative all'attuazione di provvedimenti anticrisi sul mercato della siderurgia, la sua intenzione di stabilire progammi particolareggiati circa le forniture di tondi per cemento armato e altri prodotti, ripartendole per impresa o gruppo di imprese, e di invitare ogni impresa o gruppo di imprese ad impegnarsi volontariamente a limitare le proprie forniture ai quantitativi che sarebbero stati indicati individualmente.
3) La situazione sui mercato dei tondi per cemento armato e la decisione n. 962/77 sui prezzi minimi
La crisi generale della siderurgia aveva colpito in modo particolare il settore dei tondi per cemento armato, nel quale, per di più, gli impegni assunti volontariamente dalle imprese concernevano solo il 5 % della produzione, a fronte del 90 % in altri settori. Di conseguenza, gli scopi dei provvedimenti della Commissione (riduzione quantitativa armonizzata e adattamento dell'offerta alla domanda) non erano stati conseguiti. Inoltre, nel settore dei tondi per cemento armato il calo dei prezzi era stato più forte che per gli altri prodotti laminati e il tasso medio di utilizzazione degli impianti era del 55 %, con gravi conseguenze d'ordine sociale come licenziamenti in massa e riduzione degli orari di lavoro. Tale essendo la situazione, la Commissione riteneva che sussistessero i presupposti dell'istituzione del sistema dei prezzi minimi a norma dell'art. 61, lett. b), del Trattato CECA, e cioè l'esistenza o l'imminenza- di una crisi manifesta.
Scopo di detto sistema era di garantire risorse sufficienti a tutte le imprese per consentire loro di effettuare le necessarie ristrutturazioni e di conservare la loro capacità produttiva e quindi l'occupazione, non già «creare una situazione di privilegio, sul piano della concorrenza, per certe imprese, né, tanto meno, danneggiarne altre». La sua istituzione era ispirata al principio della solidarietà «che costituisce una delle linee direttrici del Trattato CECA», ed era intesa:
ad evitare distorsioni di concorrenza in favore della siderurgia e a danno di altri settori;
a tener conto degli interessi delle imprese e della loro situazione sul piano della concorrenza (ad esempio, tra il 1975 e il 1977 il prezzo del minerale di ferro era aumentato dall'8 % al 33 %, mentre quello del rottame era diminuito dal 37 % al 47 %);
ad evitare perturbazioni delle esportazioni e delle importazioni.
In funzione di tali obiettivi, la Commissione, nel calcolare il prezzo medio, teneva conto, da un lato, dei prezzi praticati dalle imprese che impiegavano minerale e di quelli delle imprese che utilizzavano rottami e, dall'altro, dei prezzi più bassi (quelli delle imprese bresciane: 165-180 unità di conto (UC) la tonnellata) e di quelli più elevati (quelli delle imprese danesi: 253 UC). Essa fissava così il prezzo medio in 1980 UC.
La Commissione sottolinea che il Comitato consultivo è sempre stato favorevole al sistema dei prezzi minimi. Già in un parere emesso il 19 gennaio 1976 esso si esprimeva in favore dell'istituzione di tale sistema per i prodotti siderurgici all'interno del mercato comune (GU n. C 24 del 24. 2. 1976, pag. 1); nella risoluzione 17 marzo 1977 (GU n. C 86 del 6. 4. 1977, pag. 6) esso chiedeva alla Commissione di «procedere con la massima sollecitudine... per riportare i prezzi a un livello atto a riequilibrare la situazione finanziaria delle imprese e a salvaguardare l'occupazione nelle stesse; tale atteggiamento veniva ulteriormente confermato nella sessione del 30 novembre 1978, in cui il Comitato esprimeva parere favorevole al prolungamento del piano anticrisi della Commissione ed approvava il progetto il decisione sui prezzi minimi con un solo voto contrario ed un'astensione.
Anche il Parlamento ha approvato la decisione della Commissione: in una risoluzione del 26 aprile 1977 (GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 56) esso esprimeva il suo sostegno «all'atteggiamento assunto dalla Commissione per superare la crisi europea dell'acciaio».
Infine, la Commissione dichiara di aver seguito l'andamento degli scambi dopo l'entrata in vigore della decisione n. 962/77 e di aver costatato che, nonostante i prezzi minimi, le imprese bresciane hanno conservato la loro quota del mercato comunitario.
e) Le ricorrenti — e in particolare l'AFIM — assumono che la descrizione della situazione dell'industria siderurgica fatta dalla Commissione «prescinde da qualsiasi analisi delle ragioni e delle cause che l'hanno provocata e che ne rendono tuttora difficile il superamento». Siffatto modo di procedere è in contrasto con il «metodo dell'economia e della politica economica [che] impone di partire dall'analisi completa dei fatti per ottenere la sintesi delle osservazioni e, quindi, l'individuazione delle dovute scelte operative», secondo la definizione dell'economista Di Fenizio («Le leggi dell'economia», ed. L'Industria, Milano, 1966).
Secondo le ricorrenti, nel dopoguerra sono state costruite troppe acciaierie e nel 1975 molte erano obsolete ed impiegavano troppa manodopera. La crisi ha colpito solo le imprese male amministrate, mentre nel settore del tondo per cemento armato il 33 % delle imprese (le bresciane) si trovano in una situazione florida. Il silenzio della Commissione su questi fatti costituisce la miglior prova del fatto che i suoi provvedimenti contravvengano ai principi del regime di libera concorrenza voluto dal Trattato CECA e dimostra che la decisione n. 962/77 è espressione della «politica protezionistica adottata dalla Commissione a favore dei colossi siderurgici divenuti inframarginali per le proprie incapacità di gestione». Tale politica suscita quattro obiezioni:
In primo luogo, va osservato che essa è oggetto di «critica paradigmatica» secondo un autorevole trattato di economia (Samuelson: «Economia», UTET, 1977, IX ed. pagg. 686 e 687). Questo autore, esponendo i danni dell'oligopolio, afferma che la concorrenza può essere l'unico modo per trasformare la capacità produttiva eccedente in operazioni utili o per scoraggiarne il mantenimento e che la resistenza al ribasso dei prezzi fa aumentare il pericolo dell'«inflazione strisciante». Poiché la Commissione conosce certamente queste regole, «si deve necessariamente concludere che l'intento di proteggere le grandi aziende extramarginali è stato proprio lo scopo dissimulato» della decisione n. 962/77.
In secondo luogo, «l'inidoneità e l'insufficienza» dei provvedimenti della Commissione sono comprovate dai successivi interventi degli Stati membri, consistenti in cospicui aiuti alle proprie industrie. In tal modo, tutto il sistema economico, pubblico e privato, degli Stati membri si sta muovendo con interventi del tutto in contrasto con norme specifiche del Trattato CECA (artt. 4, leu. e), e 75), mentre la Commissione si astiene dall'adottare i provvedimenti cui è tenuta a norma dell'art. 88 del Trattato e si ostina a sostenere la legittimità delle sanzioni irrogate, tentando di «risollevare dall'asserita crisi i colossi siderurgici» con un sistema di prezzi minimi in vigore da due anni (che, secondo VAFIM, non costituiscono certo un «periodo limitato») e con provvedimenti la cui «ultroneità» è ormai palesemente dimostrata.
In terzo luogo, decidendo di applicare un prezzo medio, la Commissione ha manifestamente applicato erroneamente il Trattato e commesso uno sviamento di potere. La soluzione più corretta — nella denegata ipotesi dell'idoneità del provvedimento — sarebbe dovuta consistere nella «fissazione dei prezzi minimi al livello più basso praticato dal produttore più vicino, in senso positivo, alla perfetta marginalità o, quanto meno, alla media di tutti i produttori operanti sovra questo limite», poiché «la funzione propria dei prezzi minimi è d'impedire le vendite a prezzo indiscriminatamente basso». L'AFIM precisa la nozione di «prezzo indiscriminatamente basso» aggiungendo che i prezzi minimi devono innanzitutto evitare il dumping, la vendita sottocosto.
Infine, a seguito dell'emanazione della decisione criticata, la siderurgia italiana ha registrato, nei primi nove mesi del 1978, il minor indice d'incremento europeo (+3 %), restando al di sotto della media comunitaria (+ 4,3 %): non è vero, quindi, che l'Italia abbia conservato la sua quota di mercato. h'AFIM conclude che, con la decisione n. 962/77, la Commissione ha adottato «un provvedimento ritorsivo per sanzionare la mancata ricezione, da parte dei produttori italiani di tondo per cemento armato, di un completo contingentamento delle rispettive produzioni e delle connesse canalizzazioni delle vendite, obiettivi che la Commissione (in spregio dell'art. 4 del Trattato CECA) da tempo tentava d'imporre ed aveva anzi ottenuto per il 50 % del settore».
d) La Commissione osserva che le ricorrenti contrappongono le loro scelte di politica economica a quelle operate dalle istituzioni counitarie e sostiene che tali scelte, pur essendo possibili, «non possono avere alcuna rilevanza sul piano processuale». A tale proposito, essa ricorda che il 25 marzo 1977 i rappresentanti delle associazioni dei «Produttori indipendenti» italiani (miniacciaierie) vennero invitati ad una riunione avente ad oggetto lo studio del mercato in relazione all'instaurazione dei prezzi minimi e che i sigg. Mariggi e Sorelli vi presero parte in tale veste. Cionondimeno, essa esamina gli argomenti dedotti dalle ricorrenti.
Dopo aver rilevato l'assurdità di qualificare oligopolio il mercato comunitario dei tondi per cemento armato, la Commissione «ricorda di aver esposto chiaramente» gli scopi perseguiti con la decisione n. 962/77, e cioè quelli enunciati all'art. 3, lettere e), e) ed a), del Trattato CECA. Il fatto che i provvedimenti adottati abbiano giovato alle imprese maggiormente colpite dalla crisi è semplicemente il risultato della scelta operata dalla Commissione fra gli obiettivi di cui all'art. 3 suddetto.
Quanto alla seconda obiezione, la Commissione «è cosciente dell'efficacia limitata di questa decisione» che « è una premessa recessaria, ma non sufficiente, alla ristrutturazione della siderurgia comunitaria»: così, gli interventi degli Stati membri in favore delle imprese nazionali non possono dimostrare l'illegittimità della decisione n. 962/77.
A proposito della terza obiezione, la Commissione assume che la soluzione proposta à&WAFIM quanto alla fissazione dei prezzi minimi è in contrasto con l'art. 61 del Trattato CECA, il quale attribuisce alla Commissione la facoltà di fissare prezzi minimi «per conseguire gli scopi previsti all'articolo 3». L'art. 61 non stabilisce affatto che la funzione dei prezzi minimi è di evitare il dumping.
Circa la quarta obiezione, la Commissione sostiene, con l'ausilio di dati statistici, che nel 1976 e nel 1977 la produzione italiana di tondi per cemento armato ha continuato ad aumentare e che le imprese italiane del settore hanno non solo conservato, ma addriritura accresciuto la loro quota di mercato. Essa sottolinea infine che i dati relativi ai primi nove mesi del 1978 non sono pertinenti, innanzitutto perché si riferiscono alla produzione dell'acciaio in generale e poi perché i fatti di causa risalgono al 1977.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › B — Primo mezzo: la decisione n. 962/77 è viziata da misconoscimento patente del Trattato CECA e, particolarmente, dell'art. 61, leu. b) e, per connessione, degli artt. 2, 3 e 4 dello stesso, e viola inoltre la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
paragrafo 1
Gli argomenti svolti nell'ambito di tale mezzo possono essere così schematizzati:
paragrafo 2
1) Violazione dell'art, 2 del Trattato CECA
a) Le ricorrenti osservano che l'art. 2 del Trattato CECA fa obbligo alla Commissione di «attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino per sé stesse la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività».
Orbene, la Commissione, adottando la decisione n. 962/77, che istituisce prezzi minimi, ha sfavorito le imprese lombarde che hanno il livello di produttività più elevato nella Comunità (4 ore per tonnellata contro la media comunitaria di 6,38 ore) per proteggere le imprese meno produttive. Detta decisione ha avuto innanzitutto effetti disastrosi sul livello dell'impiego della manodopera nella regione di Bergamo, senza risolvere il problema della disoccupazione nel Nord, ed ha inoltre provocato «turbamenti fondamentali» nel settore del tondo per cemento armato. Di conseguenza, le imprese lombarde sono state costrette a non rispettare la decisione n. 962/77 per evitare risultati incompatibili con quanto disposto dall'art. 2, 2o comma, in fine.
La Commissione ribatte in primo luogo che non è dimostrato che il livello occupazionale sarebbe stato compromesso qualora la decisione criticata fosse stata puntualmente osservata da tutte le imprese interessate; in secondo luogo, che l'eventualità di «turbamenti fondamentali» non costituisce di per sé un argomento idoneo a dimostrare l'illegittimità dell'attività da essa concretamente svolta; in terzo luogo, che l'esistenza di un nesso causale fra i «turbamenti» paventati e l'inosservanza della decisione n. 962/77 non è affatto dimostrata.
Estendendo il discorso all'ambito generale dell'art. 2 del Trattato CECA, la Commissione osserva che, se è vero che tale norma le impone di attuare progressivamente le condizioni che garantiscono di per sé la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività, quest'obbligo è tuttavia subordinato a quello di salvaguardare la continuità dell'occupazione e di evitare di provocare nel sistema economico degli Stati membri perturbazioni fondamentali e persistenti. Peraltro, le disposizioni generali dell'art. 2 non vanno considerate come uno scopo perseguibile in astratto; esse devono invece essere attuate tenendo conto delle singole congiunture economiche e, in caso di crisi, devono fornire l'ambito razionale entro il quale la Commissione deve adottare i provvedimenti che ritiene più idonei a garantire — nei limiti del possibile — il mantenimento della produttività e la continuità dell'occupazione, non già in una determinata parte della Comunità, ma in tutto il mercato comunitario della siderurgia.
Sul piano concreto, la Commissione fa notare che la produzione di tondi per cemento armato, nell'insieme della Comunità, è diminuita del 9,8 % tra il 1976 e il 1977 e del 3 % tra il primo semestre 1977 e il primo semestre 1978. La produzione italiana è aumentata del 3,4 % tra il 1976 e il 1977 e successivamente è rimasta invariata. Se ne può inferire che l'effetto disastroso lamentato dalle ricorrenti non si è verificato.
2) Violazione dell'art. 3, i cui scopi devono essere conseguiti in caso di fissazione dei prezzi minimi a norma dell'art. 61
2.1. A questo proposito l'argomentazione delle ricorrenti si articola nei seguenti punti:
a) Obbligo della Commissione, a norma dell'art. 3, lett. c), di «vigilare affinché si stabiliscano i prezzi più bassi»
Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha fissato i prezzi minimi al livello del prezzo remunerativo più basso. Detti prezzi sono eccessivamente elevati rispetto alle capacità produttive delle piccole e medie imprese e sono calcolati per mantenere in vita imprese tecnicamente, finanziariamente e dirigenzialmente extramarginali.
La Commissione replica che i prezzi minimi, per natura e definizione, devono essere più elevati dei prezzi di mercato e che, se si accogliesse la tesi delle ricorrenti, sarebbe impossibile fissare prezzi minimi. L'art. 3, leu. e), disponendo che i «prezzi più bassi» devono consentire «gli ammortamenti necessari» e «possibilità normali di rimunerazione ai capitali investiti», persegue anche altri obiettivi e in particolare mira ad evitare fallimenti e chiusure di fabbriche. Nella situazione di crisi in cui si trova il mercato dell'acciaio, la Commissione ha inteso conseguire scopi contemplati dal Trattato, ma di cui le ricorrenti non tengono conto: essa ha voluto così consentire alle imprese di ottenere un minimo di risorse finanziarie indispensabili per sopravvivere e per procedere alle necessarie ristrutturazioni.
b) Creazione, mediante la decisione criticata, di un sistema protettivo in spregio all'art. 3, lett. f)
Le ricorrenti sostengono che i prezzi minimi sono incompatibili con l'obbligo della Commissione di «promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di limiti equi nei prezzi praticati sui mercati esteri».
Esse fanno carico alla Commissione di avere in pratica ripristinato dazi sulle importazioni da paesi terzi, col ritorno ai più vieti schemi protezionistici e, al tempo stesso, di impedire agli imprenditori comunitari di far fronte alla concorrenza delle imprese dei paesi terzi, in quanto ha vietato l'allineamento sui prezzi da queste praticati e non è in grado di contenere i prezzi del tondo per cemento armato oggetto di negozi tra consumatori europei e produttori dei paesi terzi.
La Commissione osserva innanzitutto che tale argomento concerne i soli scambi internazionali, senza tener conto del commercio intracomunitário. Tuttavia essa tiene a precisare, in primo luogo, che l'abolizione dei dazi sulle importazioni da paesi terzi non figura tra gli scopi del Trattato CECA e, in secondo luogo, che il divieto di allineamento sui prezzi praticati da detti paesi costituisce semplicemente la contropartita dell'impegno — assunto dai «principali paesi importatori» in base ad accordi conclusi con la Commissione — di limitare le «importazioni».
Le ricorrenti replicano che tale risposta non è conforme al diritto, giacché l'allineamento è contemplato all'art. 60, leu. b), del Trattato CECA, e la Commissione non può adottare provvedimenti contra legem: la limitazione della facoltà di allineamento è illegittima. Inoltre, gli accordi — informali — cui si richiama la Commissione sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore della decisione n. 962/77 e solo con alcuni paesi terzi. Infine, le ricorrenti ribadiscono che la Commissione non è in grado di controllare i prezzi effettivamente praticati nei negozi conclusi tra venditori dei paesi terzi e consumatori comunitari.
La Commissione ribatte che tali critiche avrebbero rilievo qualora la decisione che vieta l'allineamento sui prezzi praticati dai paesi esportatori (decisione 14 marzo 1978, n. 527/78/CECA in GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16) fosse stata impugnata e l'art. 60, lett. b), non esistesse: ora, queste condizioni non sono soddisfatte.
e) L'obbligo di «vigilare sul mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a sviluppare e migliorare la loro capacità di produzione», sancito dall'art. 3, leu. d)
Secondo le ricorrenti, il sistema istituito dalla decisione n. 962/77 è innanzitutto in contrasto con le dichiarazioni del Commissario Davignon secondo cui bisogna chiudere le unità produttive di vecchia data e non redditizie, incoraggiare il mercato libero e ristabilire la concorrenza; inoltre, detto sistema serve a mantenere in vita imprese non produttive e che non hanno fatto alcuno sforzo per migliorare la loro produttività.
La Commissione si limita a rilevare che la disposizione invocata dalle ricorrenti «non ha niente a che vedere col caso in questione» e che le ricorrenti confondono la nozione di «capacità di produzione» con quella di «produttività».
d) L'obbligo della Commissione, a norma dell'art. 3, leu. g), di «promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione ... a condizioni che evitino contro le industrie concorrenti qualunque protezione»
Le ricorrenti sostengono che la decisione n. 962/77 protegge le industrie extramarginali che non hanno saputo modernizzarsi e svantaggia quindi le imprese che hanno autonomamente conseguito lo scopo contemplato dalla suddetta disposizione.
La Commissione osserva di rimando che, con l'espressione «industrie concorrenti», l'art. 3, leu. g), si riferisce alle industrie dei paesi terzi o a quelle che fabbricano prodotti di sostituzione, ed è quindi estraneo alle relazioni tra imprese siderurgiche comunitarie.
e) L'obbligo della Commissione di «vigilare sull'approvvigionamento regolare del mercato comune», ai sensi dell'art. 3, lett. a)
Le ricorrenti sostengono che il suddetto scopo potrebbe essere conseguito dalle imprese bresciane al prezzo di mercato, in regime di libera concorrenza, e che la decisione n. 962/77 è pertanto in contrasto con l'art. 3, leu. a).
La Commissione fa osservare la differenza esistente, da un lato, fra la situazione delle imprese bresciane e quella italiana in generale e, dall'altro, fra la situazione italiana e la realtà europea, e sottolinea che l'approvvigionamento va considerato nel suo complesso.
2.2. La Commissione ha ribattuto agli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione dell'art. 3 richiamandosi alla necessità di scegliere tra i diversi obiettivi indicati da tale norma
La Commissione sostiene, citando Reuter («La CECA», Parigi, 1953, pag. 178), che «seuls des compromis sont possibles entre des fins dont la réalisation totale exprimerait un retour à l'âge d'or». Essa si richiama del pari alla giurisprudenza della Corte, che si è pronunziata nel medesimo senso nella sentenza 13 giugno 1958 (causa 9/56, Meroni; Race. voi. IV, pag. 40) :
«Il conciliare i vari obiettivi enunciati nell'art. 3 presuppone un reale potere discrezionale che comporta una difficile scelta determinata dalla considerazione caso per caso dei fatti e delle circostanze economiche».
In base a tale principio, la Commissione ha dato la precedenza, nell'elaborare la decisione n. 962/77, a tre obiettivi principali:
innanzitutto, consentire alle imprese di acquisire un minimo di risorse finanziarie per procedere alle necessarie ristrutturazioni, in conformità all'art. 3, leu. e);
in secondo luogo, conservare il livello dell'occupazione, per non peggiorare le condizioni di vita e di lavoro della manodopera, a norma dell'art. 3, leu. e);
infine, a lungo termine, conservare una capacità di produzione sufficiente, in ossequio all'art. 3, leu. a).
Tali scelte possono certamente comportare inconvenienti — peraltro non riscontrabili nella fattispecie — per talune imprese, ma sono giustificate dall'interesse comune.
Le ricorrenti replicano che, pur ammettendo il potere delle istituzioni comunitarie di effettuare un «contemperamento» degli interessi tutelati dall'art. 3, non è dato comprendere quale contemperamento sia stato compiuto nella fattispecie, dato che tutte le finalità enunciate dall'art. 3, lettere a)-g), risultano sacrificate. Nelle sentenze 17 dicembre 1959 (causa 14/59, Pont-à-Mousson; Race. 1958-59, pag. 435) e 12 giugno 1958 (causa 15/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse; Race. 1958, pag. 147) la Corte di giustizia ha escluso che si possano trascurare gli interessi particolari dei soggetti e svolgere azioni così rigorose da lederli al di là del ragionevole: orbene, gli interessi degli imprenditori bresciani sono stati sacrificati con la decisione contestata. Sempre secondo le ricorrenti, infine, la Commissione non dispone del potere discrezionale di adottare misure preventive.
La Commissione ribatte innanzitutto che l'asserzione delle ricorrenti secondo cui tutte le finalità contemplate dall'art. 3 del Trattato CECA sono state sacrificate non è motivata.
Essa sottolinea ancora la necessità di effettuare scelte il più possibile conformi agli interessi generali e istituzionali dell'organizzazione e sostiene che il potere discrezionale di operare tali scelte non può ridursi al caso limite in cui vari comportamenti siano equivalenti, cioè, nella fattispecie, tutti ugualmente opportuni. Per questo motivo la tesi delle ricorrenti «si risolve sostanzialmente nell'affermare che la Commissione avrebbe posto in essere un'attività giuridicamente impossibile».
La Commissione aggiunge che la sua politica ha dato frutti, poiché la flessione del livello occupazionale è meno accentuata rispetto al periodo anteriore all'emanazione della decisione n. 962/77 e la ristrutturazione del settore ha avuto inizio.
3) Violazione degli artt. 4 e 5 del Trattato CECA, nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Le ricorrenti assumono che gli artt. 4 e 5 del Trattato e la Convenzione costituiscono un sistema normativo in base al quale la Commissione non può adottare provvedimenti che stabiliscano una discriminazione tra produttori od ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente, oppure mirino alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati (art. 4), né privare una persona della sua proprietà (Convenzione). A norma dello stesso sistema, poi, la Commissione può intervenire solo in via eccezionale per «la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza» (art. 5). Orbene, la Commissione ha violato questo complesso di norme.
a) La decisione n. 962/77 ha comportato una discriminazione tra produttori, in spregio dell'art. 4, leu. b)
Secondo le ricorrenti, la Commissione ha tentato «in tutti i modi» di imporre il contingentamento della produzione e, su richiesta dei produttori francesi e belgi — che producono a costi molto superiori — ottenne impegni volontari di limitazione della produzione per il 50 % del settore. Non paga di questo risultato, essa ha istituito il sistema dei prezzi minimi, che non è un mezzo ugualitario per risollevare tutte le aziende del settore, ma costituisce uno strumento protezionistico dei produttori meno competitivi per consentire loro di ritornare marginali.
La Commissione sostiene che tali asserzioni sono del tutto infondate, ricorda che gli scopi delle due misure criticate (cfr., supra, le considerazioni svolte dalla Commissione circa la sua politica: III A, b, 2) e 3), e d) e ribadisce la conformità di tali scopi al Trattato. Essa sottolinea inoltre la progressione logica della sua azione e la coscienziosa analisi della situazione da essa effettuata prima di istituire il sistema dei prezzi minimi.
b) La decisione n. 962/77 costituisce un ostacolo alla «libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente», vietato dall'art. 4, lett. b), ed una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci, vietata dallo stesso articolo sub a)
Le ricorrenti assumono che, in conseguenza del sistema dei prezzi minimi, gli acquirenti, dovendo scegliere fra prodotti venduti al medesimo prezzo, si rivolgono necessariamente ai produttori del loro stesso paese e quindi viene meno la libertà di scegliere il fornitore. Detto sistema ostacola la libera circolazione delle merci ed è quindi illegittimo poiché «qualsiasi disposizione o sistema che sia in effetti idoneo a restringere la libera circolazione delle merci od a ripartire il mercato comune» è incompatibile col Trattato.
La Commissione replica che il fatto che i consumatori si orientino verso i produttori nazionali non può costituire ostacolo né alla libertà di scegliere il fornitore né alla circolazione delle merci nel mercato comune.
e) La decisione n. 962/77 costituisce una «pratica restrittiva tendente alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati», vietata dall'art. 4, leu. d), e compromette la libera concorrenza, violando così l'art. 5
Le ricorrenti sostengono che il sistema del Trattato, e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, secondo comma, terzo inciso, 60, 61, leu. b), 63, 65, 66, n. 2, e 67, mira all'instaurazione di un mercato che deve «somigliare, nella massima misura possibile, ad un modello di perfetta concorrenza», e che la decisione n. 962/77 costituisce inadempimento dell'obbligo di favorire la concorrenza sancito dallo stesso Trattato.
Esse si dolgono del fatto che il sistema istituito dalla suddetta decisione rende loro impossibile esportare in altri Stati membri poiché le priva del loro principale vantaggio commerciale: il prezzo competitivo. D'altra parte, esse non possono esercitare la concorrenza né sotto il profilo dei termini di consegna, dato che tutti i venditori comunitari hanno notevoli scorte di prodotto finito, pronto per la consegna, né sotto quello degli extra di qualità, bloccati, dall'art. 4 della decisione, al livello indicato nei listini pubblicati o notificati alla Commissione il giorno dell'entrata in vigore della decisione stessa.
La quota di mercato detenuta dalle ricorrenti si è, di conseguenza, ridotta, come dimostra l'andamento della situazione nei primi nove mesi del 1978 (cfr. supra III A, e); il fatto che essa sia rimasta invariata nel 1977 si spiega col dinamismo commerciale dei produttori italiani e con le generalizzate sottoquotazioni da essi praticate e, in definitiva, con l'inosservanza, da parte degli stessi, della decisione n. 962/77.
La Commissione replica che nessuna norma del Trattato impone l'obbligo di favorire ad ogni costo la concorrenza e che, per contro, esistono norme che contemplano interventi d'autorità in senso dirigistico, in particolare gli artt. 58, 59, 60 e 61. In realtà il Trattato mira a raggiungere un equilibrio ottimale tra la libera iniziativa privata e gli interventi d'autorità (contemplati soprattutto per il caso di crisi).
Essa contesta l'assunto delle ricorrenti secondo cui la concorrenza non è più possibile: infatti, anche se i termini di consegna e gli extra di qualità non sempre costituiscono strumenti concorrenziali nell'attuale situazione, la facoltà di allineamento non è stata abolita e quindi le imprese più produttive possono vendere assumendo a loro carico le spese di trasporto.
Quanto alla quota di mercato, la Commissione ricorda che i dati relativi al 1978 non sono pertinenti perché posteriori ai fatti di causa ed incompleti e che le stesse ricorrenti ammettono che nel 1977 la loro parte di mercato non è diminuita. Infine, essa nega che la pratica delle sottoquotazioni fosse generalizzata.
d) La decisione n. 962/77 viola la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Le ricorrenti sostengono che il sistema dei prezzi minimi, qualora fosse stato da loro applicato, avrebbe creato «artificiosamente condizioni tali da privare gli imprenditori delle loro aziende e delle loro proprietà», il che è in contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché con i «principi assoluti» cui si ispira il Trattato CECA.
A loro parere, detta Convenzione costituisce parte integrante del diritto comunitario poiché va respinta l'ipotesi che dall'applicazione dei Trattati possa derivare una violazione della stessa. Peraltro, nella sentenza 12 novembre 1969 (causa 29/69, Stauder; Race. 1969, pag. 419), la Corte di giustizia ha dichiarato che «i diritti fondamentali della persona ... fanno parte dei principi generali del diritto comunitario».
La Commissione, dal canto suo, nega che nel caso di specie sia stato leso alcun diritto fondamentale e che la Convenzione faccia parte, di per sé, del diritto comunitario. Comunque, la Corte di giustizia ha già risolto il problema nella sentenza 14 maggio 1974 (causa 4/73, Nold; Race. 1974, pag. 491) nella quale, in una fattispecie molto simile a quella in esame, ha escluso che vi sia lesione di tali diritti fondamentali quando trattasi di «semplici interessi o possibilità d'indole commerciale».
4) Violazione dell'art. 61. lett. b), del Trattato CECA
a) Non vi era esistenza o imminenza di una crisi manifesta
Le ricorrenti sostengono che la piccola e media industria italiana, che rappresenta il 50 % della produzione comunitaria del tondo per cemento armato — e non il 35 %, come afferma la Commissione — non era in crisi all'inizio del 1977: essa vendeva a prezzi superiori ai costi di produzione ed all'orizzonte non v'era alcuna minaccia di crisi. Paradossalmente, crisi vi sarebbe stata qualora la decisione n. 962/77 avesse trovato applicazione.
Se la Commissione avesse coscienziosamente analizzato la situazione, avrebbe costatato che il 50 % della produzione di tondo non era in crisi e di conseguenza non v'era bisogno di instaurare il sistema dei prezzi minimi.
La Commissione contesta innanzitutto l'esattezza dei dati su cui si fondano le ricorrenti: è l'intera industria italiana che rappresenta il 50 % della produzione comunitaria, e le imprese bresciane realizzano il 70 % della produzione italiana e quindi il 35 % di quella del mercato comune.
Essa sottolinea poi che l'argomento delle ricorrenti consiste nel riferire esclusivamente alle miniacciaierie italiane i presupposti dell'istituzione dei prezzi minimi e nel far carico alla Commissione di non aver considerato isolatamente le imprese bresciane.
Ora, non solo queste ultime rappresentano il 35 % del mercato — e quindi il 65 % delle imprese del settore erano in crisi — ma inoltre la Commissione è tenuta a prendere in considerazione l'intero settore ed il problema relativo all'impiego di tecniche differenti (minerale e rottami).
D'altronde le stesse ricorrenti, nelle considerazioni generali svolte circa il tondo per cemento armato, hanno ammesso l'esistenza della crisi dichiarando che le imprese italiane hanno notevolmente aumentato le loro capacità di produzione e che gli impianti vengono usati parzialmente.
Quanto all'analisi preliminare della situazione, la Commissione si limita a ricordare che la Corte esiste sin dal 1953 e che pertanto l'esecutivo conosce i problemi. Comunque l'argomento delle ricorrenti non è pertinente poiché la Commissione ha effettuato gli studi e le consultazioni necessarie.
b) La decisione n. 962/77 non era necessaria «per conseguire gli scopi definiti all'art. 3»
Secondo le ricorrenti, gli scopi perseguiti non sono mai stati conseguiti innanzitutto perché il livello dei prezzi è stato fissato in base a criteri errati — ciò che ha reso impossibile l'osservanza della decisione — poi perché i provvedimenti adottati erano insufficienti e infine per l'inidoneità della soluzione prescelta.
aa) Il livello dei prezzi è stato fissato in base a criteri errati
Le ricorrenti, dopo aver erroneamente sostenuto che il prezzo minimo avrebbe dovuto essere il prezzo base corrispondente al prezzo normale più basso — tale nozione concerne infatti solo la legislazione antidumping — assumono che esso si sarebbe dovuto attestare sul prezzo minimo remunerativo e che a torto la Commissione ha calcolato il prezzo medio tenendo conto delle imprese che impiegano minerale di ferro come materia prima: in questo caso, infatti, è la collettività (utilizzatori e consumatori) che sconta — pagando un prezzo più elevato — gli errori commessi dagli imprenditori e questi sfuggono così alla responsabilità presupposta dal Trattato. Inoltre il prezzo minimo fissato, inferiore a tutti i prezzi praticati dalle imprese europee salvo quelli delle imprese bresciane, dimostra che la Commissione ha effettuato una media aritmetica senza tener conto della quota di produzione assicurata dai bresciani; di conseguenza, detto prezzo minimo comporta una discriminazione a danno di questi ultimi. Le ricorrenti precisano poi che l'aumento dei prezzi verificatosi nel periodo 1977-1978 non è conseguenza dell'applicazione della decisione n. 962/77, ma riflette l'aumento del costo della manodopera e dell'energia.
Esse sostengono infine che i prezzi minimi non potevano essere osservati perché sono stati rifiutati dal mercato. A riprova di ciò, la Rumi produce un telex con cui il sig. Slawik la informava che le imprese italiane non potevano sperare di vendere nella Repubblica federale di Germania perché i produttori tedeschi facevano offerte al di sotto dei prezzi minimi. Per questo motivo tutte le piccole e medie imprese bresciane si sono rifiutate di applicare i prezzi minimi.
La Commissione ricorda che i prezzi minimi sono sempre prezzi medi e per definizione susperiori ai prezzi di mercato; essi non vanno confusi con i prezzi base, applicati nell'ambito dei provvedimenti antidumping, e devono garantire un margine di utile a tutte le imprese. Essa osserva, cionondimeno, che il prezzo base dei tondi per cemento armato oscillava, alla fine del 1977, tra 206 e 228 UC, mentre i prezzi minimi andavano da 198 a 205 UC. Le ricorrenti persistono nell'equivoco tra le due nozioni per dimostrare che la Commissione pone a carico dei consumatori le conseguenze degli errori commessi dalle imprese; orbene, il Trattato ha di mira scopi che presuppongono la responsabilità dell'imprenditore, ma persegue anche «fini generali necessitati» che implicano l'istituzione di regimi generali di prezzi e la comminazione di sanzioni in caso di infrazione.
La Commissione respinge poi l'argomento delle ricorrenti secondo cui il mercato ha rifiutato i prezzi minimi, dichiarando che fra il 15 giugno 1977 e l'8 novembre 1978 funzionari della Comunità hanno effettuato 129 ispezioni presso imprese siderurgiche (76 in Italia) e solo in 14 casi hanno costatato l'inosservanza dei prezzi minimi. Essa tiene inoltre a precisare che il sig. Slawik non è suo dipendente ed è interamente responsabile delle sue affermazioni.
bb) Il provvedimento adottato era insufficiente
Le ricorrenti osservano che, al momento della sua entrata in vigore, la decisione n. 962/77 non è stata accompagnata da alcun provvedimento inteso a proteggere il mercato comunitario contro le importazioni da paesi terzi, e che nello stesso periodo esisteva un «vuoto» legislativo per quanto riguarda i distributori, i quali non erano così tenuti a rispettare i prezzi minimi.
L'inadeguatezza del provvedimento è del pari dimostrata dal fatto che la Commissione è stata obbligata a prorogarlo di un anno. Ciò prova anche l'illegittimità del provvedimento stesso, il quale, con l'espediente delle proroghe successive, non ha più limitazioni temporali.
Un'ulteriore prova dell'inidoneità del provvedimento a conseguire gli scopi perseguiti è costituita dall'azione unilaterale degli Stati membri, intesa ad accordare cospicue provvidenze alle industrie siderurgiche nazionali. La Commissione sarebbe dovuta intervenire nei confronti degli Stati membri invece di mostrarsi intransigente con le ricorrenti.
Infine, la Commissione ha imposto, perfino in Italia, la canalizzazione delle vendite del tondo per cemento armato per il tramite dell'UCRO il quale, ufficialmente incaricato di svolgere mansioni di coordinamento, ha in realtà il compito di fissare le quote di esportazione dei produttori italiani negli altri Stati membri. Secondo la Feralpi, le imprese lombarde hanno acconsentito alla creazione dell'UCRO soltanto perché era stato loro garantito che, come contropartita, la decisione n. 962/77 non sarebbe stata applicata alle vendite in Italia ed esse avrebbero riacquistato la piena libertà di negoziazione sul mercato nazionale.
La Commissione ricorda innanzitutto l'azione da essa svolta prima dell'entrata in vigore della decisione n. 962/77 (cfr. supra, III A, b), 2, che attesta adeguatamente la vigilanza esercitata sulle importazioni da paesi terzi. Essa nega poi che sussista un vuoto normativo per quanto concerne i commercianti, poiché questi sono tenuti al rispetto dei prezzi di listino dei produttori e quindi dei prezzi minimi che devono essere inseriti nei listini stessi. Circa questi due punti la Commissione osserva inoltre che subordinare la validità in diritto di una decisione all'esistenza di altre decisioni, indipendenti dal punto di vista formale, equivarrebbe all'introduzione di un vizio finora sconosciuto in dottrina e in giurisprudenza. Essa aggiunge che la proroga di un anno della decisione criticata non può dimostrarne l'illegittimità, tanto più che la decisione è stata non solo prorogata ma altresì modificata.
Il fatto poi che gli Stati membri abbiano attuato unilateralmente politiche di assistenza nei confronti delle proprie industrie siderurgiche non dimostra affatto che i provvedimenti adottati con la decisione n. 962/77 siano oggi inopportuni e inadeguati rispetto agli scopi tuttora perseguiti. Non è poi lecito dedurre circostanze economiche posteriori alla suddetta decisione al fine di contestare l'opportunità di questa.
Infine, per quanto concerne l'UCRO, la Commissione sostiene di non avere creato tale ente, ma di averne semplicemente autorizzato l'istituzione e di essersi limitata a svolgere la funzione di assistenza tecnica su richiesta, restando estranea agli accordi stipulati tra le imprese. Essa respinge l'argomento della Feralpi precisando che la libertà cui questa si richiama attiene ai rapporti con la clientela, poiché la decisione n. 962/77, che è un provvedimento generale, è tuttora in vigore.
ce) La soluzione prescelta è inadeguata
La Rumi, in particolare, sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto applicare l'art. 61 per porre rimedio alla crisi, poiché i provvedimenti in materia di prezzi costituiscono misure preventive. Ora, poiché la Commissione sostiene — e la Rumi concorda con essa su questo punto — che l'intero settore siderurgico era manifestamente in crisi, si sarebbe dovuto applicare l'art. 58, che consente l'istituzione di un regime dirigistico di quote di produzione, eventualmente integrato, per quanto concerne le relazioni con i paesi terzi, con i provvedimenti contemplati dall'art. 74. La mancata applicazione dell'art. 58 costituisce pertanto violazione del Trattato.
La Commissione ribatte che l'opportunità di una decisione può essere valutata solo in base alla situazione economica ed alla disciplina in vigore. La ricorrente è libera di proporre le sue scelte di politica economica: non va però dimenticato che i provvedimenti della Commissione sono stati adottati e continuano ad essere adottati «in collegamento con le imprese» interessate e previo esperimento delle prescritte consultazioni. Spetta alla Commissione, al momento ch'essa giudica opportuno, scegliere discrezionalmente di adottare misure preventive (art. 61) senza ricorrere ad altri provvedimenti (art. 58).
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › C — Secondo mezzo: la Commissione ha commesso uno sviamento di potere emanando la decisione n. 962/77
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che lo sviamento di potere è costituito soprattutto dalla contraddizione fra gli scopi effettivi e quelli dichiarati dalla decisione n. 962/77. La Commissione, pur contestando decisamente tale asserzione, eccepisce l'irricevibilità di questo mezzo.
paragrafo 2
a) Gli scopi perseguiti con la decisione n. 962/77 sono in contrasto con quelli indicati dalla Commissione
La decisione n. 962/77 è viziata da sviamento di potere perché la Commissione persegue uno scopo diverso dalla finalità in vista della quale l'art. 61 l'autorizza a fissare prezzi minimi nell'ambito del mercato comune.
Le ricorrenti ribadiscono gli argomenti relativi al primo mezzo e sostengono che la decisione di cui trattasi è in realtà intesa:
in primo luogo, a sostenere e proteggere i giganteschi complessi siderurgici che si trovano in posizione extramarginale sul mercato del tondo per cemento armato, consentendo loro di conservare le proprie quote di mercato grazie ai prezzi minimi. Il provvedimento è pertanto discriminatorio e viziato da sviamento di potere poiché la Commissione sostiene che uno degli scopi con esso perseguiti è consentire la ristrutturazione del settore; orbene tale ristrutturazione può effettuarsi solo attraverso la legge del mercato, che avrebbe costretto imprese di grandi dimensioni a cessare la produzione del tondo per cemento armato. Impedendo tale evoluzione logica e normale, la Commissione ha commesso uno sviamento di potere;
in secondo luogo — favorendo imprese improduttive e insolvibili (e quindi non meritevoli di tutela) a danno delle imprese più efficienti e dei consumatori, alla cui tutela avrebbe dovuto esser intesa l'applicazione dell'art. 61 — a contenere l'espansione delle imprese bresciane per «stroncarne» la «brillante concorrenza» e ridurle in condizioni di extramarginalità, e tutto ciò in nome della solidarietà e ignorando deliberatamente che le piccole e medie imprese italiane rappresentano il 50 % della produzione del tondo per cemento armato. Orbene, il fatto di non tener conto della situazione di tali imprese dimostra a sufficienza che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere ed ha adottato, in realtà, una misura di ritorsione contro le imprese bresciane che avevano rifiutato il contingentamento completo della loro produzione.
Questo duplice sviamento di potere è ancora provato dal fatto che la decisione n. 962/77 costituisce una decisione generale e quindi concerne tutte le imprese della CÈCA. Ora, la Commissione, conoscendo tutte le imprese e i gruppi di imprese, non poteva ignorare quali sarebbero state favorite e quali svantaggiate dai suoi provvedimenti: essa sapeva quindi che le imprese bresciane ne sarebbero risultate danneggiate. In altre parole, «nel nome di una non meglio definita solidarietà comunitaria, si vennero a far gravare sui più meritevoli le conseguenze della crisi altrui».
La Commissione respinge tali argomenti osservando che le ricorrenti esaminano la decisione di cui trattasi esclusivamente alla luce della situazione delle miniacciaierie italiane. Questo modo di ragionare, che costituisce la linea principale del ricorso, ne dimostra l'infondatezza. Le ricorrenti dimenticano infatti che le istituzioni comunitarie devono considerare la situazione di tutta la siderurgia comunitaria ed adottare provvedimenti atti a risolvere i problemi di tutte le imprese.
La Commissione ribatte tuttavia ai vari argomenti svolti dalle ricorrenti:
innanzitutto, essa sottolinea che l'art. 61 del Trattato CECA tace circa la natura dei soggetti da tutelare; la tesi delle ricorrenti implica che la Commissione commette sviamento di potere ogni volta che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, decide di attribuire la precedenza, anche temporaneamente, a questo o a quell'interesse collettivo di cui ha la responsabilità ed opera la sua scelta in funzione del contesto economico del momento;
in secondo luogo, la Commissione sostiene che, anche se essa conosce il mercato ed è cosciente degli effetti dei provvedimenti adottati, nulla consente di concludere ch'essa abbia avuto l'intenzione di nuocere alle imprese bresciane, poiché «la loro situazione è stata tenuta in debito conto»; quanto alle gravi affermazioni sull'attività subdola ed illecita ch'essa avrebbe svolto a danno delle imprese bresciane, la Commissione osserva che la fondatezza di tali addebiti non è stata dimostrata e che a tale proposito l'onere della prova incombe alle ricorrenti.
La Commissione ricorda infine che essa ha già indicato chiaramente gli scopi della sua politica a proposito del mezzo relativo al misconoscimento patente del Trattato e che la decisione n. 962/77 non persegue altri obiettivi. Essa fa presente che la sua azione «politico-amministrativa» deve soltanto conformarsi — quanto al modo di perseguimento dei suoi scopi — ai criteri della ragionevolezza e dell'economia dei procedimenti seguiti e deve quindi essere intesa a conseguire gli obiettivi prescelti e ritenuti idonei secondo la regola del minimo mezzo utile adeguato; orbene, sono proprio questi i principi che hanno presieduto all'adozione della decisione n. 962/77.
b) La ricevibilità del presente mezzo
La Commissione sostiene che il mezzo in esame — al pari del mezzo relativo alla violazione delle forme sostanziali (cfr. infra, D) — è irricevibile poiché le ricorrenti non hanno «dimostrato che la decisione generale lede specificamente e direttamente interessi individuali propri».
Le ricorrenti — e soprattutto l'Acciaieria di Dar/o — rilevano innanzitutto che tale eccezione non è stata sollevata, ed è ormai preclusa, nelle prime tre cause (154, 205 e 206/78).
A loro avviso, comunque, essa va disattesa in base alla giurisprudenza della Corte, secondo cui è sufficiente a determinare la ricevibilità del mezzo di cui trattasi la sola allegazione di parte che sussiste sviamento di potere e la Corte può procedere al controllo sulla valutazione di situazioni economiche operata dall'esecutivo (sentenza 21 marzo 1955, causa 6/54, Governo dei Paesi Bassi e/ Alta Autorità; Race. voi. I, pag. 203). Tale soluzione si impone a fortiori nel caso presente, poiché la decisione n. 962/77 costituisce un provvedimento generale, cioè un atto nei cui confronti l'eccezione di illegittimità ha ricevuto dalla Corte applicazione estensiva e a proposito del quale il vizio di sviamento di potere è stato esaminato anche in assenza di formale eccezione. A sostegno del loro punto di vista le ricorrenti citano le sentenze 12 giugno 1958 (causa 15/57, Cie des hauts fourneaux de Chasse c/ Alta Autorità; Race. voi. IV, pag. 147) e 17 dicembre 1959 (causa 14/59, Pont-à-Mousson; Race. voi. V, pag. 435).
La Commissione ribatte che il fatto di non aver sollevato l'eccezione di irricevibilità nelle prime tre cause non le impedisce di farlo nelle cause successive, «né può costituire forma alcuna di preclusione processuale».
Essa precisa che la ricevibilità di cui si discute «attiene non alla legittimazione processuale (cioè alla possibilità di formulare la domanda invocando i mezzi dedotti), ma alla verifica da parte della Corte della ammissibilità prima facie» del mezzo. Infatti, la Corte, che può svolgere «una indagine estesa ed approfondita», può escludere l'ammissibilità del mezzo qualora non venga provata l'esistenza «di un interesse attuale e diretto di chi avanza la domanda ad ottenere l'annullamento o la riforma dei provvedimenti individuali tramite l'accertamento di irregolarità delle decisioni generali tali da influire direttamente sul contenuto delle misure sanzionatone».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › D — Terzo mezzo: la decisione n. 962/77 è viziata da violazione delle forme sostanziali per difetto di motivazione
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che la decisione n. 962/77 non è motivata — mentre una motivazione precisa è assolutamente necessaria — e che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione non è fondata.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › D — Terzo mezzo: la decisione n. 962/77 è viziata da violazione delle forme sostanziali per difetto di motivazione › a) II difetto di motivazione
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, la motivazione della decisione di cui trattasi è costituita essenzialmente da una serie di affermazioni non confortate da alcun dato, omette di considerare la reale situazione italiana, «travisa» i fatti, è «incompleta» e «insufficiente» ed è in contraddizione con gli scopi perseguiti. Inoltre non vi è menzione del fatto che il Comitato consultivo — nel quale le imprese bresciane non sono rappresentate — si è riferito all'art. 54 e non all'art. 61, quanto agli strumenti idonei a risolvere la crisi. Infine le ricorrenti assumono che tali carenze di motivazione sono la logica conseguenza dei vizi esaminati nell'ambito dei due mezzi precedenti.
paragrafo 2
La Commissione replica che la motivazione della decisione, attraverso i «considerandi», lascia intravedere con estrema chiarezza l'iter logico da essa seguito:
paragrafo 3
la siderurgia si trova da anni in gravi difficoltà;
la Commissione ha già adottato dei provvedimenti;
il settore del tondo per cemento armato si trova in una situazione di crisi ancor più grave di quella in cui versa la siderurgia in generale;
tale crisi compromette il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del Trattato CECA;
sussistono pertanto i presupposti dell'applicazione dell'art. 61 dello stesso Trattato.
paragrafo 4
La Commissione sostiene di conseguenza che la decisione n. 962/77 è adeguatamente motivata e, per quanto concerne l'atteggiamento del Comitato consultivo, ricorda che tale organo aveva già emesso, il 16 gennaio 1976, un parere favorevole all'applicazione eventuale del sistema dei prezzi minimi.
paragrafo 5
Comunque, la suddetta decisione — che costituisce un atto normativo generale e astratto — richiede una motivazione redatta in termini generali e non è necessario motivarne le varie disposizioni.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › D — Terzo mezzo: la decisione n. 962/77 è viziata da violazione delle forme sostanziali per difetto di motivazione › b) La necessità di una motivazione precisa
paragrafo 1
Le ricorrenti ribadiscono che la motivazione è assolutamente indispensabile, soprattutto quando trattasi — come nella fattispecie — di un atto normativo che comporta l'esercizio di un potere discrezionale, al fine di tutelare gli interessi dei privati e di consentire il controllo giurisdizionale. Esse si richiamano, in proposito, alla sentenza della Corte di giustizia 20 marzo 1959 (causa 18/57, Nold; Race. voi. V, pag. 85) e ricordano inoltre che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, la motivazione deve:
paragrafo 2
menzionare tutti gli elementi di fatto dai quali dipende la giustificazione legale del provvedimento (sentenza 21 marzo 1955, causa 6/54, Paesi Bassi, già citata) ;
far risultare in modo chiaro e completo le ragioni di fatto e di diritto su cui il provvedimento si fonda (sentenza 20 marzo 1957, causa 2/56, Geitling; Race. 1957, pag. 9);
essere particolarmente esauriente ogniqualvolta sia esercitato un potere discrezionale (sentenza Nold già citata; sentenza 15 luglio 1960, cause riunite 36-38 e 40/59, Uffici di vendita del carbone della Ruhr; Race. 1960, pag. 827).
paragrafo 3
Le ricorrenti insistono nel sostenere che la motivazione della decisione n. 962/77 «travisa» i fatti, è «incompleta» ed «insufficiente» e concludono che ciò costituisce, alla luce della citata giurisprudenza, violazione delle forme sostanziali.
paragrafo 4
La Commissione ripete che non è necessario motivare le singole disposizioni di una decisione generale ed è sufficiente che nella motivazione figurino gli elementi essenziali dell'iter logico seguito, come si evince dalla giurisprudenza della Corte:
paragrafo 5
sentenza 12 giugno 1958 (causa 2/57, Cie des hauts fourneaux de Chasse; Race. vol. IV, pag. 121),
sentenza 10 maggio 1960 (cause riunite 3-18, 25 e 26/58, Barbara Erzbergbau AG e altri; Race. 1960, pag. 357),
sentenza 16 dicembre 1963 (causa 18/62, Emilia Barge ved. Leone; Race. 1963, pag. 521).
paragrafo 6
Essa osserva che tre delle sentenze citate dalle ricorrenti a sostegno della loro tesi (Nold, Geitling e Uffici di vendita del carbone della Ruhr) concernono la motivazione non di atti legislativi, ma di decisioni ai sensi dell'art. 65 del Trattato. La fattispecie di cui alla causa 6/54 è simile a quella delle presenti cause; tuttavia, la Commissione cita un lungo brano della sentenza (Race. voi. I, pagg. 221 e 222) per dimostrare che, per quanto riguarda la decisione criticata, è sufficiente una motivazione redatta in termini generali.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › D — Terzo mezzo: la decisione n. 962/77 è viziata da violazione delle forme sostanziali per difetto di motivazione › e) La ricevibilità del presente mezzo
paragrafo 1
Le ricorrenti, sviluppando l'argomentò già svolto a proposito della censura di sviamento di potere, si chiedono quale sia la norma che consente di concludere che esse devono provare la lesione specifica e diretta di propri interessi da parte della decisione generale e sottolineano che il nesso esistente tra gli artt. 36 e 33 del Trattato — e di cui la Commissione non ha tenuto conto — non dà il minimo appiglio ad una siffatta interpretazione restrittiva.
paragrafo 2
La Commissione ribadisce che la Corte non può prendere in esame i mezzi relativi allo sviamento di potere e alla violazione delle forme sostanziali senza che le ricorrenti abbiano fornito la prova della lesione di interessi individuali propri, e insiste «nella richiesta di parziale irricevibilità o di inammissibilità per carenza di interesse» in relazione ai due suddetti mezzi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › E — Quarto mezzo: illegittimità delle decisioni individuali
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che le decisioni individuali con cui la Commissione ha irrogato loro le ammende sono illegittime per difetto di motivazione e per l'esistenza di un caso di forza maggiore che giustifica il ricorso alla legittima difesa da parte delle interessate, ciò che, in subordine, deve comportare almeno la riduzione delle ammende.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › E — Quarto mezzo: illegittimità delle decisioni individuali › a) Difetto di motivazione
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, le decisioni individuali non sono adeguatamente motivate. La loro pseudomotivazione consiste in una generica affermazione da cui traspare che la Commissione si è limitata ad applicare pedissequamente l'ammenda comminata dalla decisione n. 962/77. La Rumi, in particolare, cita la motivazione della decisione emessa nei suoi confronti («tenuto conto della natura delle infrazioni, dell'ammontare delle vendite sotto prezzo nonché dell'attuale capacità contributiva dell'impresa...») e sostiene che la Commissione ha fissato quella ch'essa definisce «sanzione adeguata» senza altre spiegazioni; con una pseudo-motivazione del genere si poteva fissare qualunque cifra, superiore o inferiore.
paragrafo 2
Inoltre la motivazione non contiene alcuna risposta alle osservazioni formulate dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo su espressa richiesta della Commissione: ciò costituisce violazione della regola del contraddittorio e dimostra che la Commissione non ha preso in considerazione gli argomenti delle ricorrenti poiché aveva già in precedenza deciso di applicare le sanzioni contemplate dalla decisione n. 962/77.
paragrafo 3
Tale carenza di motivazione è particolarmente grave in quanto i casi di specie sollevano questioni inedite e talmente complesse da rendere indispensabile l'esposizione chiara e precisa dei motivi in base ai quali sono state irrogate le sanzioni. Tanto più che questa costituisce la sola tutela efficace dei diritti degli interessati. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto precisare perché nel caso della Rumi sia stata inflitta un'ammenda pari al 25 % delle sottoquotazioni mentre in altri casi questa percentuale oscillava tra lo 0,5 e il 3 %, per talune imprese francesi, o tra lo 0,8 e il 10 %, per quanto concerne altre imprese italiane.
paragrafo 4
La Commissione osserva innanzitutto, di rimando, che le ricorrenti non hanno contestato gli addebiti formulati nei loro confronti (solo tre di esse mettono in dubbio l'esattezza dei calcoli effettuati) e che la fase istruttoria si è svolta regolarmente. Essa sottolinea che «è ovvio che la motivazione di una decisione individuale non può concernere la validità della decisione generale su cui essa è basata, ma solo discutere il caso di specie». Di conseguenza, la motivazione delle decisioni individuali, in quanto:
paragrafo 5
fa riferimento agli articoli del Trattato ed alle decisioni generali applicati,
indica i presupposti di fatto del provvedimento,
ricollega razionalmente il dispositivo al preambolo,
paragrafo 6
è del tutto sufficiente e il mezzo risulta quindi infondato.
paragrafo 7
Inoltre, la tutela dei diritti degli amministrati non implica che ogni decisione individuale contenga una motivazione speciale della decisione generale applicata.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › E — Quarto mezzo: illegittimità delle decisioni individuali › b) L'esistenza di un caso di forza maggiore che consente il ricorso alla legittima difesa
paragrafo 1
Le ricorrenti ricordano in primo luogo ch'esse hanno provato — per un periodo di circa due mesi in média — a vendere i loro prodotti ai prezzi minimi, dimostrando in tal modo la loro buona volontà e la loro buona fede. Inoltre, nel triennio precedente l'emanazione della decisione n. 962/77, esse avevano già ridotto spontaneamente la produzione, in certi casi — come per la Sider-Camuna — in misura corrispondente a un utilizzo degli impianti pari alla metà della media comunitaria. Per giustificare l'abbandono dei prezzi minimi esse si richiamano tutte alla relazione del mercato e al comportamento degli «altri produttori» che vendevano il tondo per cemento armato a prezzi inferiori ai minimi.
Così stando le cose, le ricorrenti, qualora avessero continuato ad osservare i prezzi minimi, sarebbero state escluse dal mercato; ciò avrebbe comportato riduzioni del personale — impossibili in Italia — scioperi, occupazioni di fabbriche e quindi la perdita dei loro beni, senza alcuna contropartita. Pertanto, l'abbandono della linea di condotta iniziale — applicazione della decisione n. 962/77 — è stato imposto da una stato di necessità ovvero da un caso di forza maggiore.
Le ricorrenti si richiamano, in proposito, ad «una norma di diritto internazionale» secondo cui, poiché nessuna colpa può essere imputata a colui che abbia agito in stato di necessità e/o di legittima difesa, questi non può essere punito. Di conseguenza, occorre annullare le decisioni individuali che sono in contrasto con la suddetta norma e che non ne hanno tenuto conto all'atto della valutazione del comportamento delle ricorrenti e della determinazione della sanzione.
Secondo le ricorrenti, la forza maggiore e lo stato di necessità (legittima difesa) costituiscono principi generali del diritto comunitario. La Corte di giustizia ha definito la nozione di forza maggiore nella sentenza 11 luglio 1968 (causa 4/68, Schwarzwaldmilch; Race. 1968, pag. 497), facendo riferimento a circostanze esterne di cui l'interessato avrebbe potuto evitare le conseguenze solo a costo di eccessivi sacrifici. Nella fattispecie, le circostanze esterne sono costituite dal rifiuto dei prezzi minimi da parte del mercato, e il prezzo che le imprese bresciane dovrebbero pagare qualora volessero, nonostante tutto, rispettare la decisione n. 962/77 sarebbe la perdita di ogni loro avere in conseguenza della chiusura delle fabbriche. Le ricorrenti precisano ch'esse invocano lo stato di necessità solo al fine «limitato di escludere la punibilità del soggetto agente».
Commissione respinge l'argomento delle ricorrenti fondato sulla forza maggiore. Le ricorrenti, a suo avviso, seguono linee argomentative tradizionali derivanti dai principi del diritto penale, per quel che attiene ad una pretesa dirimente della forza maggiore, che non risultano del tutto chiare e sembrano inapplicabili. Il pericolo grave di danno cui si riconduce attualmente il concetto di stato di necessità deve riferirsi non a valori patrimoniali, bensì a valori etici o morali relativi alla persona fisica. La forza maggiore penalistica costituisce «un concetto certamente desueto». Ciò vale anche per il caso in cui le ricorrenti abbiano inteso riferirsi a cause di esonero dalla responsabilità, contemplate per l'inadempimento del debitore, e cioè, in particolare, alla forza maggiore ai sensi del diritto civile.
Quanto alla legittima difesa (stato di necessità), la Commissione osserva che tale nozione:
si concepisce male sia rispetto ad una norma giuridica sia rispetto ad una situazione di fatto quale l'andamento del mercato;
costituisce una causa di esonero dalla responsabilità;
è un'eccezione al sistema che permette, a condizioni ben determinate, un comportamento che altrimenti sarebbe illegittimo;
non è riconosciuta nell'ordinamento comunitario; la Corte ha più volte affermato che le clausole di questo genere esistenti nei diritti nazionali non possono essere estese per analogia (vedi sentenza 1o febbraio 1978, causa 78/77, Liihrs; Race. 1978, pag. 181) ma solo per atto legislativo.
Infine, la Commissione sostiene che ammettere la non punibilità delle imprese che non hanno rispettato la decisione n. 962/77 per forza maggiore o stato di necessità costituirebbe un precedente pericoloso perché:
innanzitutto non va dimenticato che la decisione generale n. 962/77 e le decisioni individuali che irrogano sanzioni costituiscono strumenti della politica anticrisi fondata sul principio della solidarietà fra le imprese della CECA;
in secondo luogo, ciò consentirebbe di sottrarsi mediante inadempimento ad una sanzione «sociale» ogni volta che ciò risultasse conveniente agli interessi materiali individuali;
in terzo luogo, le sanzioni comunitarie verrebbero private della loro forza coercitiva dal semplice comportamento deviante di un'entità individuale;
infine, una simile giustificazione «ex post facto» di un comportamento antigiuridico non può essere presa in considerazione.
3. Le ricorrenti replicano che la forza maggiore non costituisce una nozione desueta, ma, al contrario, fa parte dei principi generali del diritto e rientra quindi nel diritto comunitario in forza dell'art. 33 del Trattato. Esse ribadiscono l'esistenza di circostanze eccezionali, fra cui:
la sopravvenuta onerosità del credito,
l'impossibilità di ridurre la manodopera.
Quanto alla nozione di legittima difesa (stato di necessità), esse giudicano inaccettabile la distinzione propugnata dalla Commissione tra persone fisiche e persone giuridiche, poiché comporta una discriminazione fra soggetti di diritto.
Infine, all'asserzione della Commissione che l'annullamento delle decisioni individuali costituirebbe un pericoloso precedente, le ricorrenti ribattono che la loro convalida costituirebbe un precedente molto più pericoloso, giacché equivarrebbe ad affermare che la Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, è «legibus soluta».
4. La Commissione conferma gli argomenti svolti nel controricorso e precisa che lo strumento del ricorso di piena giurisdizione non dev'essere pretesto per la ricerca di pretese circostanze eccezionali, imprevedibili ed oggettive cui appellarsi per sfuggire alla sanzione. Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie, in cui le ricorrenti, dopo aver dedotto l'asserita inagibilità della disciplina comunitaria, si richiamano ad eventi o circostanze nazionali; queste pretese esimenti sono irrilevanti, tanto più che rientrano nelle normali capacità di valutazione o previsione dell'imprenditore responsabile.
Essa soggiunge che la tutela della proprietà non costituisce un'ipotesi di legittima difesa quando trattasi di «protezione di semplici interessi o possibilità d'indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica», come la Corte ha dichiarato nella già menzionata sentenza Nold.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › E — Quarto mezzo: illegittimità delle decisioni individuali › e) La riduzione dell'ammenda
paragrafo 1
In via subordinata, le ricorrenti chiedono alla Corte, per tutti i motivi sopra esposti, di ridurre l'ammenda nel caso — a loro avviso improbabile — in cui le decisioni individuali non venissero annullate. Esse sottolineano che la Corte può, a tal fine, tener conto di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie e che l'assertivamente limitata entità dell'ammenda non costituisce argomento sufficiente ad escludere la riforma dei provvedimenti impugnati.
paragrafo 2
La Commissione osserva in proposito che le ammende inflitte sono eque perché proporzionate alla gravità delle infrazioni e che il loro ammontare è inferiore ai limiti fissati dal Trattato. Comunque la loro riduzioni su base equitativa non rientrerebbe, nel caso presente, in nessuna delle ipotesi elaborate in materia dalla giurisprudenza della Corte.
paragrafo 3
Infine, essa rende noti — nella causa Rumi — i criteri seguiti nella determinazione delle ammende:
paragrafo 4
per il primo gruppo d'imprese che avevano venduto a prezzi inferiori ai minimi, l'importo dell'ammenda è stato fissato nel 15 % delle sottoquotazioni accertate; questo trattamento mite era dovuto alla considerazione che per anni nessuna ammenda era stata inflitta;
successivamente, tale aliquota è stata portata al 25 %, tranne che per le imprese in difficoltà e per quelle in fallimento, alle quali sono stati applicati i tassi del 10 % e, rispettivamente, dell'I %.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › F — I casi particolari dell'Acciaieria di Darfo, della Rumi e della Feralpi per quanto concerne i calcoli della Commissione › a) Acciaieria di Darfo
paragrafo 1
La ricorrente deduce innanzitutto un «vizio di procedura». Essa asserisce di aver ricevuto la lettera di convocazione all'udienza del 29 giugno 1978 in Bruxelles solo il 23 giugno. Lo stesso giorno essa inviava alla Commissione una lettera raccomandata in cui chiedeva il rinvio dell'udienza; tenendo conto di eventuali ritardi postali, essa confermava, con telex 26 giugno, il contenuto della raccomandata, avvertendo che questa «seguiva», anziché dire che «era già stata spedita». Per tutta risposta, la Commissione la informava con telegramma 28 giugno, pervenuto alla ricorrente il giorno successivo, che la domanda di proroga era respinta. È chiaro che ormai la ricorrente non poteva più presentarsi all'udienza. Per questo «vizio di procedura» essa chiede l'annullamento della decisione individuale 18 agosto 1978 con cui le è stata inflitta l'ammenda.
paragrafo 2
La ricorrente sottolinea ch'essa intendeva opporre alla Commissione, in occasione dell'udienza, i seguenti errori, commessi — a suo avviso — nel calcolo delle sottoquotazioni:
paragrafo 3
in primo luogo, si è tenuto conto di vendite di prodotti (laminati ST 37, di cui alle fatture nn. 1626, 1628 e 1630) che esulano dalla sfera di applicazione della decisione n. 962/77;
inoltre sono state incluse nelle vendite «incriminate» consegne effettuate per l'adempimento di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della stessa decisione. A questo proposito, la ricorrente tiene a precisare che il contratto si deve ritenere giuridicamente perfezionato alla data della conferma d'ordine e non a quella della consegna. Si tratta di due gruppi di consegne:
il primo corrisponde alle fatture nn. 1315, 1316, 1416, 1454, 1514, 1691, 1705, 1713 e 1714 per forniture alla ditta Mareto Blein (Francia) in evasione di conferme d'ordine effettuate il 27 e il 28 aprile 1977 dall'intermediaria SpA Darma di Milano;
il secondo corrisponde alle fatture nn. 1660, 1661 e 1662 per consegne alla SpA Baraclit (Italia) in evasione delle conferme d'ordine 28 aprile 1977 dell'intermediaria ditta Albani di Merate.
paragrafo 4
La Commissione osserva innanzitutto che l'udienza cui convocò la ricorrente non costituisce una fase obbligatoria del procedimento contraddittorio e che, siccome la fase scritta terminò il 13 maggio, la fissazione della data dell'udienza al 29 giugno lasciava alla ricorrente un ragionevole lasso di tempo. Inoltre, in relazione a tali udienze non esiste un termine perentorio di preavviso: non vi è stato quindi alcun vizio di procedura e la ricorrente non ha dimostrato che il fatto che l'udienza non abbia avuto luogo l'abbia privata della possibilità di difendersi adeguatamente.
paragrafo 5
Quanto ai fatti, la Commissione sostiene che:
paragrafo 6
le fatture assertivamente concernenti laminati ST 37 recano la dicitura «parziale allineamento al listino AFIM»; poiché il listino AFIM riguarda esclusivamente i prezzi dei tondi per cemento armato, non poteva trattarsi che di tali prodotti;
le forniture alla Mareto Blein sono state effettuate in esecuzione di ordini del 20 giugno 1977; all'atto della ispezione, l'intermediaria Darma non risultava affatto essere intervenuta nel negozio; gli ordini ora prodotti dalla ricorrente quale prova non furono esibiti nel corso dell'ispezione.
paragrafo 7
Pertanto la Commissione respinge l'argomento e le contestazioni della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › F — I casi particolari dell'Acciaieria di Darfo, della Rumi e della Feralpi per quanto concerne i calcoli della Commissione › b) Rumi
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, siccome gli accordi di canalizzazione «patrocinati» dalla Commissione per il tramite dell' UCRO non sono stati rispettati dagli acquirenti tedeschi, essa è stata costretta a vendere a prezzi inferiori ai minimi nella Repubblica federale di Germania. A suo avviso, inoltre, le sottoquotazioni sono state calcolate in base a criteri erronei: l'ispettore ha infatti messo a confronto i prezzi praticati dalla ricorrente col prezzo di 540 DM la tonnellata; ora, i compratori tedeschi calcolano i prezzi Davignon giocando sulla parità Saarbrücken o Oberhausen e sulle spese di trasporto; in realtà, quindi, «il prezzo Davignon si riduce dagli originari 540 marchi a DM451,87». Di conseguenza, la misura delle sottoquotazioni dovrebbe scendere dal 20 al 10 % e l'ammontare delle vendite sottoprezzo da 200 a circa 100 milioni di lire, e l'ammenda andrebbe calcolata in base a quest'ultima cifra.
paragrafo 2
La Commissione nega di aver assunto impegni e di avere patrocinato accordi di canalizzazione. Essa rileva poi che, per quanto concerne le vendite effettuate nella Repubblica federale di Germania tra il 7 e il 27 aprile 1978, il prezzo fatturato è di 400 DM la tonnellata, mentre il prezzo su parità Saarbrücken o Oberhausen è di 451,87 DM, e che il telex 23 giugno 1978, che la ricorrente vorrebbe addurre a prova dell'allineamento «riguarda ovviamente vendite successive effettuate... dalla SpA Rumi». Inoltre tale allineamento è illecito: infatti, poiché il materiale venduto aveva come destinazione finale i Paesi Bassi, l'allineamento su punti di parità tedeschi è vietato, a norma dell'art. 60, n. 2, leu. b), quarto trattino, del Trattato CECA.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79 › F — I casi particolari dell'Acciaieria di Darfo, della Rumi e della Feralpi per quanto concerne i calcoli della Commissione › e) Feralpi
paragrafo 1
1) La ricorrente osserva innanzitutto che l'allineamento su offerte provenienti da paesi extracomunitari era consentito fino al 15 marzo 1978, data in cui è entrata in vigore la decisione della Commissione 14 marzo 1978 n. 527/78/CECA, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi (GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16): di conseguenza era lecito anche l'allineamento su prezzi a loro volta allineati su offerte provenienti da detti paesi. Né può eccepirsi che l'allineamento su un'offerta inferiore al prezzo minimo equivarrebbe a seguire un altro in un comportamento illecito e rendersi quindi responsabile dello stesso illecito. Pertanto la Feralpi sostiene che tutte le vendite a prezzi allineati su offerte di altre imprese che a loro volta si fossero allineate su offerte provenienti da paesi terzi non potevano dare lugo alle sanzioni comminate dalla decisione n. 962/77. In subordine, essa contesta l'esattezza dei conteggi effettuati a seguito dell'ispezione:
in primo luogo, nella tabella relativa alle vendite in Italia, la Commissione ha commesso un errore nel calcolo del tonnellagio, indicato in 2573273 unità anziché in 2067453; tale errore sembra originato dalla fattura n. 2738;
in secondo luogo, essa ha calcolato la differenza fra l'ammontare delle vendite sottoprezzo e i prezzi minimi senza tener conto degli extra, mentre questi ultimi — compresi gli extra di diametro — sono inclusi nel prezzo minimo;
in terzo luogo, per quanto concerne le vendite nella Repubblica federale di Germania, la ricorrente asserisce di aver allineato i suoi prezzi «su listini di concorrenti della zona dell'acquirente, e quindi con detrazione del costo di trasporto» e respinge l'argomento, svolto dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, secondo cui l'allineamento su prezzi praticati da imprese tedesche dev'essere calcolato in marchi tedeschi; secondo la Feralpi, l'allineamento va calcolato nella moneta del paese del venditore altrimenti, qualora la moneta del paese del concorrente venisse rivalutata, il prezzo della impresa allineante sarebbe espresso in una maggior somma della propria moneta: si tratterebbe di un «allineamento al rialzo» e quindi assurdo;
per quanto concerne, infine, l'addebito, mossole dalla Commissione, di aver praticato prezzi inferiori ai minimi, come risulterebbe da alcune bollette di uscita su cui detti prezzi sarebbero scritti a mano, la ricorrente nega qualsiasi valore probatorio a siffatti documenti, privi di qualsiasi valore contrattuale e destinati ad accompagnare la merce a soli fini fiscali; comunque, in Italia «nessuna fattura può essere presentata per conseguire l'autorizzazione all'importazione di una somma minore di quella indicata dalla fattura stessa».
2) La Commissione respinge il punto di vista della ricorrente circa l'allineamento, sostenendo che la Feralpi aveva il dovere di allinearsi su un listino e non poteva comunque allinearsi su un'offerta fatta da un'impresa che a sua volta si fosse allineata su un'offerta proveniente da un paese terzo. Gli allineamenti su offerte provenienti da paesi terzi devono inoltre risultare dai documenti contabili e vanno notificati di volta in volta alla Commissione, in base al combinato disposto dell'art. 60, n. 2, ultimo comma, del Trattato CECA e della decisione n. 23/63 (GU n. 187 del 24. 12. 1963). Non è pertanto lecito richiamarsi a siffatti allineamenti per giustificare prezzi inferiori ai minimi.
Quanto alle altre critiche della ricorrente, la Commissione osserva che:
il «preteso errore di calcolo del tonnellaggio non esiste» per il semplice motivo che il numero della fattura era illeggibile e può essere stato riferito in termini erronei; tutti gli altri estremi della fattura stessa sono menzionati con esattezza;
è vero che le sottoquotazioni contestate sono state calcolate come descritto dalla ricorrente, poiché «l'art. 2 della decisione n. 3000/77/CECA stabilisce che i prezzi minimi sono prezzi di base in partenza dai punti di parità, inclusi gli extra di qualità» e gli extra non hanno potuto variare dopo l'emanazione della decisione n. 962/77;
le vendite in Germania costituiscono infrazioni non per il fatto che il prezzo praticato sia stato stabilito in lire italiane, ma perché la normativa in materia di allineamento esige che il prezzo di allineamento non può essere in nessun caso inferiore al prezzo praticato dal concorrente sul quale si opera l'allineamento, com'è accaduto nella fattispecie;
essa «non può che confermare quanto attestato a suo tempo in premessa dalla parte motiva del provvedimento individuale di sanzione» e non intende insistere sui risvolti fiscali di diritto nazionale che la questione potrebbe presentare.
3) La ricorrente replica, quanto all'allineamento, che se un'impresa A si allinea sul prezzo di un'impresa B, questo prezzo diventa comune ad entrambe; ora, sarebbe capzioso sostenere che una impresa C, adeguandosi ad esso, si allinei sul prezzo di A anziché su quello di B: ne consegue che la forma di allineamento praticata dalla ricorrente è lecita. Per quanto concerne l'obbligo della notifica, esso sussiste solo nel caso cui siano stabiliti limiti all'allineamento per ciascuna categoria di prodotti: nel caso di specie, siffatti limiti non sono stati fissati prima del 15 marzo 1978; comunque l'ammenda contestata è stata inflitta per inosservanza dei prezzi minimi e non per mancata notifica di legittime operazioni di allineamento.
A proposito della questione degli extra, la ricorrente fa carico alla Commissione di avere eluso i suoi argomenti: non si tratta infatti di vedere se i prezzi di listino siano soggetti a modifica, ma piuttosto di rilevare che «il prezzo minimo include anche l'extraqualità, e che a tal fine anche l'extradiametro deve ritenersi ... un extra di qualità». Essa osserva che la Commissione sembra condividere tale interpretazione.
Infine, circa le vendite nella Repubblica federale di Germania, la ricorrente rileva che la Commissione prospetta un nouvo tipo di allineamento, quello al rialzo. Ora, l'allineamento consiste nella facoltà, in presenza di determinate condizioni, di non osservare il proprio listino, non certo «nell'obbligo di osservare il listino altrui», soprattutto se i prezzi di quest'ultimo sono relativamente aumentati a seguito della modifica della parità valutaria fra i prezzi minimi che la Commissione avrebbe dovuto tempestivamente adeguare: «nel frattempo ben possono i venditori beneficiare della svalutazione della loro moneta nazionale».
4) La Commissione ribatte che l'esercizio della facoltà di allineamento non può essere provato mediante ragionamenti ipotetici, ma deve verificarsi al momento della conclusione del contratto e risultare dai documenti contabili. E vero, poi, che due o più imprese possono allinearsi su una terza; tuttavia, l'art. 60, n. 2, leu. b), del Trattato CECA stabilisce che i ribassi (sui prezzi di listino) non possono eccedere «la misura che permette di allineare l'offerta fatta sul listino» determinato in base ad un altro punto di parità. Infine, l'obbligo di notificare l'allineamento su offerte provenienti da paesi terzi è sancito non dall'art. 61 del Trattato ma dalla decisione dell'Alta Autorità 11 dicembre 1963, n. 23/63, relativa all'allineamento dei prezzi sulle condizioni offerte da imprese esterne alla Comunità (GU n. 187 del 24 dicembre 1963), a norma della quale «le imprese siderurgiche sono tenute a dichiarare... tutte le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni delle imprese esterne alla Comunità».
Non è esatto pertanto che la Commissione abbia inventato «l'allineamento al rialzo». L'allineamento consente di pareggiare il prezzo di un listino stabilito in relazione ad un altro punto di parità e consiste quindi proprio «nella facoltà di osservare il listino altrui».
Quanto alle vendite nella Repubblica federale di Germania, la Commissione ribadisce che i prezzi praticati in tali negozi sono nettamente inferiori ai prezzi minimi. Essa produce, come prova, copie di telex da cui risulta chiara la differenza tra i «prezzi di vendita» (420 o 430 DM la tonnellata) e i «prezzi da fatturare» (205000 lire, cioè 550 DM all'epoca), nonché una dichiarazione del sig. Petersen, ispettore che ha proceduto al controllo, nel senso che il prezzo effettivamente praticato nei suddetti negozi è proprio quello espresso in marchi tedeschi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La ricorrente ha promosso un ricorso per annullamento, in virtù dell'art. 33, 2o comma, del Trattato CECA. Essa non contesta di aver venduto dei tondi per cemento a prezzi inferiori ai minimi fissati, però essa non ravvisa nel suo comportamento un'infrazione alla decisione n. 962/77/CECA, in quanto l'osservanza dei prezzi minimi non poteva ragionevolmente venir pretesa, data la situazione di mercato.
paragrafo 2
La convenuta osserva che la ricorrente impugna in effetti solo l'irrogazione dell'ammenda, vale a dire essa critica solo l'art. 2 della decisione impugnata. Il ricorso non sarebbe quindi rivolto contro l'art. 1, tuttavia la convenuta si rimette al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità della domanda principale.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › B — Sulla situazione economica della ricorrente rispetto al mercato
paragrafo 1
La ricorrente, che non contesta la vendita dei tondi per cemento a prezzi inferiori a quelli fissati nella decisione n. 962/77/CECA, ritiene di essere stata obbligata a seguire questa linea a motivo dell'andamento del mercato dell'acciaio, giacché le imprese concorrenti praticavano prezzi di vendita nettamente inferiori ai prezzi minimi. Essa ha cercato di stipulare contratti praticando i prezzi minimi, però non vi è mai riuscita a causa della offerte delle imprese concorrenti che praticavano prezzi nettamente più bassi. Dopo vari tentativi inutili e nocivi di vendere ai prezzi prescritti, essa ha potuto pareggiare il bilancio della propria produzione solo seguendo questa linea, condotta che le ha consentito di evitare la cessazione della produzione, nuove perdite e il licenziamento dei suoi 450 dipendenti. La ricorrente offre come prova il registro degli ordini e il parere di un sindaco e di un perito.
paragrafo 2
La convenuta descrive il fenomeno generale della crisi siderurgica e la sua azione nel settore specifico dei tondi per cemento, nel quale essa ha dovuto registrare una diminuzione di prezzi molto più marcata che altrove, a causa del recesso nell'attività edilizia, della diminuzione delle esportazioni, dell'aumento delle importazioni, nonché ha dovuto far fronte ad una notevole mancanza di solidarietà fra le imprese. Prima che venisse adottata la decisione n. 962/77/CECA, la situazione era caratterizzata da una percentuale media di sfruttamento degli impianti del 55 %, da licenziamenti massicci e dalla disoccupazione parziale del 50 % circa dei lavoratori. Sussistevano quindi le condizioni cui l'art. 61 del Trattato CECA subordina l'istituzione dei prezzi minimi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › C — Sulla violazione dell'art. 61 del Trattato CECA e della decisione n. 962/77/CECA
paragrafo 1
La ricorrente, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte quanto all'efficacia giuridica della decisione n. 962/77/CECA, osserva che un'ammenda inflitta per inosservanza di detta decisione non è giustificata. Infatti, nell'esercizio delle facoltà che le conferisce l'art. 61 del Trattato CECA, la Commissione deve rispettare il principio della proporzionalità, riconosciuto dagli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, che prescrive che un intervento della pubblica autorità deve essere idoneo e necessario a perseguire lo scopo prefisso. Sotto il profilo dell'osservanza di detto principio, sono illegittimi gli interventi non idonei a perseguire le finalità cui si mira nonché gli interventi che si rivelano presto inefficaci.
paragrafo 2
Ora, la decisione generale n. 962/77/CECA non ha frenato la diminuzione dei prezzi, né ha migliorato la redditività delle piccole imprese. Anzi, essa ha provocato una deteriorazione sostanziale della struttura del mercato; d'altro canto, essa si è rivelata inefficace contro il comportamento delle officine bresciane che non l'hanno osservata. L'inerzia della Commissione ha provocato la disapplicazione di detta decisione e rende illegittimo qualsiasi provvedimento coercitivo nei confronti delle imprese che si sono adeguate ad un andamento del mercato cui la Commissione ha contribuito.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che, sotto il profilo giuridico, l'argomento della ricorrente si risolve in una critica — pur se essa non indica chiaramente se invoca, conformemente all'art. 36, 3o comma, del Trattato CECA, vizi della decisione che fissa i prezzi minimi — nei confronti del sistema dei prezzi minimi, contemplato dallo stesso Trattato. Un numero anche rilevante di infrazioni non scalfisce affatto la validità della legge.
paragrafo 4
Quanto ai fatti, la convenuta sottolinea di aver fatto ricorso alle sue facoltà di sindacato e di sanzione nei confronti di varie imprese, dando l'avvio a molte procedure amministrative, che si sono risolte nell'irrogazione di 20 ammende. D'altro canto, l'aver prescritto i certificati di conformità (secondo la decisione generale n. 3003/77/CECA — GU n. L 352 del 31 dicembre 1977, pag. 11) dei prezzi fatturati con i prezzi minimi e l'aver prescritto che devono accompagnare le forniture, ha consentito, in esito a controlli, di instaurare un centinaio di altre procedure per infrazione alle disposizioni in materia di prezzi minimi.
paragrafo 5
Gli effetti di siffatta repressione possono evidentemente constatarsi solo progressivamente e possono tramutarsi in un effetto preventivo generale solo dopo l'irrogazione di sanzioni.
paragrafo 6
La ricorrente replica che l'opportunità di sanzioni tardive, allorché alcuni contravventori hanno ignorato i prezzi minimi fin dal primo giorno, è ancora più dubbia se il mercato reagisce negativamente a una simile politica, come avrebbe ammesso lo stesso sig. Davignon.
paragrafo 7
La convenuta sottolinea che queste critiche non scalfiscono la validità della decisione litigiosa. La possibilità di fissare prezzi minimi implica che essi siano fissati ad un livello superiore rispetto ai prezzi di mercato praticati fino a quel momento. È peraltro sufficiente che detti prezzi minimi non siano fissati ad un livello «irreale»; ciò è stato fatto stabilendo il prezzo minimo obbligatorio ad un livello intermedio fra i costi di produzione delle imprese che producono acciaio per cemento usando minerale di ferro e i costi di quelle che impiegano il rottame. Quanto alla dichiarazione del Davignon, essa rappresentava un appello alla solidarietà degli operatori sul mercato. Infine la data degli interventi non ha alcuna relazione con la validità della decisione generale che li autorizza; del resto la Commissione ha iniziato i controlli il 15 giugno 1977 e li ha condotti sistematicamente con i mezzi di cui dispone dal luglio 1977.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › D — Sulla violazione del potere discrezionale conferito dall'art. 64 del Trattato CECA
paragrafo 1
La ricorrente ritiene che il potere discrezionale di cui dispone la Commissione a norma dell'art. 64 del Trattato CECA non deve venir esercitato, nell'irrogare sanzioni, secondo criteri di automatismo; il principio è tanto più valido nell'ipotesi in cui la decisione generale che si vuol far rispettare sia inadeguata. D'altro canto, il potere discrezionale della Commissione è stato esercitato in maniera scorretta, data la discriminazione cui detto esercizio ha dato origine (vedere in seguito).
paragrafo 2
La convenuta replica che un potere discrezionale non deve necessariamente venir esercitato come astensione. La ricorrente è peraltro illogica, giacché sottolinea che sarebbe necessario nel contempo colpire energicamente i suoi concorrenti, ma non agire nei suoi confronti. Quantunque i prezzi minimi siano stati poco rispettati, non per questo le sanzioni destinate a farli rispettare sono ingiustificate.
paragrafo 3
La convenuta respinge la critica di discriminazione praticata nell'esercizio del suo potere discrezionale nei confronti della ricorrente (vedi appresso).
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › E — Sulla violazióne dell'art. 60, n. 2, leu. b), del Trattato CECA e del principio dei prezzi concorrenziali
paragrafo 1
Secondo la ricorrente il Trattato CECA, che si fonda sulla libertà di concorrenza, deve consentire — come conferma l'ammissione esplicita della facoltà di allineamento — di far fronte ai concorrenti che vendono a prezzi più bassi e quindi deve consentire di conservare la capacità concorrenziale delle imprese. Nel caso specifico vi è stato un allineamento sui concorrenti che vendevano a prezzi inferiori ai minimi stabiliti dalla Commissione; in questo caso, pretendere da un'impresa il rispetto di una decisione che un'altra impresa viola, significa praticare una discriminazione e quindi violare il principio della parità.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la facoltà di allineamento, contemplata dal Trattato, rappresenta una deroga, rigorosamente definita, al divieto di discriminazione e per di più consente solo l'allineamento sui prezzi di un concorrente conformi alle disposizioni vigenti. D'altro canto la prescrizione di un prezzo minimo non ha nulla a che vedere con il principio di parità, ma si spiega con la necessità di non consentire vendite al di sotto di determinate quotazioni. Prezzo minimo non significa prezzo unico. Per le quotazioni superiori ai prezzi minimi vigono le disposizioni ordinarie del Trattato in materia di prezzi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › F — La discriminazione e la situazione individuale della ricorrente
paragrafo 1
La ricorrente sostiene, anzitutto, che, allorché è stata determinata l'ammenda, la Commissione le ha riservato un trattamento discriminatorio rispetto a quello delle altre imprese, in particolare rispetto alle imprese bresciane, il cui comportamento è in definitiva la causa principale della continua diminuzione dei prezzi dei tondi per cemento, nonostante la fissazione dei prezzi minimi. Essa è stata colpita da una ammenda di 115896 UC, mentre l'ammenda massima irrogata nei confronti di un'acciaieria dell'Italia settentrionale (Sider Camuña SpA) raggiunge soltanto le 51685 UC. Ciò costituisce nel contempo violazione dei principi di'parità e di proporzionalità.
paragrafo 2
In secondo luogo la ricorrente sostiene, in modo più generale, che la decisione n. 962/77/CECA non può venir applicata in quanto essa ha implicato per alcune imprese oneri eccessivi, che mettono in forse la loro esistenza. Particolarmente sono state colpite le piccole imprese monostrutturate come la ricorrente stessa, che, a differenza dei grandi complessi integrati, non possono né diversificare la loro produzione, né superare senza difficoltà periodi deficitari di una certa entità, specie allorché esse non vengono aiutate dallo Stato.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che determinate imprese si sono effettivamente trovate in difficoltà finché i prezzi minimi non sono stati accettati dal mercato. Però la ricorrente, i cui prezzi di listino per le barre ad aderenza migliorata di cui all'art. 1, n. 2, leu. b), della decisione n. 962/77/CECA, anteriori alla decisione litigiosa superavano di 8 franchi i prezzi minimi imposti da detta decisione, è stata colpita solo moderatamente. Inoltre si è tenuto conto della sua situazione singola nel calcolare l'importo dell'ammenda. La convenuta osserva infine che la vendita a prezzi minimi avrebbe consentito di compensare, con un prezzo più alto, il minor numero di ordinazioni registrate.
paragrafo 4
La ricorrente ribatte insistendo sul fatto che le è stato materialmente impossibile stipulare un solo contratto al prezzo minimo, insiste sulle perdite che essa ha subito e, di riflesso, sull'indole molto teorica delle considerazioni della convenuta. Gli unici contratti che essa è riuscita a stipulare sono stati quelli in cui, conformandosi al comportamento dei concorrenti, essa ha praticato i prezzi reali di mercato.
paragrafo 5
La convenuta ritiene che la decisione relativa ai prezzi minimi colpisce particolarmente le imprese monostrutturate solo perché esse esercitano esclusivamente la loro attività nel settore produttivo che incontra particolari difficoltà. I grandi stabilimenti integrati non possono, dal canto loro, aumentare a volontà le loro vendite in altri settori per compensare le loro perdite nel settore dei tondi per cemento. Infine, il problema degli aiuti nazionali non ha nulla a che vedere con la determinazione uniforme per un prodotto di prezzi minimi obbligatori per tutte le imprese.
paragrafo 6
La convenuta espone che una decisione generale, che si ripropone col tempo di migliorare la situazione finanziaria di tutte le imprese e di garantire l'impiego, non può necessariamente perseguire dette finalità simultaneamente in tutti i singoli casi specifici.
paragrafo 7
Le parti ribadiscono, pro e contro questo sesto mezzo, gli argomenti rispettivamente svolti a proposito della situazione economica della ricorrente rispetto al mercato.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › G — Sulla giustificazione eventualmente tratta dal principio «la necessità detta legge»
paragrafo 1
La ricorrente è del parere che la sua situazione economica e l'obbligo di sopravvivere e di conservare 450 posti di lavoro l'hanno posta in stato di necessità. Il suo comportamento, che si è risolto nella violazione della decisione n. 962/77/CECA, è stato ispirato dalla preoccupazione di proteggere un interesse giuridico d'ordine superiore minacciato, e quindi non è illegittimo.
paragrafo 2
Il diritto comparato dimostra che in Germania, in Francia, in Italia, in Gran Bretagna, in Svizzera, il principio secondo cui la necessità detta legge è ammesso in diritto penale.
paragrafo 3
La convenuta, pur se ammette che esistono particolari circostanze che possono giustificare un determinato atto di un'impresa, in quanto detto atto è indispensabile per sventare un pericolo che minaccia direttamente l'autore dell'atto, e in quanto non vi sono mezzi giuridici che permettono di farvi fronte (vedere a contrario sentenza 16/61, Race. 1962, pag. 547) nega che queste condizioni sussistano nella fattispecie. Altre imprese hanno adottato i provvedimenti necessari (vendite ridotte ma remunerative ai prezzi minimi, diminuzione della produzione, riduzione della durata del lavoro, licenziamenti parziali). In una situazione di crisi generale, nella quale si fa appello alla solidarietà generale, non si può accettare che sia definita legittima difesa un'infrazione singola, giacché si correrebbe il rischio di giustificare così in modo quasi automatico tutte le infrazioni dello stesso tipo.
paragrafo 4
La convenuta sottolinea che l'infrazione commessa dalla ricorrente è quella di non aver mai praticato il prezzo minimo e che il breve periodo in cui essa non ha registrato ordini è successivo alla stipulazione di notevoli contratti nel periodo precedente la decisione sui prezzi minimi. La ricorrente non ha dimostrato che le sue perdite derivano principalmente dall'applicazione della decisione litigiosa e che era in pericolo la sua sopravvivenza.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › H — La riduzione dell'ammenda
paragrafo 1
In subordine, la ricorrente chiede una riduzione dell'ammenda. Se illecito vi è stato, esso è irrilevante rispetto alla situazione cui ha dovuto far fronte la ricorrente. La giurisprudenza della Corte in materia di infrazioni all'art. 60 (sentenza 8/56, Race. 1957, pag. 201; sentenza 1/59, Race. 1958-1959, pag. 244) dimostra che l'importo dell'ammenda deve essere commisurato alla natura della norma violata e alla gravità dell'infrazione; a ciò aggiungasi la pesante situazione finanziaria della ricorrente e la sua posizione sul mercato, date le difficoltà specifiche che essa ha incontrato e che ha già descritto (vedasi sopra). Il suo comportamento non è stato dettato dall'intenzione di mettere in pericolo gli obiettivi fondamentali di cui all'art. 3 del Trattato CECA, ma dalla preoccupazione di difendere un valore giuridico degno di tutela, cioè l'esistenza dell'impresa. Vi è infine, come è stato specificato in precedenza, discriminazione nell'entità delle ammende inflitte ai vari contravventori alla decisione generale n. 962/77/CECA.
paragrafo 2
La convenuta ricorda che l'art. 64 del Trattato CECA le conferisce la facoltà di irrogare ammende fino ad un importo doppio rispetto al valore delle vendite irregolari. Invece, ogniqualvolta la Commissione ha dovuto irrogare ammende, in virtù degli artt. 64 e 61, per violazione delle disposizioni in materia di prezzi minimi, la base assunta per il calcolo dell'importo dell'ammenda è stato l'importo totale della riduzione rispetto al prezzo minimo, cioè un importo molto inferiore al valore delle vendite irregolari. In linea di massima e se non esistevano speciali attenuanti, le ammende sono state pari al 25 % del totale dei ribassi praticati rispetto ai prezzi minimi. Nella fattispecie, in considerazione della situazione economica dell'impresa e delle sue possibilità finanziarie, detta percentuale è stata ridotta al 6 % della differenza tra prezzi minimi e prezzi praticati. Questo calcolo dimostra che il raffronto operato con le ammende irrogate nei confronti di altre imprese è erroneo, in quanto fondato su dati assoluti, sprovvisti di indole probante.
paragrafo 3
La convenuta sottolinea infine che la gravità dell'infrazione non giustifica la condanna ad un'ammenda simbolica e che essa ha concesso alla ricorrente facilitazioni di pagamento.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 31/79 › I — Sulle spese
paragrafo 1
Con una domanda supplementare, la ricorrente dichiara che la domanda di sospensione dell'esecuzione che essa ha presentato è stata provocata dal comportamento della convenuta, cioè sia dal tono imperativo della lettera del 17 gennaio 1979 che concedeva facilità di pagamento solo per una parte dell'ammenda e che non garantiva la ricorrente nei confronti di un'esecuzione forzata, sia dal fatto che solo durante il corso del procedimento d'urgenza, e quindi troppo tardi affinché la ricorrente potesse revocare la sua domanda, la convenuta ha dichiarato che non vi era alcun rischio di esecuzione della decisione impugnata fino a conclusione della litispendenza principale. La Corte ha già preso in considerazione circostanze di questo genere (sentenza 16-18/59, Race. 1960, pag. 62; sentenza 79 e 82/63, Race. 1964, pagg. 526-527).
paragrafo 2
La convenuta ritiene che le spese inerenti il procedimento d'urgenza vadano poste a carico della ricorrente, la cui domanda è stata respinta con ordinanza del Presidente della Corte 27 marzo 1979, nella quale non è stato menzionato alcun motivo eccezionale che giustificasse una compensazione delle spese a norma dell'art. 69, § 3, 1o comma, del regolamento di procedura. In realtà, l'esistenza di un titolo esecutivo non può, specie allorché detto titolo viene impugnato giurisdizionalmente, venir assimilata al rischio immediato di esecuzione forzata. D'altro canto la lettera del 17 gennaio ribadisce per una parte (100000 FF) il contenuto della decisione mentre per il resto (570000 FF) contiene la proposta di discutere eventuali facilitazioni di pagamento; bastava che la ricorrente, onde evitare un procedimento inutile, rivolgesse direttamente la domanda alla Commissione. Infine, anche se la Commissione non avesse dichiarato che non vi sarebbe stata esecuzione forzata finché era in corso il procedimento, la domanda di sospensione della ricorrente avrebbe dovuto essere respinta in quanto non corroborata da prove relativamente ai suoi problemi di tesoreria e quanto alle difficoltà della sua situazione economica.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte
paragrafo 1
La ricorrente si dilunga anzitutto sui fatti che l'hanno indotta a praticare prezzi inferiori ai minimi prescritti, prima di esporre i propri mezzi di impugnazione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti
paragrafo 1
La ricorrente dichiara di essere stata indotta a non rispettare i prezzi minimi a seguito di una brusca diminuzione delle vendite.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 1. La diminuzione del suo volume di vendite
paragrafo 1
La ricorrente riconosce che, fissando prezzi minimi, la Commissione ha inteso ovviare al calo dei prezzi dei tondi per cemento e far così fronte ad una crisi che era manifesta.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 1. La diminuzione del suo volume di vendite › 1.1. La diminuzione delle vendite dei tondi per cemento
paragrafo 1
La ricorrente ricorda che la fissazione dei prezzi minimi aveva implicato un aumento del prezzo di base del 34 % per le barre a aderenza migliorata, che erano passate così dai 410 marchi sul mercato libero a 530 marchi. Questo aumento è stato accolto con soddisfazione dalla ricorrente, che si è affrettata ad applicarlo immediatamente. Malauguratamente, con questa politica essa è venuta a trovarsi in una situazione pericolosa: in realtà dal giugno al luglio 1977, le sue vendite in Baviera — ove sono concentrati circa i 2/3 delle sue vendite sul mercato tedesco — si sono ridotte del 90 % passando da 9415 a 963 tonnellate e su tutto il mercato della Repubblica federale di Germania esse sono diminuite dell'87 %. La ricorrente dichiara che, tenuto conto della sua organizzazione produttiva e nel migliore dei casi, le vendite registrate durante il mese di luglio corrispondono ad una capacità produttiva del 7,5 %.
paragrafo 2
La ricorrente produce dati onde corroborare il suo assunto che in Baviera, come su tutto il mercato della Repubblica federale di Germania, la diminuzione brusca delle vendite in luglio non era dovuta ad un calo generale delle vendite, bensì al fatto che gli acquirenti in luglio non si sono rivolti alla ricorrente ma ad altri venditori e quindi la Maxhütte ha perso una notevole parte del mercato: essa è passata dal 36 % del mercato bavarese al 5 % e dal 10 % del mercato tedesco al 2 %.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 1. La diminuzione del suo volume di vendite › 1.2. La causa della riduzione delle vendite della ricorrente › 1.2.1. Inosservanza dei prezzi minimi da parte dei concorrenti della ricorrente
paragrafo 1
L'andamento delle vendite della ricorrente in luglio dimostra che i concorrenti della ricorrente non hanno rispettato in larga misura i prezzi minimi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 1. La diminuzione del suo volume di vendite › 1.2. La causa della riduzione delle vendite della ricorrente › 1.2.2. Ragioni dell'inosservanza dei prezzi minimi › 1.2.2.1. Lacunosità della decisione n. 962/77/CECA › — I commercianti ne andavano esenti
paragrafo 1
La Commissione non ha incluso i commercianti tra i destinatari della sua decisione n. 962/77/CECA; in questa maniera ha praticamente impedito alle sue direttive di esercitare il loro effetto sul mercato. In realtà i commercianti disponevano di scorte che consentivano loro forniture ai clienti per circa due mesi, potevano quindi continuare a praticare prezzi inferiori ai prezzi minimi prescritti ai produttori e disponevano a questo scopo di una gamma di mezzi di azione così vasta da poter in un certo senso ridurre i produttori alla fame, era loro sufficiente ad esempio non esaurire le scorte — e l'andamento delle scorte nel 1977 dimostra una riduzione del 15 % dal luglio all'ottobre — essendo sufficiente prelevarne un qualitativo relativamente scarso per esercitare una pressione sul mercato del tondo per cemento, che è caratterizzato da una grande competitività.
paragrafo 2
Ciò è ancor più grave per i grandi gruppi che producono e vendono tramite filiali. La società madre vende a prezzo minimo alla filiale (commerciante) che ribassa il prezzo e svende il prodotto e poiché la perdita della filiale va a carico della società madre, questa prassi fa sì che la decisione n. 962/77/CECA provochi anche una discriminazione fra i produttori, a seconda che essi dispongano o no di una società propria per la distribuzione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 1. La diminuzione del suo volume di vendite › 1.2. La causa della riduzione delle vendite della ricorrente › 1.2.2. Ragioni dell'inosservanza dei prezzi minimi › 1.2.2.1. Lacunosità della decisione n. 962/77/CECA › — Esclusione del prezzo minimo per le importazioni
paragrafo 1
Poiché fino al termine del 1977 la Commissione non ha adottato provvedimenti — all'infuori delle consultazioni e delle dichiarazioni obbligatorie — relativi alle importazioni di tondi per cemento, questa inerzia ha consentito a determinati produttori, soprattutto italiani, di eludere la disciplina dei prezzi minimi. In realtà era loro sufficiente esportare i loro tondi in Svizzera per poterli importare nella Repubblica federale di Germania — soprattutto dal momento che per le importazioni nella Repubblica federale di Germania dalla Svizzera non si deve controllare se il materiale è stato fabbricato nella Comunità o no.
paragrafo 2
La ricorrente osserva che le importazioni di tondi per cemento, soprattutto nella Germania del sud, acquistati in Svizzera sono notevolmente aumentate tra l'agosto e l'ottobre 1977, il che dimostra che con le importazioni dall'Italia in Baviera via Svizzera è stato possibile eludere le norme sui prezzi minimi vigenti per la produzione comunitaria e che la ricorrente ne è stata la vittima principale.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 1. La diminuzione del suo volume di vendite › 1.2. La causa della riduzione delle vendite della ricorrente › 1.2.2. Ragioni dell'inosservanza dei prezzi minimi › 1.2.2.2. Sorveglianza e controllo imperfetti quanto all'applicazione della decisione n. 962/77/CECA
paragrafo 1
La ricorrente osserva che, appena entrati in vigore i prezzi minimi, la Commissione non ha assolutamente fatto nulla per garantire che fossero anche applicati, confidando solo nell'autorità della Gazzetta ufficiale. Essa stessa ha ammesso questo fatto allorché nell'I La Relazione generale n. 151 ha dichiarato di aver intensificato il procedimento per infrazione solo progressivamente. Invece, secondo la ricorrente, si sarebbero dovuti effettuare controlli massicci fin dal 9 maggio 1977 per stimolare gli operatori a rispettare i prezzi minimi — che corrispondevano ad un'aumento del 34 % — e in seguito si sarebbe potuto ridurre la sorveglianza.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 1. La diminuzione del suo volume di vendite › 1.2. La causa della riduzione delle vendite della ricorrente › 1.2.2. Ragioni dell'inosservanza dei prezzi minimi › 1.2.2.3. Ammissione da parte della convenuta dell'impossibilità di praticare i prezzi minimi
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la Commissione, adottando numerose decisioni per rafforzare notevolamente le disposizioni sui prezzi minimi, avrebbe ammesso che i destinatari non si facevano eccessivo scrupolo di rispettare la decisione n. 962/77/CECA. A questa ammissione verbale essa ha immediatamente fatto seguire un'ammissione di fatto, riducendo i prezzi minimi del 5 % (decisione n. 1483/78 del 14 giugno 1978, GU n. L 176, pag. 44, del 30 giugno 1978).
paragrafo 2
Ne consegue che, infliggendole un'ammenda, la convenuta pretende dunque che la ricorrente, nell'ambito di un regime quanto mai lacunoso, rispettasse quotazioni che la convenuta stessa ha dovuto ridurre, dopo aver tuttavia tentato a posteriori di colmare dette lacune: ciò costituisce un comportamento contraddittorio.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 2. Conseguenza per il comportamento successivo della ricorrente › 2.1. Generalità
paragrafo 1
La ricorrente dichiara di aver tentato di applicare fino ad agosto i prezzi minimi, ma questo ossequio alla legge comunitaria l'ha fatta incorrere nei rigori della legge del mercato, vale a dire in luglio le vendite sono diminuite bruscamente; di fronte a questa minaccia, essa ha deciso di praticare i prezzi di mercato accordando note di credito. Di conseguenza la ricorrente ritiene di essere solo una vittima, il che implica che la Commissione non può penalizzarla con un'ammenda.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 2. Conseguenza per il comportamento successivo della ricorrente › 2.2. Effetti sulle vendite della ricorrente › 2.2.1. Quote di mercato
paragrafo 1
Non appena la ricorrente ha iniziato a emettere note di credito, la sua quota di mercato è tornata ad aumentare, senza tuttavia raggiungere il livello del secondo trimestre del 1977. In realtà, nel secondo trimestre 1977 essa deteneva il 36 % del mercato bavarese e il 10 % del mercato della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 2
Ora, durante gli anni 1977-1978 essa non prevede di andare rispettivamente oltre il 23 e l'8 %.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › a) I fatti › 2. Conseguenza per il comportamento successivo della ricorrente › 2.2. Effetti sulle vendite della ricorrente › 2.2.2. Quantitativi forniti
paragrafo 1
Dopo la crisi del luglio 1977 è stato impossibile risalire ai livelli di forniture registrati nel secondo trimestre 1977. Sia sul mercato bavarese, sia su quello di tutta la Repubblica federale di Germania, la ricorrente ha registrato un calo del tonnellaggio delle forniture variante tra il 24 % e il 67 %. Questa situazione è confermata dall'andamento degli ordini e dal coefficiente di variazione relativa che è un indice statistico particolare di fluttuazione che consente di raffrontare la relativa instabilità delle vendite della ricorrente con la relativa stabilità delle vendite dei concorrenti.
paragrafo 2
La ricorrente conclude la sua esposizione dei fatti osservando che tutti i dati dimostrano che, se la ricorrente si fosse attenuta ai prezzi minimi prescritti dalla convenuta, mostrando una cieca fiducia, il risultato ne sarebbe stato la chiusura dell'impresa della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione
paragrafo 1
Dopo aver sottolineato la sua legittimazione ad impugnare, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima in quanto viola il Trattato CECA e si fonda sulla decisione generale n. 962/77/CECA essa pure illegittima.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.1. Art. 1 del Trattato CECA
paragrafo 1
L'art. 1 del Trattato CECA sancisce il Principio che sta alla base della nozione giuridica di mercato comune e secondo il quale «la situazione competitiva delle imprese produttrici... deve derivare dalle condizioni naturali ... di produzione in cui esse si trovano» (sentenza 27 a 29/58, Race. I960, pag. 508). Ora, l'incapacità della Commissione di far applicare i prezzi minimi ha implicato una distorsione delle condizioni di concorrenza. Stando così le cose, la ricorrente, decidendo di allinearsi ai prezzi di mercato, ha contribuito a rinsaldare il concetto base della nozione giuridica di mercato comune e ad eliminare la distorsione delle condizioni di concorrenza.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.2. Art. 2 del Trattato CECA
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che il 1o comma dell'art. 2, in cui si dichiara che la Comunità deve svolgere il suo compito... «in virtù dell'instaurazione di un mercato comune alle condizioni stabilite dall'art. 4», è violato in quanto la decisione impugnata rappresenta un'infrazione all'art. 4 (vedere appresso 1.4. pag. 963).
paragrafo 2
Ma la violazione sussiste soprattutto nei confronti del 2o comma.
paragrafo 3
La decisione impugnata ostacola anzitutto la «distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività», cioè — come ha interpretato la Corte di giustizia nella sentenza 27 a 29/58 (Race. 1960, pag. 509) — una ripartizione «che si fonda in ispecie sulla modulazione dei costi di produzione che risulta dai rendimenti, cioè dalle condizioni fisiche e tecniche proprie ai vari produttori e sui loro sforzi individuali».
paragrafo 4
Ora, secondo la ricorrente, allorché vigeva l'art. 61, la ripartizione in questione era conseguenza della fissazione dei prezzi minimi, ma sempre nel rispetto del 1o comma, cioè in base a criteri oggettivi. Però irrogando la sanzione nei confronti della ricorrente, la Commissione ha fondato la ripartizione su un criterio soggettivo ed incompatibile con il Trattato, poiché alcuni produttori, vendendo al di sotto dei prezzi minimi, hanno potuto aumentare le loro vendite a detrimento degli altri concorrenti.
paragrafo 5
La decisione impugnata stride per di più con l'obbligo di tutelare «la continuità dell'occupazione» (2o comma, 2o parte della frase), poiché con la sanzione irrogata essa costringe la ricorrente a rinunciare totalmente alle sue vendite di tondi per cemento e a licenziare il suo personale, mentre i suoi concorrenti, che non rispettano la decisione n. 962/77/CECA, conquistano la sua quota di mercato.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.3. Art. 3 del Trattato
paragrafo 1
Questo articolo può venir applicato non solo per la decisione generale a norma dell'art. 61 che stabilisce che i prezzi minimi non possono essere fissati se non sono necessari per perseguire le finalità definite dall'art. 3, ma anche per tutte le decisioni successive che servono a mettere in atto una decisione che istituisce i prezzi minimi.
paragrafo 2
La decisione individuale è in contrasto con l'art. 3. leu. e), che obbliga la Commissione — nella sua politica dei prezzi — a consentire gli ammortamenti necessari e le possibilità normali di remunerazione del capitale. Ora, ciò non si verifica nella fattispecie, poiché la ricorrente non riesce più a vendere nulla al prezzo minimo che la Commissione non è riuscita a far applicare.
paragrafo 3
Per questa stessa ragione, la decisione impugnata viola anche l'art. 3, leu d), in quanto essa annienta le condizioni che stimolano le imprese a migliorare il loro potenziale produttivo e l'art. 3, lett. g), in quanto costituisce un provvedimento che tutela le imprese che non hanno rispettato i prezzi minimi.
paragrafo 4
La decisione impugnata è inoltre in contrasto con l'art. 3, lett. e), in quanto comporta per la ricorrente l'obbligo di licenziare una parte del suo personale e rende così inevitabile la disoccupazione per le imprese che hanno rispettato la decisione n. 962/77/CECA, mentre ne vanno esenti quelle che non vi si sono attenute.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.4. Art. 4 del Trattato CECA › 1.4.1. Disparità di trattamento di situazioni analoghe
paragrafo 1
Adottando questa decisione individuale con cui si irroga una sanzione, la Commissione ha violato il divieto di discriminazione sancito dall'art. 4, leu. b), del Trattato, in quanto non ha trattato in modo identico situazioni analoghe e la ricorrente sostiene anche che con questa decisione si sono stabilite condizioni diverse per situazioni comparabili.
paragrafo 2
La ricorrente sostiene che, con la decisione con cui si irroga la sanzione, la Commissione ha commesso una discriminazione nei suoi confronti e la Commissione avrebbe invece dovuto trattarla come se non avesse violato la legge. Seguendo questo indirizzo essa si dilunga su svariati motivi che dimostrerebbero, a suo avviso, la necessità che essa venga trattata allo stesso modo delle imprese che hanno scrupolosamente rispettato i prezzi minimi:
paragrafo 3
è stata la Commissione a provocare lo stato di necessità in cui è venuta a trovarsi la ricorrente, essendo incapace di far applicare la propria decisione generale ed essa non può trarre da questa reazione difensiva, provocata dalla sua stessa condotta, motivi di censura nei confronti di colui che si premunisce;
raffrontando alla luce del principio di non discriminazione la situazione di fatto della ricorrente e quella di un'impresa ipotetica che si fosse attenuta ai prezzi minimi, un giudizio di valore fondato sul Trattato CECA e sulla giurisprudenza della Corte porterebbe alla conclusione che le due situazioni sono identiche;
l'applicazione ed il rispetto dei diritti fondamentali — che costituiscono una finalità primordiale sia per la Commissione, sia per la Corte di giustizia — implica per la ricorrente il diritto di essere tutelata contro le distorsioni ingiustificate delle condizioni di concorrenza provocate da interventi della convenuta.
paragrafo 4
La ricorrente precisa che questo ragionamento non si risolve nell'approvare l'autodifesa del singolo, ma solleva piuttosto il problema del se l'antico principio ammesso dal diritto occidentale del «venire contra factum proprium» faccia parte del diritto comunitario. Inoltre essa non invoca il fatto che altre imprese che hanno venduto praticando prezzi inferiori ai minimi non siano state colpite da sanzioni, il che ostacolerebbe l'applicazione del diritto comunitario, ma essa vuole al contrario venire assimilata alle imprese che non hanno infranto la legge.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.4. Art. 4 del Trattato CECA › 1.4.2. Trattamento uguale in situazioni diverse
paragrafo 1
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso una discriminazione nei suoi confronti trattandola in modo identico alle altre imprese che hanno venduto praticando prezzi inferiori ai minimi, in quanto la sua situazione era diversa: in effetti, mentre le altre imprese hanno divisato di vendere al di sotto dei prezzi minimi fin dall'inizio e senza necessità apparente, essa lo ha fatto solo perché spinta da una impellente necessità.
paragrafo 2
Essa invita la Corte ad interpretare l'art. 4, lett. b), del Trattato CECA anche sotto questo aspetto, soprattutto dal momento che la giurisprudenza della Corte non pare aver ancora definitivamente esteso il divieto di discriminazione al caso in esame.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.5. Altri articoli › 1.5.1. Artt. 5 e 8 del Trattato CECA
paragrafo 1
Poiché la Commissione ha violato vari articoli del Trattato, ne consegue pure una violazione degli artt. 5, 1o comma e 8 del Trattato.
paragrafo 2
La decisione impugnata tendeva a continuare la grossolana distorsione di concorrenza provocata dalla convenuta, quindi l'art. 5, 2o comma, terzo trattino, del Trattato CECA risulta pure violato.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.5. Altri articoli › 1.5.2. Art. 64 del Trattato CECA
paragrafo 1
La Commissione ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale in quanto essa non è riuscita a realizzare l'armonizzazione delle varie finalità di cui agli artt. 2-4 del Trattato CECA.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Vizi della decisione impugnata › 1.6. Mezzi d'impugnazione tratti dall'incompetenza e dalla violazione di forme essenziali
paragrafo 1
La motivazione della decisione impugnata non presenta i requisiti prescritti dalla legge in quanto non ha spiegato perché la convenuta ritenga irrilevante il fatto che il rispetto iniziale dei prezzi minimi da parte della ricorrente ha provocato a quest'ultima perdite molto gravi.
paragrafo 2
E, poiché la decisione impugnata viola svariate disposizioni del Trattato, la convenuta non aveva nemmeno competenza ad adottare detta decisione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 2. Vizi della decisione n. 962/77 › 2.1. Eccezione d'illegittimità
paragrafo 1
La ricorrente ritiene che, per valutare la decisione impugnata, sia anche opportuno tener conto, in quanto «eccezione e illegittimità», dell'illegittimità della decisione n. 962/77, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dopo la sentenza 1/58 (Race. 1958-1959, pag. 67).
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 2. Vizi della decisione n. 962/77 › 2.2. Art. 4, leu. b), del Trattato CECA
paragrafo 1
La ricorrente afferma che la decisione n. 962/77 ha implicato discriminazioni fra produttori, da un lato, in quanto non è stata estesa ai commercianti, il che ha consentito a vasti gruppi di sottrarsi ai prezzi minimi (cfr. supra 1.2.2.1., pag. 959) e, dall'altra parte, non è stata estesa alle esportazioni, il che ha consentito ai produttori italiani di eludere la disciplina comunitaria (cfr. supra 1.2.2.1., pag. 960).
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 2. Vizi della decisione n. 962/77 › 2.3. Art. 4, lett. d), del Trattato CECA
paragrafo 1
La decisione n. 962/77, che ha imposto ad alcune imprese i prezzi minimi, mentre altre non erano vincolate al loro rispetto, ha privato le imprese vincolate di quote di mercato e così ha istituito una pratica restrittiva, che mira all'isolamento dei mercati.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › A — La domanda della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 2. Vizi della decisione n. 962/77 › 2.4. Altri articoli del Trattato CECA
paragrafo 1
La ricorrente sostiene inoltre che la decisione generale è in contrasto:
paragrafo 2
con l'art. 1 del Trattato, in quanto con la sua differenziazione non giustificata, è contraria all'essenza ed alle finalità del mercato comune;
con l'art. 2, 1o comma, del Trattato, in quanto essa impone un onere unilaterale ed ingiustificato, in particolare alla Germania del sud ed ai produttori di acciaio di minore entità;
con l'art. 2, 2o comma, del Trattato, in quanto essa contribuisce ad una discontinuità nell'occupazione e a scompensi nell'economia degli Stati membri;
con l'art. 3, lettere e), d) e g), in quanto non consente alla ricorrente di effettuare gli ammortamenti necessari e di ottenere una remunerazione normale dal suo capitale, soffocando così ogni stimolo a migliorare il potenziale produttivo e a promuovere l'espansione regolare e la modernizzazione della produzione;
con l'art. 5, 2o comma, del Trattato, in quanto essa ha creato una grave distorsione delle condizioni normali di concorrenza;
con l'art. 61, 1o comma, leu. b) e 2o comma, del Trattato CECA, in quanto ha violato l'art. 3 del Trattato CECA.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti
paragrafo 1
La Commissione sottolinea che la ricorrente non contesta i fatti.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti › 1. Dimensioni dell'impresa
paragrafo 1
La Commissione contesta quanto ha esposto la ricorrente per descrivere la Maxhütte come una piccola impresa, e osserva che il bilancio dell'impresa supera in complesso i 500 milioni di marchi e il numero dei dipendenti supera i 6000.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti › 2. Osservanza «iniziale» dei prezzi minimi da parte della ricorrente
paragrafo 1
La Commissione sostiene che la ricorrente aveva fin dall'inizio l'intenzione di applicare non il prezzo minimo, ma un prezzo di mercato, in quanto essa stessa ha ammesso che fin dal mese d'agosto 1977 aveva preannunciato alla sua clientela che avrebbe preso delle iniziative, iniziative che in pratica sono consistite in note di credito inviate ai clienti a posteriori. La Commissione precisa inoltre che l'inosservanza della decisione sui prezzi minimi non può giustificarsi né richiamandosi ai cosiddetti prezzi di mercato — che invece dovevano venir aumentati — né invocando infrazioni commesse da parte di altre imprese.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti › 3. Diminuzione delle vendite e altri dati statistici forniti dalla ricorrente
paragrafo 1
La Commissione premette un'osservazione generale sostenendo che la fatturazione del prezzo minimo — accompagnata dalla promessa di una modifica successiva — non può aver provocato una diminuzione delle vendite della ricorrente, poiché in questo modo i prezzi praticati erano identici a quelli dei concorrenti che vendevano a prezzi inferiori al minimo prescritto.
paragrafo 2
La Commissione non contesta i dati prodotti dalla ricorrente (pag. 21-24 del ricorso), ma osserva che la ricorrente si richiama sempre e solo allo stesso mese, cioè il luglio 1977. Ora, poiché l'instaurazione dei prezzi minimi era nota dall'aprile 1977, è possibile che ai contratti stipulati prima di questa data sia stata data esecuzione entro giugno, che commercianti ed acquirenti abbiano stipulato contratti per forniture che andavano molto oltre il loro fabbisogno normale, e dato che il mese di luglio è quello in cui abitualmente vanno in vacanza le fabbriche ed il settore dell'edilizia, era logica una diminuzione delle vendite nel luglio 1977.
paragrafo 3
La Commissione — limitandosi a citare i dati delle forniture complessive effettuate dalla Maxhütte tra il gennaio 1977 e il marzo 1978 — ritiene che debba escludersi che vi sia stata una «diminuzione catastrofica».
paragrafo 4
Essa sottolinea inoltre che la vendita dei tondi per cemento — che dipende da vari fattori e non solo dal prezzo — è soggetta a notevoli variazioni stagionali e congiunturali. Quindi l'applicazione o meno del prezzo minimo non è determinante nella fattispecie, tanto più che il prezzo minimo è stato accantonato dalla ricorrente allorché essa ha concesso una rettifica e si è adeguata alle condizioni del mercato.
paragrafo 5
Essa osserva infine che la diminuzione delle vendite della ricorrente può anche spiegarsi per il fatto che le concorrenti producono i ferri per il cemento in modo più economico, in forni elettrici.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti › 4. Esclusione dei commercianti dalla disciplina dei prezzi minimi
paragrafo 1
Dato che l'art. 1, n. 1, della decisione n. 962/77 indica come destinatari della decisione, oltre le imprese produttive, le loro organizzazioni di vendita ed i loro intermediari, detti commercianti sono quindi assoggettati alle disposizioni della decisione sui prezzi minimi.
paragrafo 2
D'altro canto, l'art. 61 non consente alla Commissione di estendere il provvedimento agli altri commercianti: per farlo, essa avrebbe dovuto applicare l'art. 95, 1o e 2o comma. Ora, al momento in cui si elaborava la decisione n. 962/77, pare che non fosse stata dimostrata la necessità di siffatta decisione per perseguire le finalità stabilite dagli artt. 2, 3 e 4 del Trattato CECA. Al contrario, dato che le scorte bastano appena per due mesi di vendita, si sarebbe potuto pensare che la transizione sarebbe stata di breve durata e che i commercianti avrebbero ricostituito le loro scorte ai prezzi minimi. Sono dunque le imprese che, non rispettando la decisione n. 962/77, hanno fornito ai commercianti il destro di vendere a loro volta a prezzi inferiori ai prezzi minimi stabiliti, quindi l'appellarsi al fatto che i commercianti abbiano venduto e prezzi inferiori, costituisce un venire contra factum proprium, tanto più che la ricorrente, dopo la sua fusione con la società Klöckner AG, è anch'essa associata ad una società commerciale di un determinato gruppo, cioè la Klöckner-Stahl GmbH di Essen, e già prima essa aveva il controllo delle tre società commerciali.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti › 5. La mancata applicazione dei prezzi minimi alle importazioni
paragrafo 1
La Commissione contesta che le importazioni dalla Svizzera siano state importazioni indirette di prodotti italiani, e sottolinea che essa ha sfruttato i mezzi offerti dal Trattato per intervenire in questo settore adottando numerosi provvedimenti.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti › 6. Il livello dei prezzi minimi
paragrafo 1
La Commissione rettifica la percentuale di aumento dei prezzi minimi rispetto al prezzo di mercato indicato dalla ricorrente (34 %) sostenendo che nel suo calcolo essa non ha incluso le spese di trasporto, sicché il prezzo minimo ha implicato un aumento effettivo solo del 22 %.
paragrafo 2
Fissando detto prezzo minimo — non già contro la volontà delle imprese, ma nel loro interesse — la Commissione non ha inteso aumentare enormemente i prezzi in una sola volta, ma consentire alle imprese di ritrovare i prezzi idonei.
paragrafo 3
Essa nota che il listino della ricorrente indicava già molto prima che fosse adottata la decisione n. 962/77 un prezzo di 600 DM, cioè superiore al prezzo minimo.
paragrafo 4
Infine la Commissione refuta l'affermazione della ricorrente secondo cui i prezzi minimi sono stati diminuiti del 5 %: la decisione n. 1483/78 di cui trattasi invece ha conservato allo stesso livello i prezzi espressi in unità di conto, ma ha adeguato detti prezzi in funzione dell'evoluzione del corso del cambio, il che spiega la diminuzione di detti prezzi in marchi e l'aumento dei prezzi in sterline e in lire.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Ifatti › 7. L'incapacità della Commissione di far osservare la sua decisione
paragrafo 1
La Commissione ricorda ch'essa può solo contare sulla solidarietà delle imprese e controllare a posteriori, infliggendo eventualmente ammende ai contravventori, e che essa non dispone di alcun mezzo di coercizione diretta.
paragrafo 2
Pur senza contestare che simile provvedimento possa provocare tensioni, e che queste possano implicare provvedimenti ulteriori, la Commissione sostiene che non si può tuttavia dedurre da questi provvedimenti destinati ad affinare il complesso del sistema messo in opera contro la crisi (e di cui i prezzi minimi costituiscono solo una parte) che il primo intervento fosse inefficace e che quindi il provvedimento potesse venir messo in non cale.
paragrafo 3
Infine la Commissione sottolinea che i primi controlli sono già stati effettuati fin dal giugno 1977 e che sino al 23 febbraio 1978 essa ha effettuato 62 controlli ed ha promosso 8 procedimenti per infrazioni.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica
paragrafo 1
La Commissione ritiene che le sue osservazioni di cui sopra circa i fatti siano sufficienti a privare l'analisi giuridica della sua sostanza e quindi possano bastare solo alcune osservazioni complementari.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 1. Gli argomenti della ricorrente contro la decisione con cui si irroga la sanzione
paragrafo 1
Secondo la Commissione, il metodo impiegato dalla ricorrente consiste nell'esporre anzitutto il contenuto di una disposizione del Trattato, poi nel ripetere un brano dell'esposizione degli antefatti, brano che avrebbe assertivamente relazione con la norma giuridica summenzionata per concluderne che vi è stata violazione della norma giuridica. Questo sistema si risolve in una ripetizione dei brani relativi ai fatti e degli argomenti; per questa ragione la Commissione ritiene utile assumere come punto di partenza non gli articoli del Trattato, bensì gli argomenti esposti.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 1. Gli argomenti della ricorrente contro la decisione con cui si irroga la sanzione › 1.1. Sui presunti effetti nocivi dell'applicazione della decisione
paragrafo 1
La Commissione ricorda che la ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata mira a privarla dei suoi sbocchi per i tondi per cemento, il che la obbligherebbe anche a licenziare il suo personale e peggiorerebbe le condizioni di concorrenza in cui essa viene a trovarsi rispetto ai suoi concorrenti.
paragrafo 2
Questi sono gravi addebiti, che equivalgono ad affermare che la Commissione ha intenzionalmente cercato di nuocere alla ricorrente ed essa considera cervellotiche simili supposizioni che non sono in alcun modo giustificate.
paragrafo 3
Essa respinge l'argomento della ricorrente sostenendo che le infrazioni commesse nei confronti della decisione in materia di prezzi non sono elementi da cui si possa inferire l'illegittimità di detta decisione e che le modifiche ed i provvedimenti complementari non inficiano affatto l'indole vincolante e la legittimità della decisione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 1. Gli argomenti della ricorrente contro la decisione con cui si irroga la sanzione › 1.2. Parità di trattamento tra la ricorrente e le imprese che hanno rispettato i prezzi minimi
paragrafo 1
La Commissione non accetta le diffuse spiegazioni della ricorrente miranti a dimostrare che la sua situazione è identica — sotto il profilo del principio di non discriminazione — a quella di un'impresa che non ha violato la decisione n. 962/77, poiché l'essenziale consiste nel nostro caso nel determinare se un'impresa abbia o no rispettato i prezzi minimi.
paragrafo 2
Essa respinge pure l'argomento secondo cui l'identità risulta dal fatto che la ricorrente, in un primo tempo, ha rispettato i prezzi minimi, osservando che la ricorrente non è mai stata penalizzata per questa ragione, da un lato, e che detta affermazione è materialmente inesatta, dall'altro.
paragrafo 3
Essa respinge infine l'argomento secondo cui la decisione impugnata viola i diritti fondamentali in quanto detta violazione si risolve ancora in una discriminazione e in una violazione del principio di parità, punto che essa ha già controbattuto.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 1. Gli argomenti della ricorrente contro la decisione con cui si irroga la sanzione › 1.3. Disuguaglianza di trattamento della ricorrente nei confronti delle imprese che hanno parimenti posto in non cale la decisione sui prezzi minimi
paragrafo 1
La Commissione sostiene che, prescindendo dall'insussistenza di qualsiasi fondamento concreto su cui basare questo argomento (vedasi sopra B a 2., pag. 965) esso si risolve nell'eccezione di necessità.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 1. Gli argomenti della ricorrente contro la decisione con cui si irroga la sanzione › 1.4. Presunto stato di necessità della ricorrente
paragrafo 1
La Commissione ricorda che la Corte di giustizia, nella sua sentenza 16/61 del 12 luglio 1962 (Race. 1962, pag. 559), ha stabilito i presupposti per definire un comportamento di legittima difesa: è necessario
paragrafo 2
che la minaccia sia diretta,
che il pericolo sia imminente,
che non sia previsto dalla legge alcun mezzo per porvi riparo.
paragrafo 3
Ora, poiché la diminuzione delle forniture della ricorrente era di lieve entità e a carattere largamente stagionale, la ricorrente avrebbe potuto ridurre la sua produzione. Inoltre la Maxhütte fa parte di un gruppo, essa non è un'impresa monoproduttrice ed aveva un listino i cui prezzi erano superiori ai prezzi minimi prima che entrasse in vigore la decisione che disciplinava detti prezzi minimi; la nuova disciplina non avrebbe dunque dovuto implicare alcuna difficoltà particolare per la ricorrente. Di conseguenza non sussistono i presupposti dello stato di necessità.
paragrafo 4
La Commissione sottolinea che — attualmente — i prezzi minimi sono rispettati dagli operatori sul mercato e, in parte, già superati; comunque questo argomento dello stato di necessità — sfruttato anche da molte altre ricorrenti — sarebbe un buon pretesto per ogni impresa per non rispettare i prezzi minimi, appena constata che le sue concorrenti non li rispettano. Secondo la Commissione, sarebbe invece necessario punire le infrazioni commesse onde stimolare tutte le imprese a rispettare la disciplina e la solidarietà indispensabili al funzionamento di un sistema di prezzi minimi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 1. Gli argomenti della ricorrente contro la decisione con cui si irroga la sanzione › 1.5. La pretesa insufficienza di motivazione
paragrafo 1
Poiché non è esatto che la ricorrente abbia rispettato sulle prime i prezzi minimi e che per questo motivo essa ne abbia risentito un pregiudizio, la Commissione sostiene che era superfluo ribattere a questo punto nella motivazione della decisione, mentre invece nella motivazione si dichiara che, nel fissare l'importo dell'ammenda, è stato tenuto conto della situazione finanziaria ed economica in cui si trovava allora l'impresa destinataria.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 2. Eccezione d'illegittimità sollevata contro la decisione n. 962/77
paragrafo 1
La Commissione, respinge l'argomento della ricorrente secondo cui la decisione n. 962/77 ha provocato una discriminazione in quanto il principio dei prezzi minimi non è stato applicato ai commercianti e alle importazioni, in quanto essa ha già dimostrato che dette censure sono prive di fondamento (vedasi sopra B a 4. e 5., pag. 966). Soprattutto poi questo argomento si risolverebbe nel concedere ad ogni impresa la facoltà di eludere la legge e le imprese che non hanno questa possibilità risulterebbero discriminate rispetto a quelle che possono farlo: questo modo di vedere non trova alcun punto d'appoggio nella giurisprudenza citata dalla ricorrente.
paragrafo 2
Essa ricorda che la decisione n. 962/77 è una decisione generale che impone esattamente gli stessi obblighi a tutte le imprese che producono e vendono tondi per cemento e quindi sarebbe falso sostenere che essa ha tentato di imporre i prezzi minimi solo ad alcune imprese, permettendo così ad altre imprese di accaparrarsi una parte del mercato a danno delle prime.
paragrafo 3
Quanto agli altri articoli invocati dalla ricorrente, poiché essi sono anche invocati in relazione a detta presunta discriminazione, le censure risultano prive di. oggetto.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › B — Controricorso della Commissione › b) La situazione giuridica › 3. L'istruttoria
paragrafo 1
La Commissione si oppone a tutte le richieste di misure istruttorie avanzate dalla ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti
paragrafo 1
La ricorrente ribadisce ed approfondisce le considerazioni esposte nell'atto introduttivo: essa ha registrato una gravissima diminuzione delle vendite nel luglio 1977, diminuzione dovuta per il 40 % soltanto alle condizioni generali del mercato e per il 60 % a motivi speciali che consistono nel fatto che, a differenza delle sue concorrenti, essa ha osservato i prezzi minimi nel giugno e nel luglio 1977.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti › 1. Prima fase: irrilevanza della diminuzione degli ordini dovuta alle condizioni generali del mercato
paragrafo 1
La ricorrente — ripetendo in un quadro sinottico (replica pag. 9) i dati già esposti nell'atto introduttivo — si sforza di dimostrare che la diminuzione delle sue vendite, dovuta ai motivi esposti dalla Commissione, cioè
paragrafo 2
imminenza dell'entrata in vigore della decisione n. 962/77 che ha provocato una corsa agli acquisti da parte dei clienti,
vacanze,
variazioni stagionali e congiunturali,
paragrafo 3
è solo del 40 % circa (39 % in Baviera e 41 % per tutta la Repubblica federale di Germania). Di conseguenza essa ha perso circa il 60 % della sua quota di mercato per ragioni particolari, indipendenti dalle condizioni generali di mercato.
paragrafo 4
Sempre al fine di dimostrare che la diminuzione delle vendite non è stata sostanzialmente causata dall'andamento generale del mercato, la ricorrente — mediante due metodi di calcolo diversi — fa osservare che le sue vendite si sono realmente contratte più di quelle delle concorrenti e che il coefficiente di variazione relativo (già impiegato nell'atto introduttivo) dimostra che la fluttuazione delle vendite è stata notevolmente maggiore per la ricorrente che per sue concorrenti.
paragrafo 5
Infine la ricorrente si meraviglia del silenzio tenuto dalla convenuta per quanto riguarda detta dimostrazione, che era già stata effettuata nell'atto introduttivo, ed essa si preoccupa per il fatto che la Commissione potrebbe ribattere a questa dimostrazione solo nella controreplica, il che non le consentirebbe di fornire una risposta scritta alla Commissione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti › 2. Seconda fase: determinazione delle cause della diminuzione delle vendite della ricorrente imputabili alla stessa › 2.1. Confutazione degli argomenti della Commissione
paragrafo 1
La ricorrente contesta anzitutto che, dopo la sua fusione con la società Klöckner-Werke AG, la politica dell'impresa abbia potuto venir mutata, quindi, a suo modo di vedere, questa fusione non può essere una causa della diminuzione delle vendite registrata nel luglio 1977.
paragrafo 2
Essa contesta ugualmente che il suo procedimento di fabbricazione sia più costoso che il procedimento in forno elettrico, sostenendo che ciò potrebbe verificarsi solo se il rottame fosse venduto a prezzo molto basso, poiché il procedimento in forno elettrico impiega il rottame, mentre il procedimento OBM (procedimento Maxhütte mediante insufflazione di ossigeno) impiega solo rottame in proporzioni varianti dal 25 al 75 %. Quindi nemmeno l'impiego di questo procedimento rappresenta un motivo della diminuzione delle vendite della ricorrente; essa è invece dovuta al disconoscimento della decisione n. 962/77.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti › 2. Seconda fase: determinazione delle cause della diminuzione delle vendite della ricorrente imputabili alla stessa › 2.2. Cause specifiche della riduzione delle vendite imputabili alla ricorrente › 2.2.1. Rispetto dei prezzi minimi da parte della ricorrente in giugno e luglio
paragrafo 1
La ricorrente si oppone alle affermazioni della Commissione secondo cui essa avrebbe praticato dei prezzi inferiori a quelli minimi stabiliti fin dall'inizio; essa ribadisce che in un primo tempo — dal giugno all'agosto 1977 — essa si è attenuta strettamente ai prezzi minimi; solo dopo l'agosto essa ha promesso ai suoi clienti di prendere iniziative in materia di prezzi ed infine dal novembre, dicembre 1977, rilevando che il prezzo minimo non era affatto praticato sul mercato, essa ha concordato con la clientela nei particolari l'adeguamento del prezzo, e infine ha emanato le note di credito. A conferma di ciò essa offre prove testimoniali e la produzione della sua contabilità e sostiene che se essa avesse realmente promesso subito ai suoi clienti di ridurre i prezzi in futuro, questi non si sarebbero rivolti altrove in giugno e in luglio.
paragrafo 2
Poiché le riduzioni di prezzo hanno cominciato a venir praticate a metà agosto, era inevitabile — per ragioni commerciali — praticarle anche per i contratti precedenti, cioè per i contratti risalenti al luglio, pur se giuridicamente essa non era tenuta a concedere sconti sulle operazioni stipulate praticando il prezzo minimo.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti › 2. Seconda fase: determinazione delle cause della diminuzione delle vendite della ricorrente imputabili alla stessa › 2.2. Cause specifiche della riduzione delle vendite imputabili alla ricorrente › 2.2.2. Riduzione dei prezzi minimi rispettati dalla ricorrente fino alla fine del luglio 1977
paragrafo 1
La ricorrente ha dovuto difendersi contro prezzi molto bassi, che commercianti e importatori potevano praticare, mentre altre imprese li praticavano abusivamente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti › 2. Seconda fase: determinazione delle cause della diminuzione delle vendite della ricorrente imputabili alla stessa › 2.2. Cause specifiche della riduzione delle vendite imputabili alla ricorrente › 2.2.2. Riduzione dei prezzi minimi rispettati dalla ricorrente fino alla fine del luglio 1977 › 2.2.2.1. I commercianti
paragrafo 1
La ricorrente ritiene — e corrobora il suo assunto con numerose offerte di prova — che tutte le vendite di tondi per cemento si operino tramite commercianti: non si praticano vendite dirette tra produttori e consumatori.
paragrafo 2
L'argomento della Commissione, secondo il quale la decisione n. 962/77 ha vincolato all'osservanza dei prezzi minimi anche le organizzazioni di vendita e gli intermediari non è pertinente, in quanto nessuna di queste categorie opera sul mercato tedesco dei tondi per cemento.
paragrafo 3
Analogamente la decisione n. 31/53 non vincola — contrariamente a quanto sostiene la Commissione — indirettamente i commercianti a rispettare i prezzi minimi, poiché detta decisione riguarda solo la pubblicazione dei listini dei prezzi e non il loro livello e inoltre essa si applica solo alle vendite dirette e — come tale — non è mai stata rispettata dai commercianti.
paragrafo 4
Di conseguenza, la Commissione sbaglia nel sostenere che la decisione n. 3002/77 era destinata soltanto ad estendere il regime dei prezzi minimi agli «altri commercianti», poiché tutti i commercianti del mercato tedesco dei tondi per cemento non sono mai stati assoggettati a questa disciplina.
paragrafo 5
Detta decisione n. 3002/77 è stata pure adottata troppo tardi. La Commissione avrebbe dovuto adottarla fin dal momento in cui è entrata in vigore la decisione n. 962/77, in quanto essa avrebbe dovuto sapere che i commercianti disponevano di scorte sufficienti a far fronte al fabbisogno di tondi per cemento per un sesto dell'anno e che essi potevano inoltre rinnovare le loro scorte a prezzi inferiori ai prezzi minimi, ricorrendo all'importazione, che comunque aveva fatto registrare, dall'inizio del 1976, una forte tendenza al rialzo. Secondo la ricorrente, i ribassi praticati dai commercianti erano tanto più prevedibili in quanto il prezzo minimo comportava un aumento del 34 % rispetto al prezzo di mercato vigente in precedenza. Essa aggiunge a questo proposito che la Commissione ha sbagliato nel sostenere che questo aumento era solo del 22 %, in quanto essa ha raffrontato il prezzo minimo di base (cioè senza le spese di trasporto) al prezzo reale di mercato (cioè comprese le spese di trasporto).
paragrafo 6
Poco conta che sul listino della ricorrente figurasse — prima dell'entrata in vigore della decisione n. 962/77 — un prezzo di 600 DM, cioè superiore al futuro prezzo minimo, poiché la ricorrente ha venduto la maggior parte della sua produzione allineandosi sui listini dei fabbricanti bresciani, fatto di cui la convenuta è perfettamente al corrente.
paragrafo 7
Infine la ricorrente sostiene che le imprese commerciali con cui essa era effettivamente vincolata sono state vendute nel 1977 alla società Klöckner & Co. a cui essa non è vincolata e che essa non è nemmeno associata alla Klöckner-Stahl GmbH.
paragrafo 8
Di conseguenza i commercianti possono solo aver acquistato i tondi per cemento a prezzi inferiori ai prezzi minimi da altri produttori, ma la ricorrente non può rispondere di questa situazione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti › 2. Seconda fase: determinazione delle cause della diminuzione delle vendite della ricorrente imputabili alla stessa › 2.2. Cause specifiche della riduzione delle vendite imputabili alla ricorrente › 2.2.2. Riduzione dei prezzi minimi rispettati dalla ricorrente fino alla fine del luglio 1977 › 2.2.2.2. Le importazioni
paragrafo 1
La ricorrente ritiene che la Commissione non abbia controbattuto alle considerazioni dettagliate e documentate con dati, esposte nell'atto introduttivo. Essa precisa inoltre che le importazioni dalla Svizzera — che fanno concorrenza diretta ai prodotti della ricorrente in Baviera — sono aumentate del 170 % nel luglio 1977, mentre il totale delle importazioni dai paesi terzi è aumentato solo del 6,5 %. Non adottando alcun provvedimento contro questo genere di importazioni, la Commissione ha esposto la ricorrente al fuoco dei prezzi inferiori praticati mediante le importazioni via Svizzera.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › a) Ifatti › 2. Seconda fase: determinazione delle cause della diminuzione delle vendite della ricorrente imputabili alla stessa › 2.2. Cause specifiche della riduzione delle vendite imputabili alla ricorrente › 2.2.2. Riduzione dei prezzi minimi rispettati dalla ricorrente fino alla fine del luglio 1977 › 2.2.2.3. Sorveglianza insufficiente del rispetto dei prezzi minimi fino a fine luglio
paragrafo 1
La ricorrente contesta gli argomenti svolti dalla Commissione a questo proposito. Essa afferma che i dati citati per quel che riguarda i controlli effettuati dalla Commissione fino al 23 gennaio 1978 non sono idonei a corroborare la sua affermazione secondo cui essa ha adottato tutti i provvedimenti necessari per far applicare la decisione n. 962/77.
paragrafo 2
Aggiungasi poi che, sempre secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe pure potuto intervenire preventivamente avvalendosi dell'art. 47 del Trattato e non solo in un secondo tempo.
paragrafo 3
La ricorrente s'industria poi di provare — mediante estratti di varie pubblicazioni — che la Commissione ha tergiversato fino alla fine del 1977 prima di controllare e colpire effettivamente le industrie bresciane, pur se ha ammesso, nel secondo semestre 1977, che dette industrie avevano sempre violato la norma dei prezzi minimi. Quindi, la ricorrente fa carico alla Commissione di non aver applicato gli artt. 47 e 64 del Trattato fin dall'entrata in vigore della decisione n. 962/77, osservando che detta carenza di controllo ha posto la ricorrente in uno stato di necessità. In questo addebito essa non ravvisa alcuna contraddizione, ad esempio per il fatto che essa stessa ha violato la decisione n. 962/77 e che per questo motivo essa è stata colpita da ammenda.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione
paragrafo 1
La ricorrente conferma integralmente le considerazioni giuridiche esposte nel suo atto introduttivo e la loro articolazione, limitandosi ad aggiungere alcune precisazioni e refutazioni.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Art. 4, leu. b), del Trattato › 1.1. Impostazione generale del problema
paragrafo 1
La ricorrente insiste nell'affermazione che la sua situazione è identica a quella delle imprese che hanno osservato la decisione n. 962/77. Replicando all'argomento svolto dalla Commissione per controbattere questa tesi, la ricorrente precisa che la sua situazione deriva dal fatto che essa è venuta a trovarsi in stato di necessità e che detto stato di necessità non costituisce un argomento autonomo, ma rappresenta soltanto uno degli aspetti da prendere in considerazione nell'interpretazione del divieto di discriminazione enunciato dall'art. 4, leu. b).
paragrafo 2
Analogamente, la ricorrente non ha mai sostenuto che lo stato di necessità abbia costituito un'attenuante generica contemplata dal Trattato CECA, essa osserva però che deve essere tenuto in considerazione allorché si deve applicare il divieto di discriminazione.
paragrafo 3
Di conseguenza, l'infrazione commessa dalla ricorrente non costituisce una giustificazione obiettiva per la disparità di trattamento. Invece, la disparità è insita nella decisione di irrogare l'ammenda, pur se la ricorrente si trovava in una situazione identica a quella delle imprese che avevano rispettato il prezzo minimo, poiché essa ha agito in stato di necessità.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Art. 4, leu. b), del Trattato › 1.2. Lo stato di necessità della ricorrente
paragrafo 1
La ricorrente ricorda che il calo della sue vendite è dovuto per il 60 % alla condotta da lei stessa tenuta, vale a dire al fatto di aver rispettato i prezzi minimi mentre altri non lo facevano. Questo comportamento ha provocato perdite molto gravi dovute ad una percentuale di sfruttamento delle sue capacità produttive non superiore al 17,6 %, causata essenzialmente dalla riduzione delle vendite e da un aumento della sua percentuale media di lavoro a orario ridotto nel suo stabilimento di Haidhof, ove si è passati dal 13,5% nel primo semestre 1977 al 24,2 % nel terzo trimestre 1977. La ricorrente sostiene che, analizzati i motivi di questo insuccesso nel mese di luglio, si è resa conto che il solo mezzo efficace di reazione era quello di aumentare la sua quota di mercato vendendo al di sotto dei prezzi minimi.
paragrafo 2
L'argomento della Commissione, secondo cui la legittimità della decisione generale n. 962/77 non può venir scalfita per il fatto che alcune imprese non l'hanno osservata, non è pertinente, poiché non è la legittimità della decisione generale che la ricorrente impugna, bensì la legittimità della decisione individuale che irroga un'ammenda. Analogamente, l'illegittimità di quest'ultima non è nemmeno dovuta al fatto che altre imprese hanno violato la decisione n. 962/77, ma al fatto che la ricorrente è venuta a trovarsi in uno stato di necessità.
paragrafo 3
Essa precisa inoltre di non intendere invocare la situazione difficile dell'industria dell'acciaio, ma la sua situazione singola; essa non invoca nemmeno il vantaggio intrinseco che dette imprese (che hanno violato fin dall'inzio la decisione n. 962/77) hanno tratto praticando prezzi inferiori al minimo, bensì il pregiudizio che essa ha subito; essa non invoca nemmeno un «deterioramento» delle condizioni di concorrenza, bensì il pregiudizio che ad essa è derivato da detto deterioramento. Essa conclude questo argomento contestando le dichiarazioni della Commissione secondo cui la ricorrente avrebbe voluto sostenere che, con la decisione n. 962/77, la Commissione ha inteso ledere la ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 1. Art. 4, leu. b), del Trattato › 1.3. Effetti dell'accoglimento della domanda sulla futura applicazione dell'art. 61 del Trattato
paragrafo 1
Per quel che riguarda i timori espressi dalla Commissione, secondo cui l'accoglimento di questo argomento (relativo allo stato di necessità) costituirebbe per ogni impresa il riconoscimento del diritto di porre in non cale la decisione n. 962/77, paralizzando quindi l'efficacia giuridica dell'art. 61 del Trattato CECA, la ricorrente sostiene che i timori sono privi di fondamento in quanto:
paragrafo 2
in primo luogo ogni impresa deve dimostrare che essa ha compiuto un grave sacrificio per la Comunità e che detto sacrificio è la causa unica dello stato di necessità;
in secondo luogo, non vi sono altri casi analoghi al suo, in quanto la Commissione non ne ha citato nessuno;
in terzo luogo, la ricorrente, che ha rispettato i prezzi minimi in giugno e in luglio, dovrebbe essere trattata in modo diverso dalle imprese che non hanno rispettato detti prezzi minimi fin dall'inizio.
paragrafo 3
Di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata non scalzerebbe l'efficacia dell'art. 61 del Trattato CECA, ma sarebbe anzi una decisione che conferma che la Comunità è impostata secondo i principi dello stato di diritto.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › C — Replica della Maxhütte › b) Mezzi d'impugnazione › 2. Offerta di prova
paragrafo 1
La ricorrente osserva che la Commissione, ribattendo alle sue dichiarazioni, contesta i fatti per i quali sono state chieste misure istruttorie e che di conseguenza detta istruttoria è ancora più necessaria in quanto i fatti che devono così venire accertati hanno rilevanza per la soluzione della controversia.
paragrafo 2
Quindi per la soluzione della controversia si deve anzitutto stabilire quale sia il numero di controlli effettuati dalla Commissione, pur se questa prova è solo importante per quel che riguarda l'illegittimità della decisione impugnata con cui si irroga l'ammenda e non dal punto di vista dell'eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti della decisione n. 962/77, poiché la legittimità di quest'ultima non può dipendere a posteriori dall'accertamento della diligenza con cui si è vegliato alla sua applicazione.
paragrafo 3
È pure importante sapere le ragioni dell' intensificarsi progressivo dell'attività di controllo della Commissione, che dimostra la carenza dell'operato della Commissione in questo settore; lo stesso dicasi per l'effetto che detto operato ha avuto sul mercato. La ricorrente ritiene che detta richiesta d'istruttoria sia ricevibile poiché l'art. 33, 1o comma, seconda frase, del Trattato CECA non limita le informazioni che la Corte deve cercare di ottenere per pronunciarsi, ma solo gli elementi che essa può valutare dopo che sono stati prodotti in giudizio.
paragrafo 4
Quanto alla prova del motivo della diminuzione delle vendite, la ricorrente ritiene che, se la Corte accetta quella che essa ha prodotto nelle sue memorie, non sarebbe necessario nessun provvedimento istruttorio.
paragrafo 5
Essa ricorda infine che, per quel che riguarda la sua richiesta di produzione di documenti da parte della Commissione, questa, a norma dell'art. 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte, è obbligata a trasmettere automaticamente alla Corte tutti i documenti relativi alla controversia di cui il giudice deve conoscere. Questo vincolo è ora ancor più importante, poiché nella fattispecie la produzione di detti documenti serve a provare che la Commissione era al corrente del fatto che le industrie bresciane hanno sempre deliberatamente praticato prezzi inferiori ai minimi e che quindi le altre imprese che si attenevano a detti prezzi minimi erano svantaggiate nelle loro vendite e che l'unico modo in cui dette imprese potevano far fronte a questa situazione era quello di allinearsi pure esse ai prezzi inferiori ai minimi prescritti.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti
paragrafo 1
La Commissione ritiene che la ricorrente abbia sostanzialmente tentato di dimostrare che il suo comportamento è stato dettato dal presunto stato di necessità, ora, a suo parere, questo nesso causale non esiste per le seguenti ragioni:
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 1. Situazione nel mese di luglio
paragrafo 1
Il mese di luglio, cui si richiama costantemente la ricorrente, costituisce solo un'eccezione, poiché dall'agosto 1977 la quota di mercato della ricorrente è risalita al livello precedente, come è confermato dai grafici della ricorrente (pag. 9 a) e 9 b) della replica). Inoltre, la Commissione ritiene che non sia possibile sostenere che vi sia stata una diminuzione notevole delle vendite prendendo come parametro un solo mese.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 2. Situazione nel mese di maggio
paragrafo 1
I grafici summenzionati mostrano invece per il mese di maggio — data in cui è entrata in vigore la decisione n. 962/77 — un aumento notevole della quota di mercato della ricorrente a scapito delle sue concorrenti, tendenza continuata inoltre anche nel mese di giugno, pur se in misura meno accentuata. Ciò significa che la Maxhütte ha stipulato ai vecchi prezzi vari contratti prima dell'entrata in vigore della decisione n. 962/77, contribuendo così a far costituire enormi scorte da parte dei commercianti e dei consumatori i quali, disponendo largamente di tondi per cemento a buon mercato, potevano ostacolare l'entrata in vigore della direttiva sui prezzi minimi. Questa politica di vendita spiega la battuta d'arresto segnata nel luglio 1977. La Commissione aggiunge che questa politica di vendita, condotta senza eccessivi scrupoli, si rispecchia nell'inosservanza del programma di forniture, elaborato dalla Commissione, per il complesso del Gruppo Nord, al quale la Maxhütte ha fornito materiale per una quota pari al 37 % : detto programma è stato superato del 32 % durante l'ultimo trimestre 1977.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 3. Il fattore prezzo non ha avuto effetto determinante
paragrafo 1
Anzitutto la Commissione ritiene che, per i clienti regolari, il fattore prezzo non sia così determinante che, da un mese all'altro, essi decidano di rivolgersi a nuovi fornitori a loro sconosciuti; questa considerazione è corroborata dal fatto che molti acquirenti sono imprese del gruppo Klöckner.
paragrafo 2
In secondo luogo essa sostiene che la ricorrente ha fin dall'inizio promesso ai suoi acquirenti di concedere loro sconti in funzione dell'andamento dei prezzi, avrebbe cioè praticato ristorni che sarebbero stati accreditati in seguito. Essa sostiene a questo proposito che la spiegazione fornita dalla ricorrente, che ha distinto tre fasi, dal giugno 1977 al gennaio 1978, non è convincente in quanto essa afferma da una parte di aver promesso sconti solo dall'agosto, mentre tenta d'altra parte di spiegare di essere stata obbligata ad accordare nel gennaio 1978 degli sconti per vendite stipulate nel giugno-luglio 1977 (la Commissione offre come prova due note di credito), dunque detti sconti sarebbero stati promessi fin dal mese di giugno.
paragrafo 3
Si è dimostrato che la ricorrente fin dal mese di giugno ha promesso di ritoccare i prezzi minimi già fatturati, la Commissione sostiene che il rapporto causale viene meno, poiché la riduzione delle vendite non è stata provocata dall'osservanza dei prezzi minimi e la ripresa delle vendite non è dovuta al ribasso concesso rispetto ai prezzi minimi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 4. I dati non sono pertinenti
paragrafo 1
Tutti i dati relativi alla presunta diminuzione delle vendite non sono, sotto l'aspetto giuridico, assolutamente necessari in quanto si deve soltanto dimostrare l'inosservanza dei prezzi minimi da parte della ricorrente, prova che è stata fornita dalla Commissione e che non è contestata dalla ricorrente stessa.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 5. Le spese di produzione non sono pertinenti
paragrafo 1
La riduzione della quota di mercato registrata in luglio non è dovuta al fatto che la ricorrente non aveva praticato prezzi sufficientemente bassi in questo periodo, bensì alla saturazione della domanda essenzialmente dovuta alle vendite effet-. tuate dalla ricorrente nel maggio e nel giugno 1977 ai prezzi vecchi. Essa osserva che la linea di produzione n. 3 (in cui si fabbricavano i tondi per cemento) aveva già causato passivi prima dell'entrata in vigore della decisione n. 962/77, mentre invece le officine di Brescia riuscivano a vendere ai vecchi prezzi senza andare in passivo.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 6. Poiché non vi è stata diminuzione sensibile delle vendite, l'esposto della ricorrente con cui si analizzano le cause dello stato di necessità che giustificherebbe l'inosservanza dell'obbligo imposto dalla legge sarebbe privo di oggetto
paragrafo 1
La Commissione ha tuttavia espresso il suo punto di vista sui vari argomenti svolti.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 6. Poiché non vi è stata diminuzione sensibile delle vendite, l'esposto della ricorrente con cui si analizzano le cause dello stato di necessità che giustificherebbe l'inosservanza dell'obbligo imposto dalla legge sarebbe privo di oggetto › 6.1. I commercianti
paragrafo 1
Anzitutto essa ribadisce che sono i produttori che, vendendo al di sotto dei prezzi minimi, hanno consentito ai commercianti di vendere pure al di sotto di detti prezzi poiché sarebbe difficilmente immaginabile che un commerciante venda sottocosto.
paragrafo 2
Essa ritiene che non sia esatto sostenere che tutte le vendite di tondi per cemento avvengano tramite i commercianti ed afferma che nel 1977 le acciaierie tedesche hanno venduto direttamente ai consumatori il 15,3 % del totale delle loro forniture di tondi per cemento. Essa contesta pure l'affermazione della ricorrente secondo cui nessun commerciante nel settore dei tondi per cemento in Germania era soggetto all'osservanza dei prezzi minimi prima che entrasse in vigore la decisione n. 3002/77, in quanto la ricorrente ha dimenticato le organizzazioni di vendita delle imprese di altri Stati membri che operano pure nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 3
Infine, essa sottolinea che la ricorrente ha dimenticato di citare, tra le società commerciali con cui essa è vincolata, la Maxhütte Eisenhandelsgesellschaft mbH, Sulzbach — Rosenberg che essa controlla, in base a quanto risulta dalla decisione n. 77/135/CECA del 22 dicembre 1976 (GU n. L 43, pag. 32, n. 7 del 14 febbraio 1977).
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 6. Poiché non vi è stata diminuzione sensibile delle vendite, l'esposto della ricorrente con cui si analizzano le cause dello stato di necessità che giustificherebbe l'inosservanza dell'obbligo imposto dalla legge sarebbe privo di oggetto › 6.2. Le importazioni
paragrafo 1
La Commissione ricorda che dal 15 aprile 1977 essa si è preoccupata di questo problema e è quindi inesatto sostenere che durante tutto il 1977 i tondi per cemento abbiano potuto venir importati in larghi quantitativi senza alcun ostacolo. E pure inesatto sostenere che le importazioni tendono ad aumentare regolarmente, poiché — da un lato — il massimo è stato raggiunto nel quarto trimestre 1976 e la percentuale delle importazioni è ridiscesa dal 48,2 % al 36,9 % nel primo trimestre 1977, e — d'altra parte — questo dato (citato dalla ricorrente) include manifestamente anche importazioni dagli altri Stati membri, poiché nel 1977 la quota delle importazioni dai paesi terzi era limitata al 9,2 % del totale delle vendite effettuate nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 2
Queste osservazioni valgono anche per il caso specifico della Svizzera e a questo proposito la Commissione osserva inoltre che le importazioni da questo paese sono state anormalmente alte solo nell'ottobre e nel novembre 1977 e non durante il periodo di cui si sta ora discutendo (giugno-settembre 1977).
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli ante/atti › 6. Poiché non vi è stata diminuzione sensibile delle vendite, l'esposto della ricorrente con cui si analizzano le cause dello stato di necessità che giustificherebbe l'inosservanza dell'obbligo imposto dalla legge sarebbe privo di oggetto › 6.3. Controlli
paragrafo 1
La Commissione a questo proposito ripete che:
paragrafo 2
i primi controlli sono stati effettuati fin dal giugno 1977;
controlli più frequenti o preventivi sarebbero stati inutili durante il periodo litigioso;
non sussistono elementi che consentono di provare che la carente sorveglianza ha provocato la diminuzione delle vendite della ricorrente — e ancor meno il presunto stato di necessità.
paragrafo 3
Essa aggiunge inoltre che il controllo è possibile solo sulle operazioni in cui la merce fornita è stata fatturata e poiché trascorre un periodo di tempo piuttosto lungo tra la fornitura e l'invio della fattura, sarebbe quindi stato inutile svolgere controlli fin dal mese di maggio. L'inutilità di detto controllo durante i primi mesi d'applicazione della decisione n. 962/77 è inoltre confermata dall'impiego — da parte di alcune imprese tra le quali la ricorrente — del sistema di note di credito contabilizzate in un secondo tempo.
paragrafo 4
Essa contesta pure l'argomento con cui la ricorrente le fa carico di non aver instaurato un controllo preventivo, sostenendo che i controlli e le sanzioni possono solo constatare le infrazioni già commesse e reprimerle. Da ciò ne consegue che non è il comportamento della Commissione, ma quello dell'impresa che può dar adito a critiche.
paragrafo 5
Quanto alla censura mossa alle industrie di Brescia, la Commissione sostiene — riferendosi ai dati assunti per constatare fino a qual punto fossero stati rispettati i programmi di fornitura redatti dalla Commissione stessa — che le officine di Brescia hanno dimostrato una maggior disciplina nella produzione rispetto ad alcuni loro concorrenti del nord.
paragrafo 6
Infine, la Commissione sottolinea che l'argomento della ricorrente dà l'impressione che le imprese siano tutte disposte a svendere i loro prodotti ed è la Commissione che le obbliga, loro malgrado, a tornare a praticare prezzi remunerativi per migliorare la loro situazione finanziaria e ne conclude che i migliori provvedimenti della Commissione non possono dare risultati se le imprese non vi si attengono.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › b) II merito della domanda
paragrafo 1
La Commissione ritiene che la ricorrente ripieghi sulle sue posizioni in quanto non chiede più che lo stato di necessità venga considerato come argomento autonomo e in quanto rinuncia al mezzo fondato sull'illegittimità della decisione n. 962/77.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › b) II merito della domanda › 1. Stato di necessità e divieto di discriminazione
paragrafo 1
La Commissione ritiene che questo amalgama effettuato dalla ricorrente non modifica affatto la differenza esistente tra la Maxhütte e le imprese che hanno rispettato i prezzi minimi. La Commissione ribadisce che la discriminazione invocata non sussiste in quanto la situazione della ricorrente non è identica a quella delle imprese che hanno rispettato i prezzi minimi.
paragrafo 2
Essa rileva inoltre che la percentuale di sfruttamento delle capacità produttive del 17,6 %, indicata dalla ricorrente, riguarda solo il mese di luglio e soltanto l'attività dei tondi per cemento; ora, per tutto il 1977, si rileva una percentuale del 56 % per la ricorrente mentre per tutte le imprese tedesche a quel momento era solo del 50 %, il che dimostra che la ricorrente è stata toccata in misura inferiore rispetto agli altri produttori dal calo della domanda.
paragrafo 3
Essa nota poi che, se i dati relativi alla percentuale media di lavoro a orario ridotto sono anch'essi a prima vista molto impressionanti se raffrontati con quelli relativi ad altre imprese, ci si rende poi conto in definitiva che la Maxhütte è stata solo relativamente poco toccata.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › b) II merito della domanda › 2. Presunta situazione speciale della ricorrente
paragrafo 1
La Commissione respinge l'assunto della ricorrente, che non vuole essere posta sullo stesso piano delle altre imprese che hanno parimenti violato la decisione n. 962/77, ribadendo che
paragrafo 2
nel giugno-luglio 1977, la ricorrente non ha rispettato i prezzi minimi, essa li ha solo fatturati proforma e li ha modificati nel gennaio 1978 con effetto retroattivo al giugno 1977: quindi essa non ha subito alcun pregiudizio per effetto del suo rispetto delle disposizioni di legge;
la diminuzione delle vendite nel luglio 1977 non è dovuta all'osservanza dei prezzi minimi, ma soprattutto all'aumento delle vendite effettuate nel maggio e nel giugno 1977;
ognuno di questi due motivi consente di per sé di concludere che la ricorrente non ha affrontato sacrifici particolari e che essa non può quindi invocare uno stato di necessità.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 83/79 › D — Controreplica della Commissione › b) II merito della domanda › 3. Le cosiddette offerte di prova
paragrafo 1
La Commissione contesta in generale la pertinenza degli elementi di prova, senza dilungarsi su particolari manifestamente privi di pertinenza. La mancanza di pertinenza degli elementi di prova dipende soprattutto dall'insussistenza di un nesso causale tra i fatti addebitati e lo stato di necessità invocato. Poiché non sussisteva la stato di necessità e la situazione della ricorrente riflette la sovraccapacità generale e la riduzione della domanda nel settore dei tondi per cemento, non è certo con la sorveglianza esercitata dalla Commissione che si può ovviare alle difficoltà delle imprese, ma solo con la volontà di quest'ultime di adeguarsi alla situazione.
paragrafo 2
Infine la Commissione sottolinea che tutti i documenti relativi alla controversia sono già stati presentati dalla ricorrente in allegato al suo atto introduttivo.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione del 9 aprile 1979 è nulla in quanto essa viola gli artt. 61 e 64 del Trattato CECA e costituisce uno sviamento di potere commesso dalla Commissione. Per dimostrare la fondatezza della propria domanda essa espone anzitutto osservazioni di fatto prima di entrare nell'esame giuridico del problema.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf › a) Gli antefatti
paragrafo 1
La ricorrente ammette che, dal 1975, l'industria dell'acciaio è in crisi nella Comunità europea, però ritiene che per dare soluzione a questa crisi erano necessari provvedimenti strutturali d'adeguamento. Il voler conservare in attività impianti antiquati in Inghilterra, in Francia, in Belgio ed in Italia provoca sovrabbondanza nell'offerta, che si risolve in una diminuzione dei prezzi.
paragrafo 2
Sul mercato dei tondi per cemento la Commissione — nonostante la decisione n. 962/77 — non è riuscita a superare le difficoltà esistenti ed ha subito uno scacco in quanto non ha obbligato simultaneamente i commercianti di prodotti siderurgici a non scendere oltre i prezzi di listino dei produttori. La Commissione ha essa stessa riconosciuto questo errore, in quanto essa ha obbligato — con la decisione della Commissione del 28 dicembre 1977, n. 3002/77/CECA (GU n. L 352, pag. 8 del 31 dicembre 1977) — i commercianti a rispettare i prezzi minimi e le imprese dell'industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per determinati prodotti siderurgici — decisione della Commissione del 28 dicembre 1977, n. 3003/77/CECA (GU n. L 352, pag. 11 del 31 dicembre 1977).
paragrafo 3
Non avendo adottato questi provvedimenti contemporaneamente alla fissazione dei prezzi minimi, la Commissione ha creato una delle principali ragioni per cui i prezzi minimi non sono stati rispettati sul mercato.
paragrafo 4
Inoltre, dopo l'entrata in vigore della decisione n. 962/77, le officine bresciane hanno determinato un prezzo di mercato nettamente inferiore ai prezzi minimi (350-380 DM invece di 550 DM), senza che la Commissione abbia tentato di opporsi alla loro attività. Così dette imprese hanno conquistato quote importanti del mercato tedesco a detrimento delle imprese tedesche e soprattutto della ricorrente, che ha rispettato i prezzi minimi stabiliti dalla Commissione e che quindi ha subito perdite rilevanti (68 milioni di DM nel 1977 invece dei 34 milioni nel 1976) dovute soprattutto ad una diminuzione degli ordini nel terzo trimestre 1977.
paragrafo 5
Così stando le cose, la ricorrente aveva segnalato alla Commissione di non essere in grado di adeguarsi alla decisione n. 962/77 se non si fosse posto un freno alla situazione e si fossero richiamati all'ordine gli stabilimenti dell'Italia del nord mediante provvedimenti idonei.
paragrafo 6
La Commissione non ha fatto nulla prima del 30 settembre 1977 e il sig. Davignon ha fatto una dichiarazione, durante una riunione presso la Chambre Syndicale di Parigi, che i partecipanti tedeschi hanno compreso nel senso che vi sarebbe stata tolleranza nei confronti delle imprese tedesche che avessero venduto sotto i prezzi minimi, quindi la ricorrente la rilasciato note di credito e ne ha informato immediatamente la Commissione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf › b) La valutazione giuridica › 1. Efficacia giuridica della decisione n. 962/77/CECA
paragrafo 1
In virtù dell'art. 61 del Trattato, la Commissione può adottare provvedimenti la cui validità giuridica dipende dalla loro conformità all'obbligo di proporzionalità e al divieto di provvedimenti eccessivi, che scaturiscono dal principio dello stato di diritto. In ossequio a detto principio, gli interventi sono leciti solo se sono indispensabili e se il mezzo scelto sta in adeguata relazione con lo scopo perseguito.
paragrafo 2
Ora la decisione generale n. 962/77/CECA va disapplicata, in quanto non era necessaria per perseguire le finalità stabilite dall'art. 3 del Trattato, da una parte, ed inoltre essa si è fondata su una base erronea, d'altra parte, in quanto fin dal primo momento si potevano nutrire seri dubbi che le imprese di Brescia — che avevano già messo in non cale gli impegni di autolimitare la produzione — si comportassero in modo solidale, e in quanto la decisione suppóneva il comportamento solidale di tutti i fabbricanti.
paragrafo 3
Di conseguenza detta decisione, che era nel contempo incompleta — in quanto i commercianti non erano obbligati a rispettare i prezzi minimi — e rimaneva lettera morta — in quanto la Commissione non aveva effettuato i controlli necessari presso le officine di Brescia — ha provocato alla ricorrente perdite notevoli e le ha imposto un onere sproporzionato, il che rappresenta una violazione grave del principio di proporzionalità e del divieto di qualsiasi provvedimento eccessivo. Infine detta decisione ha gravemente posto in pericolo le finalità stabilite dall'art. 3 del Trattato CECA, quindi rappresenta comunque, nelle circostanze sopra descritte, uno sviamento di potere commesso dalla Commissione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf › b) La valutazione giuridica › 2. Sconfinamento dal potere discrezionale attribuito alla Commissione dall'art. 64 del Trattato
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che il potere discrezionale attribuito alla Commissione dall'art. 64 del Trattato avrebbe dovuto indurla a non infliggere ammende, in quanto l'andamento del mercato sfuggiva al controllo della ricorrente e non era nemmeno controllato dalla Commissione. Infliggendo l'ammenda, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che una sanzione non può essere mai fine a se stessa, come si verifica nell'ipotesi in cui l'impresa interessata, dopo aver tentato di vendere ai prezzi minimi, ha praticato ulteriori riduzioni solo per evitare il rischio di cessare la produzione.
paragrafo 2
La ricorrente è inoltre del parere che la decisione della Commissione è stata — indubbiamente — adottata in quanto essa se ne riprometteva un effetto intimidatorio per il futuro, precauzione del tutto superflua per quanto riguardava la ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf › b) La valutazione giuridica › 3. Il principio sancito dal Trattato CECA dell'allineamento sul prezzo dei concorrenti
paragrafo 1
L'art. 60, 2o comma, leu. b), consente alle imprese di praticare l'allineamento e loro attribuisce la facoltà di reagire in modo adeguato onde fronteggiare le iniziative della concorrenza e secondo la ricorrente questo stato di cose eccezionale sussiste pure nella fattispecie.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf › b) La valutazione giuridica › 4. Principio che «la necessità detta legge»
paragrafo 1
Questo principio — ammesso da tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e che deve quindi venir applicato anche nel diritto comunitario — può venir applicato nella situazione della ricorrente che ha violato la decisione n. 962/77/CECA solo in quanto si era creata una situazione nella quale la cessazione della produzione sarebbe diventata inevitabile.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf › b) La valutazione giuridica › 5. Sproporzione del provvedimento
paragrafo 1
La decisione adottata della Commissione, di irrogare una sanzione nei confronti della ricorrente, è pure illegittima in quanto il provvedimento è oggettivamente sproporzionato.
paragrafo 2
In realtà non vi si fa alcuna distinzione tra le officine di Brescia, il cui comportamento non solidale ha provocato la situazione sul mercato, e le imprese (tra cui la ricorrente) che hanno pagato lo scotto di questa situazione e che si sono decise solo molto tardi ad allinearsi sui prezzi del mercato. Questo atteggiamento della Commissione è ancor più incomprensibile in quanto, nel dialogo che essa ha svolto con le imprese tedesche durante il 1977, non ha mai cercato di celare la sua opinione secondo cui la situazione del mercato dei tondi per cemento fosse dovuta al comportamento delle officine di Brescia.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › A — La domanda della Korf › b) La valutazione giuridica › 6. La riduzione dell'ammenda
paragrafo 1
In subordine, la ricorrente chiede una riduzione dell'ammenda, in quanto — se illecito vi è stato — questo è stato irrilevante, giacché la sua condotta dimostra che essa ha anzitutto tentato di applicare un provvedimento da cui essa si riprometteva molto ed ha oltrepassato i limiti che le erano stati imposti solo allorché è stato evidente che il suo insuccesso era imputabile alla condotta non solidale delle officine di Brescia.
paragrafo 2
Quindi, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 8/56, Race. 1957, pag. 177; sentenza 1/59, Race. 1958-1959, pag. 405), in cui si stabilisce che l'importo dell'ammenda deve tener conto della natura della norma violata e della gravità dell'infrazione, sarebbe equa solo un'ammenda simbolica.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › B — Controricorso della Commissione › a) Gli ante/atti
paragrafo 1
La Commissione sostiene che non è l'andamento del mercato che ha costretto la ricorrente a fare ulteriori concessioni in materia di prezzi emettendo note di accredito. In pratica, al momento del contratto, il prezzo minimo veniva indicato proforma, rimanendo inteso che in seguito si sarebbe effettuato l'allineamento al prezzo di mercato, così il cliente non pagava mai effettivamente il prezzo minimo: esso versava soltanto saldi, cioè la differenza tra il prezzo minimo fatturato e la somma accreditata per ridurlo al prezzo realmente pattuito e dovuto.
paragrafo 2
La ricorrente ha registrato degli ordini fin dall'inizio di giugno e luglio 1977 — ed anche per quantitativi notevoli, il che dimostra che l'affermazione della ricorrente secondo cui essa non ha registrato alcun ordine durante il mese di luglio 1977 è inesatta — quindi essa ha violato la decisione n. 962/77 fin dal momento in cui la decisione è entrata in vigore.
paragrafo 3
Quanto alle decisioni nn. 3002 e 3003/77, la Commissione le ha adottate solo in quanto l'esperienza aveva dimostrato che era questo l'unico modo possibile per garantire il rispetto integrale dei prezzi minimi, essa non ha quindi riconosciuto che vi fossero lacune, poiché per di più questa necessità non era evidente al momento dell'entrata in vigore dei prezzi minimi.
paragrafo 4
La Commissione — ricordando che i controlli si sono iniziati già nel giugno 1977 e ne sono scaturite ben 28 irrogazioni d'ammenda — contesta l'affermazione delle ricorrenti secondo cui essa non ha fatto nulla per impedire l'attività delle officine di Brescia che non avevano rispettato i prezzi minimi fin dall'inizio.
paragrafo 5
La Commissione sostiene che le officine di Brescia non hanno aumentato la loro quota di mercato vendendo al di sotto dei prezzi minimi — d'altronde la ricorrente ha fatto altrettanto — ma che già prima dell'entrata in vigore della decisione n. 962/77 esse producevano a costi relativamente bassi e potevano vendere i loro prodotti a prezzi competitivi; nello stesso tempo, il listino della ricorrente valido fino al 1o giugno 1977 contemplava, per i tondi per cemento, prezzi che erano superiori ai prezzi minimi fissati. Quindi, le perdite subite dalla ricorrente non derivano esclusivamente e immediatamente dall'istituzione dei prezzi minimi che, in verità, non avrebbero dovuto causare eccessive difficoltà alla ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › B — Controricorso della Commissione › b) In diritto › 1. Applicabilità della decisione n. 962/77
paragrafo 1
Rilevando anzitutto che la ricorrente — che nulla aveva da obiettare contro il provvedimento prima che venisse adottato — valuta oggi a quanto pare la situazione del maggio 1977 in modo completamente diverso da quanto non facesse allora, la Commissione sostiene che, da una parte, il fatto di assoggettare i commercianti al vincolo dei prezzi minimi solo dal mese di dicembre non consente di concludere che la decisione n. 962/77 non avrebbe manifestamente potuto, nemmeno a priori, perseguire le sue finalità; inoltre l'art. 61 del Trattato CECA contempla questo sistema dei prezzi minimi solo per i produttori ed infine per rispettare il principio della proporzionalità, solo in un secondo tempo è stato deciso di ricorrere all'art. 95 per costringere i commercianti a rispettare le disposizioni in materia di prezzi, onde garantire l'applicazione della decisione n. 962/77, d'altra parte l'istituzione di questo tipo di disciplina non esclude la possibilità di violazione e un vincolo imposto dalla legge non perde la sua indole coercitiva pur se non è rispettato.
paragrafo 2
Quanto alla supposta carenza da parte della Commissione nel far applicare i prezzi minimi, essa ricorda i controlli effettuati ed afferma che il rigore con cui si veglia sull'osservanza di un obbligo e con cui si reprimono le eventuali infrazioni non ha alcuna incidenza sull'indole vincolante dello stesso.
paragrafo 3
Infine per quanto riguarda il diritto di allineamento, esso è consentito solo se viene effettuato rispetto ai prezzi di un concorrente conformi alle disposizioni vigenti e non è lecito giustificare un'infrazione commessa invocando il comportamento illecito di altre imprese.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › B — Controricorso della Commissione › b) In diritto › 2. L'esistenza di uno stato di necessità
paragrafo 1
La Commissione sostiene anzitutto che questo stato di necessità non è provato. A questo scopo essa ricorda che i prezzi del listino della ricorrente al 1o giugno 1977 erano superiori ai prezzi minimi e quindi le perdite subite dall'interessata non vanno solo attribuite all'entrata in vigore della decisione n. 962/77. Inoltre la ricorrente avrebbe dovuto — come qualsiasi altra impresa che produce tondi per cemento — far ricorso ai mezzi consentiti, cioè diminuire la produzione finché non si fosse risanato realmente il mercato, per di più il rispetto dei prezzi minimi tornava ancora più difficile alle imprese i cui prezzi di listino erano inferiori ai prezzi minimi.
paragrafo 2
Infine la decisione n. 962/77 presuppone solidarietà tra la imprese, se si ammette che le infrazioni possono giustificarsi in forza di uno stato di necessità, qualsiasi infrazione commessa da un produttore giustificherebbe quasi automaticamente l'infrazione del successivo.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › B — Controricorso della Commissione › b) In diritto › 3. Il presunto sviamento di potere
paragrafo 1
Sotto questo titolo la Commissione ribatte a quello che la ricorrente ha definito sconfinamento dal potere discrezionale attribuito alla Commissione dall'art. 64.
paragrafo 2
Essa sottolinea anzitutto l'ambiguità della ricorrente che le fa carico nel contempo di un difetto di fermezza — nei confronti delle officine di Brescia — ed una carenza di elasticità — nei suoi confronti diretti.
paragrafo 3
Essa contesta poi l'assunto della ricorrente in quanto la possibilità di sanzione contemplata dall'art. 64 non viene meno per il fatto che alcune imprese commettono infrazioni ed osserva che la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente aveva semplicemente la funzione di far sì che il provvedimento che era stato adottato nell'interesse di tutte le imprese servisse effettivamente allo scopo prefisso.
paragrafo 4
Infine la Commissione ritiene che non vi sia motivo di assolvere questa astuzia per diminuire i prezzi minimi, cioè il ricorrere a note di credito rilasciate ai clienti e ricorda che se si fosse astenuta dall'infliggere una sanzione avrebbe condannato il sistema dei prezzi minimi all'inefficienza ed essa aggiunge di non aver mai dichiarato che i prezzi minimi stabiliti non dovessero essere rispettati.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › B — Controricorso della Commissione › b) In diritto › 4. L'importo dell'ammenda
paragrafo 1
La convenuta ricorda che l'art. 64 del Trattato CECA le conferisce la facoltà di irrogare ammende fino al doppio del valore delle vendite irregolari. Ora, in tutte le decisioni che finora la Commissione ha adottato per irrogare ammende in materia di prezzi minimi, la base di calcolo prescelta per determinare l'importo dell'ammenda era la differenza complessiva tra i prezzi minimi prescritti e quelli realmente praticati, cioè un importo molto inferiore al volume delle vendite effettuate a prezzi irregolari. In linea di massima e se non vi erano attenuanti speciali, si sono irrogate ammende in ragione del 25 % della somma non riscossa rispetto al prezzo minimo: nella fattispecie, secondo questo criterio, si sarebbe dovuta irrogare un'ammenda di 600000 DM. Ora, in considerazione della situazione economica e finanziaria dell'impresa di cui trattasi, si è applicata l'aliquota del 10 % rispetto alle somme non riscosse, il che dimostra che non si è proceduto secondo criteri di patente iniquità.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › C — Replica della Korf › a) Gli antefatti
paragrafo 1
La ricorrente ricorda che essa non contesta di aver ridotto i prezzi senza rispettare il prezzo minimo, bensì sostiene che questa condotta non costituisce in sé un'infrazione, in quanto la Commissione non è riuscita a far rispettare i prezzi minimi e la ricorrente si trovava nella necessità di adeguarsi alle condizioni del mercato.
paragrafo 2
Essa contesta la risposta della Commissione secondo cui la Korf non avrebbe mai applicato i prezzi minimi, essa osserva che la Commissione invoca solo la «prassi» e formula semplicemente supposizioni, non corroborate da prove. Al contrario, la ricorrente ha venduto — grazie a interventi personali del sig. Dewald, che occupa un posto di responsabilità nel settore delle vendite — 10000 tonnellate fornite nel luglio-agosto 1977 al prezzo minimo e senza promessa di successivi ristorni. Solo dopo questa data i suoi tentativi di vendita a prezzo minimo sono risultati infruttuosi, poiché i commercianti chiedevano o un adeguamento del prezzo per i quantitativi già venduti oppure l'annullamento dell'ordine.
paragrafo 3
Questo fatto spiega pure il motivo per cui la ricorrente ha dichiarato nell'atto introduttivo di non aver in corso ordini nel luglio 1977: in realtà gli ordini registrati — e risultanti alla Commissione — non erano ordini fermi, poiché ogni contratto ha dovuto venir modificato ridùcendo i prezzi, sicché detti ordini sono rimasti fermalmente registrati, ma sul piano commerciale non vi era nulla di concreto.
paragrafo 4
La ricorrente ribadisce che la Commissione ha ammesso che la decisione n. 962/77 non era idonea a perseguire gli scopi prefissi e che le obiezioni sollevate a questo proposito dalla Commissione cadono automaticamente dinanzi al tenore della decisione n. 3002/77 secondo la quale «è impossibile osservare le norme sui prezzi se le imprese commerciali conservano la più completa libertà d'azione» ed è del tutto irrilevante che ciò fosse chiaro fin dall'inizio poiché è certo comunque che la decisione n. 962/77/CECA era destinata al fallimento e che la Commissione lo ha pure, ammesso.
paragrafo 5
Inoltre la Commissione non ha fatto nulla dalla parte sua per far applicare i prezzi minimi giacché essa ha effettuato i primi controlli solo in giugno e i controlli regolari sono iniziati solo da luglio e a quest'epoca le imprese dell'Italia del nord avevano già imposto i loro prezzi sul mercato. Poiché la Commissione ha ribattuto di disporre di limitate facoltà per controllare la messa in atto delle sue decisioni, la ricorrente osserva che questo argomento costituisce il riconoscimento, da parte della Commissione stessa, che essa non è riuscita a far rispettare i prezzi minimi.
paragrafo 6
Quanto alla solidarietà — che secondo la Commissione costituisce la base del successo del sistema dei prezzi minimi — la ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto prevedere che tutti i produttori del settore non si sarebbero comportati in modo solidale e ciò costituiva una ragione ulteriore affinché la Commissione adottasse provvedimenti onde garantire fin dall'inizio che tutte le imprese osservassero i prezzi minimi, specie dal momento che detti prezzi minimi erano stati fissati ad un livello non realistico.
paragrafo 7
In ogni modo la ricorrente non discute le competenze della Commissione per garantire la messa in atto della decisione n. 962/77, constata che essa non può perseguire le finalità cui aspira, come ha confermato il commissario Davignon dichiarando dinanzi al Club dei commercianti in ferro della CECA che nemmeno mediante sanzioni si riuscirebbe ad imporre aumenti di prezzo se l'andamento del mercato non li permette.
paragrafo 8
Quindi la ricorrente precisa che essa fa carico alla Commissione non già di essersi servita delle sue competenze per irrogarle l'ammenda, bensì di non aver esercitato pienamente le sue facoltà fin dal primo giorno onde garantire la piena efficacia della decisione n. 962/77/CECA.
paragrafo 9
La ricorrente si meraviglia che ora la Commissione non voglia più annettere importanza al fatto che l'incertezza che ha pervaso il mercato nel 1977 era direttamente connessa alla condotta poco scrupolosa e poco solidale delle imprese bresciane, specie dal momento che la Commissione ne è stata informata — tra l'altro dalla ricorrente — ed aveva anche ritenuto indispensabile dare una soluzione a detto problema. Questo atteggiamento della Commissione — che considera addirittura le imprese bresciane concorrenti seri — dimostra che essa non è più disposta ad assumere come base della sua valutazione giuridica odierna la situazione di quel momento e che essa stessa ha giudicato intollerabile. E ciò è ancor più valido in quanto il vero problema non è quello dello stabilire perché le imprese bresciane riuscissero a vendere al di sotto dei prezzi minimi, bensì del fatto che dette vendite, abbassando il prezzo di mercato al di sotto dei prezzi minimi, sono state la causa del rifiuto dei commercianti di acquistare presso imprese che applicavano prezzi minimi. Nei confronti di una simile condotta la Commissione avrebbe dovuto intervenire immediatamente; non avendolo fatto essa è responsabile della situazione e non può quindi infliggere ammende ad imprese che hanno ridotto i loro listini al di sotto dei prezzi minimi solo per evitare che altre imprese — che ignoravano detti prezzi minimi — non conquistassero quote di mercato ai danni delle concorrenti che non avevano trasgredito la legge.
paragrafo 10
La ricorrente contesta pure che con la decisione n. 962/77 tutte le imprese siano state colpite in modo uguale in quanto
paragrafo 11
anzitutto le imprese bresciane — sfruttando il fatto che la decisione non si applicava alle importazioni — esportavano i loro prodotti in Svizzera per reimportarli nella Repubblica federale di Germania ed eludevano così detta decisione;
in secondo luogo le grandi imprese — sfruttando il fatto che la decisione non era applicabile ai commercianti — sono riuscite a distribuire i loro prodotti tramite imprese commerciali da esse controllate ed eludevano così la decisione n. 962/77;
in terzo luogo queste possibilità di eludere la decisione n. 962/77 e l'inesistenza di controllo amministrativo hanno fatto sì che ne derivasse una disparità di trattamento notevole tra le imprese assoggettate formalmente agli stessi obblighi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › C — Replica della Korf › b) Conclusioni giuridiche
paragrafo 1
La ricorrente, analizzando i fatti sopra descritti, sostiene che la decisione n. 962/77 non era solo inadeguata a perseguire le finalità cui si tendeva, ma anzi essa ha comportato oneri ingiusti e sperequati per quelle imprese che per un certo periodo si sono attenute alla disciplina sui prezzi minimi.
paragrafo 2
Essa ricorda che la decisione n. 962/77 è contraria al Trattato CECA, specie al suo art. 3, in quanto la Commissione è gravemente venuta meno a questo obbligo (rispetto dell'art. 3) se provvedimenti che essa ha adottato provocano pregiudizi economici tali da obbligare a cessare una produzione e, quindi, implicano l'annientamento del potenziale produttivo e dell'impiego.
paragrafo 3
Essa osserva pure che la decisione impugnata è incompatibile con il principio di proporzionalità, che prescrive che qualsiasi intervento dei pubblici poteri deve essere pertinente ed indispensabile per perseguire il risultato desiderato; quindi gli interventi che implicano oneri sproporzionati alla finalità perseguita e oberano indebitamente i soggetti interessati sono contrari al principio di proporzionalità. E pare evidente — per la ricorrente — che la decisione n. 962/77 provochi, per alcune imprese, diminuzioni nel giro d'affari e quindi perdite considerevoli, mentre altre imprese aumentano la loro quota di mercato.
paragrafo 4
La ricorrente insiste sul fatto che poco importa se questo andamento potesse essere previsto al momento dell'adozione della decisione n. 962/77, mentre invece sono le consequenze effettive della decisione che hanno importanza, specie dal momento che esse potevano essere previste, data la condotta tenuta fino da quel momento dalle industrie bresciane.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › C — Replica della Korf › e) L'importo dell'ammenda
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, avendo essa agito esclusivamente onde evitare ulteriori pregiudizi alla sua impresa, non è giustificata l'irrogazione di un'ammenda. Quest'ultima dovrebbe, quanto meno, essere considerevolmente ridotta in quanto all'impresa si può far carico soltanto di un'irregolarità insignificante.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › D — Controreplica della Commissione › a) Gli antefatti
paragrafo 1
La Commissione ritiene che le considerazioni esposte dalla ricorrente per quel che riguarda il fatto di aver applicato il prezzo minimo agli inizi possono parimenti generare equivoci in quanto la ricorrente non fa distinzione netta tra le 10000 tonnellate (denominate ordine di promozione) vendute al prezzo minimo e poi annullate e i quantitativi effettivamente venduti al di sotto dei prezzi minimi. Gli ordini promozionali possono certo dimostrare la volontà della ricorrente di vendere effettivamente ai prezzi minimi, però è inevitabile la constatazione che non vi è stata una vera e propria applicazione dei prezzi minimi, giacché questi ordini sono stati annullati. Comunque, questo quantitativo di 10000 tonnellate è fuori questione. Quanto agli altri ordini — che sono gli unici sui quali verte la sanzione — la ricorrente ha violato la decisione n. 962/77 e ciò fin dall'inizio, poiché i commercianti hanno annullato fin dal maggio 1977 gli ordini cosiddetti promozionali, quindi pare illogico che essi fossero disposti, dopo il 7 giugno 1977, a fare ordini ai prezzi minimi, dal che si conclude che essi avrebbero subordinato i loro ordini alla condizione che fosse loro simultaneamente promesso un ulteriore allineamento sui prezzi di mercato. Non sono certo le dichiarazioni non particolarmente chiare della ricorrente che consentirebbero di stabilire che i commercianti hanno richiesto solo in un secondo tempo questo allineamento sui prezzi di mercato, anzi tutto porta a credere che la promessa di allineamento sia stata fatta sin dall'inizio. Quindi si deve rilevare che la ricorrente mai ha realmente applicato i prezzi minimi.
paragrafo 2
La Commissione ribadisce il suo convincimento circa il registro degli ordini della ricorrente e respinge gli argomenti di quest'ultima affermando che i contratti stipulati erano definitivi, quindi le parti dovevano dar loro esecuzione, che le trattative successive erano limitate all'importo dell'allineamento al prezzo di mercato e che la distinzione tra ordini registrati nei documenti contabili e ordini «commercialmente validi» non può venir accettata, in quanto nelle sue operazioni di controllo la Commissione deve tener conto soltanto dei documenti commerciali e contabili che le imprese devono tenere a sua disposizione.
paragrafo 3
La Commissione ribadisce inoltre che solo l'esperienza ha messo in luce la necessità della totale inclusione dei commercianti nel sistema dei prezzi minimi, poiché alcuni di essi — longa manus delle imprese produttrici — e gli intermediari ai sensi delle decisioni 30 e 31/53 erano già contemplati dalla decisione n. 962/77 e che comunque, per i commercianti indipendenti, nulla dimostrava al tempo dell'adozione del provvedimento che fosse necessario includerli, ed infine che, per procedere a questo passo, si poteva far appello solo all'art. 95. E invece il comportamento delle imprese che hanno venduto al di sotto dei prezzi minimi che ha messo in evidenza questa necessità. Per questo motivo si può parlare di un «venire contra factum proprium» allorché la ricorrente invoca la riduzione dei prezzi al di sotto dei minimi da parte dei commercianti.
paragrafo 4
Quanto al livello dei prezzi minimi, ritenuto non realistico dalla ricorrente, la Commissione ricorda che un prezzo minimo è inevitabilmente superiore al prezzo di mercato praticato in precedenza, onde poter perseguire le finalità prestabilite e nella fattispecie il prezzo è stato fissato tenendo conto dei vari fattori e dei vari prezzi di base del prodotto interessato. Essa sostiene pure che la dichiarazione del commissario Davignon non è stata una ammissione dell'inopportunità della determinazione del prezzo minimo, ma anzi un appello alla solidarietà degli operatori.
paragrafo 5
Per quel che riguarda la condotta delle imprese bresciane, la Commissione contesta l'argomento della ricorrente, ricordando che il livello dei prezzi di queste ultime era nettamente il più basso prima che entrasse in vigore la decisione n. 962/77 e che è il basso livello dei prezzi del mercato che ha provocato l'istituzione dei prezzi minimi e sostenendo che la ricorrente cerca soltanto — tramite questa prospettazione dei fatti sotto una luce artefatta — di dare l'impressione che essa ha applicato i prezzi minimi durante un periodo piuttosto lungo, mentre invece essa non li ha mai applicati.
paragrafo 6
La Commissione ribatte pure l'argomento della ricorrente secondo il quale le imprese bresciane hanno eluso la decisione n. 962/77 esportando i loro prodotti in Svizzera, paese dal quale essi riesportavano in Germania, in quanto non solo non vi è alcun dato concreto su questo punto, ma, soprattutto, in quanto l'esattezza di quest'affermazione non è stata provata (vedere appresso b, pag. 988). Essa ricorda di aver preso vari provvedimenti per quanto riguarda le importazioni e in particolare ha stipulato accordi con la Svizzera, che all'inizio del 1978 si impegnava a rispettare i prezzi minimi nelle sue esportazioni di tondi per cemento nella Comunità.
paragrafo 7
Infine essa non nasconde la sua perplessità circa quanto espone la ricorrente sugli effetti diversi esercitati dalla decisione sui prezzi minimi, data la diversità dei canali distributivi, vale a dire quella che la ricorrente ha definito la disapplicazione della decisione ai commercianti.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › D — Controreplica della Commissione › b) In diritto
paragrafo 1
Anzitutto la Commissione persiste nel dichiarare che la decisione n. 962/77 era del tutto idonea a consentire il perseguimento degli obiettivi cui si tendeva. L'atteggiamento della ricorrente, secondo il quale non è opportuno fissare prezzi minimi se non si ha la garanzia che detti prezzi saranno rispettati fin dall'inizio da tutti gli interessati non può venir condiviso, in quanto un obbligo imposto dalla legge non perde il suo carattere coercitivo per il fatto che è possibile non rispettarlo.
paragrafo 2
Analogamente, essa sostiene che l'indole coercitiva di un divieto è proporzionale alla frequenza con cui viene controllato il rispetto del diritto. Essa precisa a questo proposito che, comunque, sono stati effettuati controlli, ma questi potevano riguardare solo le operazioni effettivamente portate a termine, cioè le forniture fatturate. Ora, nel settore dell'acciaio passa un certo lasso di tempo tra l'ordine e la fornitura e nel settore specifico dei tondi per cemento le imprese, prevedendo il regime dei prezzi minimi, avevano dato esecuzione al massimo numero possibile di ordini prima che entrasse in vigore la decisione; stando così le cose sarebbe stato inutile procedere a controlli già nel mese di maggio.
paragrafo 3
Essa continua esaminando il problema delle esportazioni italiane in Svizzera, da dove i tondi sarebbero passati in Germania, osservando che il fatto che un vincolo imposto dalla legge sia stato eluso ricorrendo a mezzi leciti non priva affatto detto obbligo del suo carattere coercitivo, quindi è irrilevante stabilire l'esattezza dell'assunto della ricorrente.
paragrafo 4
La Commissione sostiene d'altronde che la decisione n. 962/77 non ha comportato oneri intollerabili per la ricorrente, in quanto essa non ha potuto subire perdite a causa del sistema dei prezzi minimi, poiché già dal 7 giugno 1977 essa ha accettato ordini, per i quali formalmente praticava il prezzo minimo e per i quali ha promesso ristorni. Non resta che il caso delle 10000 tonnellate annullate, però il lucro cessante che ne consegue non può nemmeno venir considerato sic et simpliciter come una perdita veramente insopportabile, in quanto nulla dimostra che questo quantitativo sia stato acquistato al di sotto del prezzo minimo presso altri fornitori e che, anche se ciò fosse, la perdita sarebbe dovuta al comportamento delle imprese che hanno violato la decisione n. 962/77 e non alla decisione stessa.
paragrafo 5
Essa sostiene che la decisione n. 962/77 non viola le finalità menzionate dall'art. 3 del Trattato, che il quadro fosco dipinto dalla ricorrente non si è mai tradotto in realtà nei suoi confronti e che l'esistenza dello stato di necessità non è stata dimostrata.
paragrafo 6
Essa sostiene infine che la decisione n. 962/77 non è contraria al principio della parità in quanto le situazioni delle due interessate sono indubbiamente diverse se una. delle due non rispetta la decisione, ma l'obbligo rimane identico ed è questo solo punto che ora interessa per entrambe.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti › Nella causa 85/79 › D — Controreplica della Commissione › e) L'importo dell'ammenda
paragrafo 1
La Commissione ritiene che l'esposto della ricorrente non contenga alcun elemento nuovo. Di consequenza essa ricorda che, poiché la ricorrente non ha applicato i prezzi minimi — e ciò fin dall'inizio —, la sua condotta consistente a emanare note di credito va considerata come infrazione altrettanto grave di una vendita al di sotto dei prezzi minimi effettuata fin dall'inizio e in modo palese.
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale › Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78, 39, 31, 83 e 85/79
paragrafo 1
Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 17 e 18 ottobre 1979. Esse hanno risposto agli interrogativi loro rivolti dalla Corte ed hanno fornito tutte le informazioni che hanno ritenuto utili.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 dicembre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Dodici imprese produttrici di tondi per cemento hanno presentato ricorsi, registrati nella cancelleria della Corte fra il 14 luglio 1978 e il 26 maggio 1979, miranti all'annullamento o, eventualmente, alla modifica delle singole decisioni individuali con cui la Commissione ha irrogato loro ammende per infrazioni della decisione generale CECA 4 maggio 1977, n. 962 (GU L 114, pag. 1), che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato. Tutte queste imprese hanno fondato i ricorsi sull'art. 36 del Trattato CECA deducendo, da un lato, l'illegittimità della decisione generale n. 962/77, la cui inosservanza è stata loro addebitata e, dall'altro, vari mezzi relativi alle decisioni individuali con cui sono state loro irrogate ammende.
punto 2
Con ordinanza 27 luglio 1979 la Corte ha deciso, in base all'art. 43 del regolamento di procedura, di riunire ai fini della fase orale nove di dette cause, in cui sono coinvolte imprese della regione di Brescia, cioè le imprese Valsabbia (154/78), Stefana Fratelli (205/78), AFIM (206/78), Antonio Stefana (226/78), Acciaieria di Darfo (227/78), Sider Camuña (228/78), Rumi (263/78), Feralpi (264/78), OLS (39/79). All'udienza del 17 e 18 ottobre 1979 sono inoltre state chiamate tre cause relative ad altri fabbricanti di tondi per cemento, e cioè le imprese Montereau (31/79), Maximilianshütte (83/79), Korf Industrie (85/79). Date l'analogia dell'oggetto e la connessione fra queste dodici cause, emerse anche nel corso della fase orale, è opportuno riunirle ai fini della sentenza.
punto 3
Le considerazioni parallele esposte durante la fase scritta e in udienza s'imperniano su due punti comuni a tutte le controversie: l'illegittimità della decisione generale, dedotta in base all'art. 36, 3o comma, e l'impugnazione di «piena giurisdizione», a norma dell'art. 36, 2o comma, delle decisioni individuali irroganti sanzioni pecuniarie.
punto 4
Quanto al primo punto, sorge il problema della ricevibilità dell'impugnazione per illegittimità e dei mezzi di disconoscimento palese e di sviamento di potere dedotti a suo sostegno. Sarà quindi opportuno risolvere in via preliminare questo problema.
punto 5
Si dovranno poi esaminare le censure mosse dalle ricorrenti riguardo alla legittimità della decisione generale n. 962/77, che dovrà via via venire analizzata sotto il profilo dell'art. 61, che costituisce la norma su cui essa si fonda, sotto il profilo delle altre disposizioni del Trattato CECA, nonché dei principi generali di diritto cui deve informarsi l'interpretazione e l'applicazione di detto Trattato, ed infine sotto il profilo del rispetto delle finalità, che costituisce il presupposto dell'esercizio dei poteri di cui la Commissione si è avvalsa nell'adottare detta decisione generale.
punto 6
Solo dopo aver valutato la legittimità della decisione generale sarà eventualmente opportuno affrontare il secondo punto, cioè l'analisi delle decisioni individuali con cui sono state irrogate le sanzioni. Per opporsi a dette decisioni, tutte le ricorrenti, appellandosi alla forza maggiore, alla legittima difesa o allo stato di necessità, hanno in realtà invocato cause di giustificazione di cui si dovrà vagliare la portata in diritto comunitario e la possibilità di ammetterle per quel che riguarda l'osservanza dei prezzi minimi. Si dovrà poi stabilire se le ricorrenti potessero lecitamente avvalersi della facoltà di allinearsi sui prezzi dei concorrenti. Solo al termine di queste analisi, sarà possibile vagliare l'entità delle ammende la cui irrogazione ha provocato i presenti ricorsi.
SENTENZA › In diritto › Capitolo introduttivo › La ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità della decisione generale n. 962/77 e i mezzi ed argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno di detta eccezione
punto 7
È opportuno distinguere due argomenti svolti dalla Commissione per eccepire l'irricevibilità dell'impugnazione per illegittimità della decisione generale n. 962/77 da parte di tutte le ricorrenti. Il primo, che costituisce un'eccezione generale d'irricevibilità, è stato svolto nelle conclusioni scritte della Commissione e riguarda solo la cause Antonio Stefana (226/78), Acciaieria di Darfo (227/78), Sider Camuña (228/78) e Feralpi (264/78). Il secondo invece riguarda tutte le cause in cui la Commissione, richiamandosi al suo potere discrezionale, contesta la ricevibilità di mezzi che implicherebbero per la Corte la valutazione della situazione derivante da fatti o circostanze economiche. Pur se questo argomento non si risolve in conclusioni formali, il punto che esso tocca va esaminato d'ufficio, in quanto riguarda la competenza stessa della Corte! È necessario esaminare separatamente e successivamente i due aspetti della difesa della Commissione.
punto 8
Si deve osservare che il primo argomento della Commissione si risolve nel sostenere che le ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione generale ha leso in modo specifico e diretto interessi individuali e non possono quindi contestare la legittimità di detta decisione generale per mancanza d'interesse.
punto 9
È essenziale distinguere, da un lato, l'interesse ad impugnare una decisione individuale e, dall'altro, l'interesse a dedurre, contemporaneamente, l'illegittimità della decisione generale che rappresenta il fondamento giuridico della decisione individuale. E fuor di dubbio che le ricorrenti hanno facoltà d'impugnare, nella legittimità e nel merito, a norma dell'art. 36, 2o comma, del Trattato CECA, le decisioni individuali con cui s'irrogano sanzioni pecuniarie nei loro confronti. D'altro canto, in base al terzo comma dello stesso articolo esse possono dedurre, a sostegno di detto ricorso, l'illegittimità delle decisioni generali la cui inosservanza viene loro addebitata; cio è ammesso però solo «alle condizioni previste al primo capoverso dell'art. 33», cioè, in primo luogo, nell'ambito del ricorso per illegittimità e se la parte dimostra il suo interesse ad agire. Le ricorrenti, avendo dedotto la violazione di forme essenziali, la violazione della legge e lo sviamento di potere, possono quindi agire in questo senso, in quanto la loro eccezione d'illegittimità si fonda chiaramente su mezzi relativi alla legittimità della decisione generale, e questa via è loro aperta grazie al combinato disposto degli artt. 36 e 33. Inoltre non si può contestare che le ricorrenti abbiano interesse ad agire, poiché dall'applicazione della decisione generale controversa, sulla quale si fondano le decisioni irroganti sanzioni pecuniarie può scaturire una lesione dei loro interessi. Su questo primo punto l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione va quindi respinta.
punto 10
In secondo luogo, il richiamo fatto nell'art. 36 all'art. 33, 1o comma, riguarda pure e soprattutto la seconda frase di quest'ultima disposizione, secondo la quale «l'esame della Corte non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa all'Alta Autorità di aver commesso uno sviamento di potere o di aver misconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione».
punto 11
La prima parte della seconda frase dell'art. 33 pone quindi limiti al sindacato che la Corte può esercitare, nell'ambito dell'esame della legittimità, sulle scelte di politica economica operate dalla Commissione; la seconda parte sopprime detti limiti a condizione che il ricorrente deduca il misconoscimento palese del Trattato o lo sviamento di potere. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 21 marzo 1955, causa 6/54, Regno dei Paesi Bassi e/ Alta Autorità, 1954-1955, pag. 226), «a tal fine l'art. 33 non esige che, nel denunciare il vizio, il ricorrente fornisca preventivamente una prova piena della sua sussistenza, dalla'quale del resto conseguirebbe senz'altro l'annullamento della decisione per violazione del Trattato». È quindi necessario e sufficiente, per la ricevibilità degli argomenti destinati ad orientare l'esame della Corte sulla valutazione della situazione derivante dai fatti e dalle circostanze economiche di una fattispecie, che le censure di misconoscimento patente o di sviamento di potere siano corredate da indizi pertinenti; il porre ulteriori condizioni equivarrebbe a confondere la ricevibilità di un argomento con la sua pertinenza sostanziale; un'interpretazione più generosa, secondo cui la semplice deduzione di uno dei mezzi citati besterebbe a consentire alla Corte di estendere il suo sindacato alla valutazione economica, svilirebbe questo mezzo ad una pura clausola di stile.
punto 12
Nel caso presente, gli argomenti svolti nel corso della fase scritta e della fase orale hanno messo in luce la difficoltà della controversia in misura sufficiente a far ammettere che le censure formulate sono corroborate da indizi pertinenti prima facie. Questa constatazione basta a far ammettere, su questo punto, la ricevibilità dei ricorsi.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA
punto 13
La decisione n. 962/77 è stata adottata in base all'art. 61 del Trattato; detto articolo risulta correttamente applicato se sono stati osservati i requisiti di forma e di sostanza che verranno esaminati man mano.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 1 — L'osservanza dei requisiti di forma prescritti per l'adozione di un provvedimento che rientra nella sfera dell'art. 61
punto 14
La decisione di imporre prezzi minimi all'interno del mercato comune, che la Commissione ha facoltà di adottare, è soggetta a vari tipi di requisiti di forma. Detta decisione deve anzitutto possedere i requisiti generali prescritti, per quanto concerne la forma di qualsiasi decisione adottata in base al Trattato CECA, dagli artt. 5 e 15 di detto Trattato. In secondo luogo lo stesso art. 61 prescrive requisiti specifici cui deve uniformarsi la motivazione delle decisioni che detto articolo contempla. Infine l'art. 61 contempla alcune speciali formalità di cui prescrive l'osservanza. Queste tre categorie di requisiti saranno esaminate, rispettivamente, nei tre paragrafi successivi.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 1 — L'osservanza dei requisiti di forma prescritti per l'adozione di un provvedimento che rientra nella sfera dell'art. 61 › § 1 — îl rispetto dei requisiti generali di forma (artt..5 e 15 del Trattato)
punto 15
A norma degli artt. 5 e 15 del Trattato CECA, la Comunità deve rendere noti i motivi della sua azione e le decisioni della Commissione vanno motivate e devono fare riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti.
punto 16
Alcune ricorrenti sostengono che la motivazione rappresenta un requisito essenziale, specie allorché si tratti di un atto normativo che implica l'esercizio di un potere discrezionale. Orbene, secondo dette ricorrenti, la motivazione della decisione n. 962/77 «travisa» i fatti, è «incompleta e insufficiente», ed è in contrasto con le finalità del Trattato. Detta decisione sarebbe fondata su alcune affermazioni non corroborate da prove, che non tengono conto dela situazione economica né delle condizioni di produzione delle ricorrenti. Infine, la Commissione non avrebbe ricordato che il Comitato consultivo ha fatto richiamo all'art. 54, e non all'art. 61, per risolvere la crisi.
punto 17
La Commissione respinge questo argomento ricordando che, tramite i «considerandi» della decisione, la motivazione sottolinea che la siderurgia incontrava serie difficoltà da anni e che il settore del tondo per cemento attraversava un periodo ancor più critico di quello del settore siderurgico in generale.
punto 18
E certo che le disposizioni generali degli artt. 5 e 15 del Trattato impongono alla Commissione obblighi di cui non è però precisata né la forma né la portata. La loro ragionevole interpretazione, per quel che riguarda l'adozione di atti di portata gererale, induce a concludere che la Commissione è tenuta a menzionare, nella motivazione delle sue decisioni, la situazione globale che l'ha indotta ad adottarle e le finalità generali che essa intende perseguire.
punto 19
Pertanto, non si può pretendere che la Commissione specifichi i vari fatti, numerosi e complessi, in base ai quali è stata adottata la decisione, né, a maggior ragione, che essa ne fornisca una valutazione più o meno completa e confuti i pareri espressi dagli organi consultivi.
punto 20
La motivazione della decisione n. 962/77 è conforme a quanto prescritto dagli artt. 5 e 15 del Trattato CECA.
punto 21
Essa infatti constata anzitutto lo stato di crisi della industria siderurgica e le sue ripercussioni sui prezzi, ricorda poi l'insuccesso della pianificazione volontaria delle forniture nel settore dei tondi per cemento e sottolinea le difficoltà particolari incontrate dal mercato di questo prodotto.
punto 22
La censura relativa alla omessa menzione della situazione economica e delle condizioni di produzione delle imprese bresciane va quindi disattesa, tenuto conto del fatto che la Commissione ha considerato la situazione globale dell'industria comunitaria del settore, in ragione del carattere generale della decisione.
punto 23
Quanto all'argomento specifico relativo al fatto che la consultazione del Comitato consultivo si è svolta nell'ambito dell'art. 54, relativo al finanziamento comunitario dei programmi d'investimento delle imprese, e non nell'ambito del'art. 61, esso è fondato su una risoluzione del 17 marzo 1977 di detto Comitato, e non tiene conto della seduta successiva del 19 aprile 1977, durante la quale il Comitato consultivo si è pronunziato a favore dell'istituzione dei prezzi minimi per i tondi per cemento. Nell'ultimo considerando della decisione si fa peraltro menzione della consultazione del Consiglio nonché degli studi effettuati in collaborazione con le imprese.
punto 24
Da quanto precede risulta che la decisione n. 962/77 ha una motivazione forse succinta, comunque giuridicamente sufficiente per una decisione generale, e che gli artt. 5 e 15 del Trattato sono stati rispettati.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 1 — L'osservanza dei requisiti di forma prescritti per l'adozione di un provvedimento che rientra nella sfera dell'art. 61 › §2 — L'osservanza dei requisiti specifici di motivazione di cui al'art. 61
punto 25
L'art. 61 dispone che la Commissione può adottare prezzi minimi all'interno del mercato comune solo qualora ravvisi l'esistenza o l'imminenza di una crisi manifesta e la necessità di siffatta decisione per conseguire gli scopi indicati all'art. 3. Esso stabilisce peraltro che, nel fissare i prezzi, la Commissione deve tener conto della necessità di garantire la capacità concorrenziale sia delle industrie del carbone e dell'acciaio sia delle industrie utilizzatrici, secondo i principi definiti all'art. 3, leu. e). Dette disposizioni dell'art. 61 stabiliscono le condizioni sostanziali che deve soddisfare la decisione con cui si fissano i prezzi minimi. È evidente tuttavia che esse implicano che nella motivazione delle decisioni si debba far menzione della loro esistenza, onde consentire per l'appunto il sindacato giurisdizionale del merito.
punto 26
La motivazione di una decisione con cui si fissano i prezzi minimi deve perciò menzionare e giustificare brevemente
l'esistenza o l'imminenza di una crisi manifesta,
la necessità della decisione per conseguire gli scopi di cui all'art. 3,
la salvaguardia della capacità concorrenziale delle imprese produttrici o utilizzatrici nella determinazione dei prezzi.
punto 27
Le ricorrenti, negando che sussistessero le condizioni sostanziali (punto che sarà esaminato in seguito), hanno sottolineato la presunta carenza della relativa motivazione. È quindi opportuno esaminarla.
punto 28
L'esistenza di una crisi manifesta è menzionata nel primo considerando della decisione, ove la Commissione constata che la siderurgia incontra da vari anni gravi difficoltà. È inoltre precisato che l'offerta supera notevolmente la domanda, che la quota di mercato coperta dalle importazioni è notevolmente aumentata e che i prezzi sono scesi a livelli molto inferiori ai costi di produzione. L'indicazione di questi tre aspetti della crisi è sufficiente a tratteggiarne le particolarità e quindi a definirla in modo adeguato per quel che riguarda la motivazione.
punto 29
La necessità della decisione per conseguire gli scopi di cui all'art. 3 è dichiarata nel quarto considerando, in base ai motivi esposti nel secondo e nel terzo considerando, cioè i precedenti tentativi della Commissione, che ha fatto appello all'autodisciplina delle imprese, il loro insuccesso e il conseguente aggravamento della crisi del mercato dei tondi per cemento ed il peggioramento della situazione finanziaria delle imprese. Questa illustrazione della necessità della decisione basta a fornire una motivazione coerente su questo punto.
punto 30
Infine, quanto alla determinazione dei prezzi, la salvaguardia della capacità concorrenziale delle imprese produttrici ed utilizzatrici è menzionata al sesto considerando, che rispecchia la preoccupazione di conservare la «flessibilità del mercato» scegliendo come prezzi minimi dei prezzi di base al punto di parità, ed infine al decimo considerando, in cui si precisa che le imprese hanno facoltà di pubblicare prezzi di base superiori ai prezzi minimi fissati. Risulta, d'altro canto, a contrario dall'undicesimo considerando che sussiste la facoltà di allineamento sui prezzi comunitari più favorevoli, sempreché questi siano conformi alla decisione sui prezzi minimi. Su questo punto la motivazione, pur se indubbiamente avrebbe potuto essere più esplicita, è cionondimeno sufficiente.
punto 31
I requisiti specifici di motivazione di cui all'art. 61 sono quindi stati adeguatamente rispettati.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 1 — L'osservanza dei requisiti di forma prescritti per l'adozione di un provvedimento che rientra nella sfera dell'art. 61 › §3 — L'osservanza dei particolari requisiti formali stabiliti dall'art. 61
paragrafo 4
36 1) Le ricorrenti italiane sostengono che la Commissione non ha proceduto a studi preliminari accurati, che avrebbero consentito, in particolare, di rilevare che il 50 % del settore del tondo per cemento non era in crisi; comunque, se sono stati effettuati degli studi, esse non sono state invitate a collaborarvi.
paragrafo 8
39 2) Il 19 aprile 1977 il Comitato consultivo venne interpellato sia sull'opportunità di istituire prezzi minimi per i tondi per cemento all'interno del mercato comune, sia sul livello di detti prezzi (doc. n. A/1730/77 f.) ed in quell'occasione emerse dalla discussione un ampio consenso sulla necessità di adottare un provvedimento in questo senso; i soli ad opporsi furono i produttori tedeschi e gli utilizzatori.
paragrafo 9
40 3) Il Consiglio, consultato sulle stesse questioni, approvò detto provvedimento all'unanimità.
punto 32
Per l'emanazione di decisioni relative all'istituzione di regimi di prezzi implicanti la sospensione temporanea dell'efficacia delle norme ordinarie che disciplinano il mercato comune carbosiderurgico, l'art. 61 prescrive forme intese a garantire che siffatti provvedimenti vengano adottati secondo criteri di circospezione e di prudenza; tali forme vanno considerate sostanziali e pertanto la Corte deve accertarne l'osservanza.
punto 33
L'art. 61 prescrive anzitutto che le decisioni con cui la Commissione fissa prezzi minimi vengano adottate:
1 — in base a studi compiuti in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese, conformemente agli artt. 46, 1o comma, e 48, 3o comma;
2 — previa consultazione del Comitato consultivo;
3 — previa consultazione del Consiglio,
sia sull'opportunità del provvedimento sia sul livello di prezzi che esso determina.
punto 34
La Corte ha rilevato in precedenza che era stata fatta menzione, nell'ultimo considerando della decisione n. 962/77, degli studi e delle consultazioni di cui trattasi. Secondo le ricorrenti, vi è stata tuttavia violazione delle forme sostanziali in quanto detti studi e dette consultazioni non sono stati effettuati con cura sufficiente.
punto 36
La Commissione fa rilevare che, a norma delle disposizioni del Trattato CECA, ed in particolare degli artt. 46 e 48, essa effettua studi permanenti sull'andamento dei mercati e sulle tendenze dei prezzi e che le imprese sono tenute a farle pervenire periodicamente informazioni circa la modifica dei loro listini e il volume delle loro importazioni e delle loro esportazioni. Inoltre, dal 1975 essa ha effettuato studi specifici in materia di prezzi; in particolare, in una comunicazione del 2 maggio 1975 indirizzata a tutte le imprese produttrici di acciaio (GU n. C 100, pag. 1), la Commissione, richiamandosi al calo dei prezzi dei prodotti siderurgici nella Comunità e alle sue ripercussioni sull'occupazione, rendeva noto che avrebbe intensificato i suoi controlli sull'osservanza delle norme del Trattato in materia di prezzi ed avrebbe seguito con attenzione l'andamento delle importazioni d'acciaio nella Comunità e la loro incidenza sul livello dei prezzi. Inoltre la Commissione ricorda la sua decisione 16 maggio 1975, n. 1272 (GU n. L 130, pag. 7), relativa all'obbligo, per le imprese dell'industria siderurgica, di dichiarare mensilmente la loro produzione di acciaio grezzo effettiva, stimata o prevista, la sua decisione 17 luglio 1975, n. 1870 (GU n. L 190, pag. 26), relativa all'obbligo, per le imprese dell'industria dell'acciaio, di dichiarare determinati dati sull'occupazione (personale iscritto, assunzioni, licenziamenti, misure di riduzione della durata del lavoro), infine la sua decisione 8 dicembre 1976, n. 3017 (GU n. L 344, pag. 24), relativa all'obbligo, per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio, di dichiarare mensilmente e al più presto taluni dati concernenti le forniture dei loro principali prodotti, tra i quali i tondi per cemento, effettuate sul mercato comune nonché le loro esportazioni nei paesi terzi. In materia di prezzi, la Commissione aveva previsto l'istituzione di un sistema di prezzi minimi e nella seduta del 19 gennaio 1976 la maggioranza dei membri del Comitato consultivo giudicò opportuno tale provvedimento (doc. n. A/430/76 F); vista detta votazione, all'inizio del 1976, e constatato pure un breve miglioramento della congiuntura, la Commissione non insistette su questa via e ritenne che si sarebbero potuti ottenere risultati soddisfacenti mediante interventi non coercitivi, orientando la produzione e la politica dei prezzi mediante impegni volontariamente assunti nell'ambito dei programmi di previsione. Nell'ambito di questa scelta economica, la Commissione pubblicò una comunicazione d'indole generale (GU n. C 303 del 23. 12. 1976, pag. 3) che descriveva le linee d'azione che essa intendeva seguire. Questa comunicazione trattava tutti gli aspetti del problema: analisi e sorveglianza del mercato, investimenti, provvedimenti di crisi specifici in materia di produzione e di prezzi, relazioni tra la Comunità e i paesi terzi sul mercato dell'acciaio, problemi sociali e regionali. Questa comunicazione fu seguita da un'altra, emessa in base all'art. 46 del Trattato CECA (GU n. C 304, del 24. 12. 1976, pag. 5), nella quale, dopo aver ricordato ch'essa aveva fatto.— nel programma di previsione per il primo trimestre 1977 — previsioni relativamente alle forniture suddivise in sei categorie di prodotti, tra i quali i tondi per cemento, la Commissione annunciava la sua intenzione di effettuare previsioni dettagliate relative alle forniture di detti prodotti sul mercato comunitario, suddividendole per impresa o gruppo di imprese; ogni impresa ed ogni gruppo di imprese sarebbero stati invitati ad assumere l'impegno «individuale e confidenziale» di limitare le proprie forniture ai quantitativi che sarebbero stati loro indicati.
punto 37
Si desume da questa esposizione sull'azione della Commissione precedente alla decisione n. 962/77 che le imprese siderurgiche non potevano ignorare i provvedimenti specifici che la Commissione intendeva adottare e che, così informate, esse avrebbero potuto, sia individualmente sia tramite le loro associazioni di categoria, presentare le loro proposte.
punto 38
Infine, l'associazione dei produttori bresciani, che riunisce 40-50 imprese, venne invitata più volte a partecipare a riunioni di lavoro preparatorie cui presenziarono due suoi rappresentanti, ed in particolare a quella che si svolse il 25 marzo 1977, durante la quale venne discusso un documento relativo ai costi di produzione delle imprese, ai problemi dei listini, alle finalità perseguite, alle modalità di calcolo dei prezzi.
punto 41
Inoltre, il Parlamento europeo votò una risoluzione che appoggiava l'orientamento assunto dalla Commissione per superare la crisi dell'industria siderurgica europea (GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 56).
punto 42
Risulta dalle considerazioni che precedono che la Commissione ha osservato i requisiti di forma prescrittile dal Trattato e che non è stata violata nessuna formalità indispensabile alla validità del provvedimento.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 2 — L'osservanza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 61
punto 43
Per stabilire prezzi minimi è necessario che la Commissione 1) ravvisi l'esistenza o l'imminenza di una crisi manifesta, 2) ravvisi la necessità di adottare siffatta decisione per conseguire gli scopi di cui all'art. 3, e 3) tenga conto della necessità di garantire la capacità concorrenziale delle industrie dell'acciaio nonché delle industrie utilizzatrici secondo i principi definiti all'art. 3, lett. c).
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 2 — L'osservanza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 61 › § 1 — L'esistenza o l'imminenza di una crisi manifesta
punto 44
Le ricorrenti italiane affermano che le piccole e medie imprese che fabbricano tondi per cemento non erano in crisi all'inizio del 1977, grazie alla loro struttura, alla loro specializzazione, alla loro tecnica.
punto 45
Le stesse ricorrenti sostengono che, nel valutare se vi fosse «crisi», si doveva tener conto non solo delle difficoltà in cui versavano i grandi complessi siderurgici del nord, ma anche della sana situazione regnante in più di un terzo del settore dei tondi per cemento. Esse dichiarano che questo stato di cose era la conseguenza del gioco della libera concorrenza, da cui traevano vantaggio le imprese d'avanguardia grazie, in particolare, al livello tecnologico da esse raggiunto, ma non si trattava di uno stato di crisi.
punto 46
La Commissione, dal canto suo, analizza anzitutto la situazione dell'intera industria siderurgica comunitaria.
punto 47
In considerazione di detta situazione economica e degli studi effettuati, tenendo conto della recessione della produzione dei tondi per cemento in tutta la Comunità e traendo la conclusione che la siderurgia si dibatteva da anni in gravi difficoltà, che avevano comportato la perdita di 50000 posti di lavoro tra il luglio 1975 e la fine del 1977, che l'offerta superava sistematicamente la domanda, che la parte di mercato assorbita dalle importazioni era notevolmente aumentata, che i prezzi erano calati a livelli di molto inferiori ai costi di produzione, la Commissione ha logicamente ravvisato l'esistenza di una crisi manifesta della produzione.
punto 48
La Corte rileva che, in sostanza, nei ricorsi delle imprese italiane la decisione n. 962/77 è valutata esclusivamente sotto il profilo della situazione delle miniacciaierie italiane.
punto 49
Indubbiamente la Commissione, a norma dell'art. 3 del Trattato, è tenuta ad agire nell'interesse comune, ma ciò non significa che essa debba agire nell'interesse di tutti gli amministrati senza eccezione, giacché il suo compito non implica l'obbligo di agire solo a condizione di non ledere alcun interesse. Al contrario, essa deve agire valutando i vari interessi ed evitando conseguenze dannose, sempreché la decisione da adottare consenta ragionevolmente di farlo. La Commissione può, nell'interesse comune, avvalersi del suo potere di decisione come lo richiede la situazione, anche a danno di taluni interessi particolari.
punto 50
Di conseguenza la Commissione, ravvisando nella rottura dell'equilibrio tra la produzione e il consumo dei tondi per cemento uno stato di crisi manifesta, rilevando che le imprese tedesche hanno confermato questo modo di vedere, che le imprese italiane, che lo contestavano, non hanno potuto dimostrare in modo convincente l'esattezza del loro punto di vista, non ha fondato la sua decisione su fatti o circostanze economiche materialmente inesatti, né su un errore di diritto, né su una valutazione manifestamente erronea. Vi erano perciò validi motivi per ammettere l'esistenza di una crisi manifesta.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 2 — L'osservanza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 61 › § 2 — L'osservanza dell'art. 3 del Trattato
punto 51
Le ricorrenti hanno insistito sul fatto che, a loro giudizio, la Commissione ha misconosciuto simultaneamente e cumulativamente tutte le finalità indicate dall'art. 3, lettere a)-g), ed in particolare l'instaurazione dei prezzi più bassi, di cui alla leu. e), finalità incompatibile con la fissazione di prezzi minimi. La decisione n. 962/77, esse aggiungono, è un provvedimento protezionistico che ostacola il progresso economico, poiché la Commissione impone di praticare prezzi superiori per venire incontro alle imprese che hanno costi di produzione più alti.
punto 52
Le ricorrenti, esigendo il rispetto simultaneo di quasi tutte le finalità contemplate dall'art. 3, avanzano una pretesa eccessiva e contraddittoria.
punto 53
Nelle sentenze 13 giugno 1958 (causa 9/56, Meroni & Co. ci Alta Autorità, Race. pag. 40) e 21 giugno 1958 (causa 8/57, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges cl Alta Autorità, Race. pag. 239) la Corte ha rilevato che l'art. 3 contempla ben otto diverse finalità che non è certo si possano tutte perseguire simultaneamente e integralmente in qualsiasi circostanza.
punto 54
Essa ne ha desunto che, nel perseguire gli scopi di cui all'art. 3 del Trattato, la Commissione deve sempre conciliare le eventuali contraddizioni tra le singole finalità e, ogniqualvolta dette contraddizioni si manifestino, deve concedere all'uno o all'altro degli obiettivi dell'art. 3 la preminenza che le sembri imposta dai fatti e dalle circostanze economiche in base ai quali emana le sue decisioni.
punto 55
Se in una situazione normale di mercato è necessario giungere a un compromesso tra le varie finalità, ciò vale ancor più in una situazione di crisi, che giustifica l'adozione di provvedimenti eccezionali che derogano alle norme ordinarie concernenti il funzionamento del mercato comune dell'acciaio ed implicano manifestamente l'inosservanza di determinate finalità di cui all'art. 3, foss'anche solo quella di cui al punto e), ove si prescrive di vegliare all'instaurazione dei prezzi più bassi.
punto 56
In forza del suo potere discrezionale la Commissione si è prefissa tre obiettivi:
consentire alle imprese di acquisire un minimo di risorse finanziarie onde procedere alle ristrutturazioni necessarie, in conformità all'art. 3, leu. e);
conservare il livello dell'occupazione per non peggiorare le condizioni di vita e di lavoro della manodopera, a norma dell'art. 3, lett. e);
a lunga scadenza, mantenere una capacità produttiva sufficiente, in applicazione dell'art. 3, lett. a);
tali obiettivi le sono parsi giustificati dall'interesse comune delle imprese del settore interessato, tenuto conto delle circostanze economiche del momento. Spettava perciò alla Commissione, dato lo stato di crisi dell'industria dei tondi per cemento, prendere in considerazione, nell'ambito dei meccanismi decisionali istituiti per l'attuazione di una politica siderurgica destinata a far fronte ad una situazione di crisi manifesta, le finalità che stimava idonee alla realizzazione di un programma sociale e strutturale proporzionato all'entità dei problemi che essa doveva affrontare.
punto 57
Tutte queste considerazioni portano a concludere che esistono indizi sufficienti per affermare che — nelle circostanze della fattispecie, al momento in cui è stata adottata la decisione — il provvedimento ha rispettato le finalità di cui all'art. 3 che corrispondevano alla politica economica e sociale prescelta dalla Commissione.
punto 58
Affinché la decisione che si intende emanare sia legittima, è inoltre necessario che la Commissione ravvisi la necessità di adottarla onde conseguire gli scopi indicati dall'art. 3.
punto 59
La politica anticrisi nel settore siderurgico si impernia sul principio fondamentale della solidarietà tra le varie imprese, enunciato nel preambolo del Trattato CECA e concretato in particolare in vari articoli, come l'art. 3 (prevalenza dell'interesse comune, che presuppone il dovere di solidarietà), gli artt. 49 e segg. (sistema di finanziamento della Comunità fondato sul prelievo), l'art 55, n. 2 (sfruttamento comune dei risultati della ricerca in campo tecnico e sociale), l'art. 56 (aiuti per la riconversione e il riadattamento), l'art. 53 (instaurazione di apparati finanziari).
punto 60
E in base a questo principio che la Commissione aveva inteso adottare provvedimenti non vincolanti destinati a raggiungere un miglior equilibrio tra offerta e domanda di prodotti siderurgici; tali provvedimenti — come si è detto — si fondavano fra l'altro sull'impegno delle imprese siderurgiche comunitarie di rispettare i programmi di fornitura stabiliti dalla Commissione e comunicati ad ogni impresa o gruppo di imprese. Tuttavia, mentre per gli altri prodotti laminati l'impegno ad autoridurre la produzione si estendeva al 90 % della quantità stabilita dalla Commissione, nel settore del tondo per cemento gli impegni volontari riguardavano solo il 50 % della produzione, quota nettamente insufficiente a consentire alle categoria il miglioramento auspicato. Ne conseguiva un peggioramento accentuato del mercato del tondo per cemento. Così, la necessità di un sistema obbligatorio di prezzi per i tondi per cemento era dimostrata dall'insuccesso del sistema degli impegni ad autoridurre la produzione, mentre per gli altri laminati la Commissione pubblicava prezzi orientativi (GU n. L 114 del 5 maggio 1977, pag. 18).
punto 61
Alcune ricorrenti, ed in particolare la Rumi (causa 263/78), ritengono che la Commissione abbia effettuato una valutazione erronea della situazione economica, che equivale ad un misconoscimento palese delle norme del Trattato, instaurando un sistema di prezzi minimi, mentre «avrebbe dovuto ricorrere all'art. 58 del Trattato e instaurare un regime di “quote di produzione” con tutti i conseguenti provvedimenti».
punto 62
Per disattendere questa censura di mancato intervento diretto nel settore della produzione, è sufficiente osservare che l'art. 58 subordina l'istituzione di un regime obbligatorio di quote alla constatazione che i provvedimenti indicati nell'art. 57 non consentono di far fronte alla crisi. Ora, questi provvedimenti indiretti comprendono gli interventi in materia di prezzi contemplati dal Trattato, e dunque l'instaurazione di un regime di prezzi minimi in base all'art. 61, lett. b).
punto 63
Pertanto, senza dover ricordare che la Commissione dispone, in questo campo, di un ampio potere discrezionale di scelta economica il cui esercizio può essere sindacato solo se essa abbia commesso uno sviamento di potere o misconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato, è sufficiente osservare, per dichiarare questo mezzo infondato, che la Commissione avrebbe dovuto istituire un regime di quote di produzione solo se si fosse trovata nella reale impossibilità di far fronte alla crisi ricorrendo, fra l'altro, ad interventi in materia di prezzi.
punto 64
Di conseguenza, contrapponendo gli svantaggi del sistema dei prezzi minimi alla necessità del provvedimento emanato per conseguire i vari obiettivi dell'art. 3, ne risulta che la Commissione non ha sconfinato dal suo potere discrezionale scegliendo il sistema che essa ha adottato.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo I — Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA › Sezione 2 — L'osservanza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 61 › §3 — Il livello dei prezzi in relazione all'osservanza dell'ultima parte dell'art. 61 del Trattato
punto 65
L'ultimo requisito per la legittimità di una decisione in materia di prezzi minimi riguarda la determinazione del loro livello.
punto 66
L'art. 61 stabilisce, al penultimo comma, che «nella fissazione dei prezzi, l'Alta Autorità deve tener conto della necessità d'assicurare la capacità di concorrenza sia delle industrie del carbone o dell'acciaio sia delle industrie consumatrici, secondo i principi definiti all'art. 3, capoverso e)», il quale prescrive, oltre che di vigilare affinché si stabiliscano i prezzi più bassi, di consentire alle imprese di effettuare gli ammortamenti necessari e di riservare ai capitali investiti possibilità normali di rimunerazione.
punto 67
Al fine di consentire il risanamento della situazione finanziaria delle imprese nel settore in crisi e di rispettare le finalità dell'art. 61, la Commissione ha ritenuto che
a) i prezzi minimi dovessero essere superiori ai prezzi di mercato, ma fissati ad un livello tale da evitare distorsioni di concorrenza a favore della siderurgia e a danno di altri settori economici, che tenesse conto delle finalità generali della politica economica ed in particolare degli interessi delle imprese utilizzatrici di acciaio e della loro situazione sul piano della concorrenza e che evitasse di perturbare le esportazioni e le importazioni;
b) fosse necessario tener conto dei costi di produzione, che variano sensibilmente a seconda delle tecniche di lavorazione impiegate dalle varie imprese, metà delle quali faceva uso di minerale di ferro il cui prezzo, tra il 1975 e il 1977, era aumentato, a seconda degli Stati membri, dall'8 al 35 %, mentre l'altra metà usava rottame che, a seconda degli Stati membri, aveva subito una diminuzione di prezzo variante dal 37 al 47 %.
punto 68
Date le finalità da perseguire e dato che il principale fattore su cui agire era il settore dei prezzi, unico elemento su cui praticamente si opera la concorrenza — nel settore dei tondi per cemento le differenze qualitative sono praticamente insignificanti — è parso logico alla Commissione fissare i prezzi minimi ad un livello superiore ai prezzi più bassi, varianti da 165 a 180 UCE (imprese bresciane), ma inferiore ai prezzi più alti, 253 UCE (imprese danesi).
punto 69
Per determinarlo in un modo esatto, la Commissione ha calcolato, alla data del 25 aprile 1977, i prezzi di base per tonnellata ed ha deciso di fissare il prezzo minimo obbligatorio nell'equivalente in moneta nazionale di 198 UCE per le barre lisce e di 205 UCE per le barre ad aderenza migliorata.
punto 70
Le ricorrenti criticano il metodo della media aritmetica seguito per stabilire i prezzi minimi; esse ritengono che, per essere conforme all'art. 3, lett. c), del Trattato, il prezzo minimo avrebbe dovuto esser stabilito sulla base del prezzo remunerativo minimo delle imprese comunitarie, prezzo corrispondente al punto d'incontro fra la domanda e l'offerta e rispondente ai criteri di cui all'art. 3 in materia di ammortamenti e di rimunerazione dei capitali. In realtà, esse sostengono, i prezzi minimi fissati dalla Commissione favoriscono «le imprese di minore competitività o extramarginali» ed introducono nel sistema «un'inconcepibile forma di dirigistico protezionismo», mentre la funzione propria dei prezzi minimi è d'impedire le vendite a prezzo indiscriminatamente basso e di limitare il rischio delle pericolose vendite degli speculatori disposti al dumping.
punto 71
Quanto a queste critiche, si deve osservare che il metodo della fissazione del livello dei prezzi si ispira a criteri discrezionali e tecnici, che si informano al principio di solidarietà, al rispetto dei principi di cui all'art. 61, penultimo comma, e all'osservanza delle formalità consistenti nella consultazione del Comitato consultivo e del Consiglio.
punto 72
La Corte può solo sindacare la scelta della Commissione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36, allorché la valutazione economica lasci trasparire una violazione manifesta della norma giuridica e, nella fattispecie, può controllare se il livello dei prezzi prescelto impedisse il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
punto 73
In realtà, poiché l'entità dei costi di produzione variava notevolmente all'interno della Comunità, il livello dei prezzi minimi non poteva venir determinato in base ai costi delle imprese che avevano la maggior produttività, poiché questo modo di procedere avrebbe reso inutile il ricorso ai prezzi minimi, dati le finalità che loro sono attribuite dal Trattato ed il regime instaurato dalla decisione n. 962/77.
punto 74
Per quel che riguarda la necessità della conservazione della capacità concorrenziale delle imprese siderurgiche, si può osservare che solo le imprese bresciane avevano prezzi di listino inferiori ai prezzi minimi, mentre i loro concorrenti avevano prezzi di listino superiori ai prezzi minimi prescritti. Le imprese bresciane, praticando scrupolosamente i prezzi minimi, sarebbero comunque ancora state in grado di vendere a prezzi inferiori o, quanto meno, uguali ai prezzi praticati dai loro concorrenti toccati dalla crisi; d'altro canto, il. sistema dei prezzi minimi non ha provocato distorsioni notevoli nelle correnti commerciali tradizionali rispetto al volume globale degli scambi di detti prodotti.
punto 75
Quanto alle industrie utilizzatrici, la cui capacità industriale va pure garantita, non solo queste avevano dato il loro assenso nell'ambito del Comitato consultivo al sistema istituito ma, poiché il livello dei prezzi minimi risulta inferiore ai prezzi giapponesi e americani, i loro interessi non sono stati lesi.
punto 76
Infine, quanto alla funzione che la ricorrente AFIM (causa 226/78) attribuisce ai prezzi minimi, cioè quella di impedire le vendite a prezzo indiscriminatamente basso, è opportuno far rilevare che così facendo essa attribuisce all'art. 61 una finalità ch'esso non ha.
punto 77
Quindi, tenuto conto del carattere complesso delle previsioni economiche richieste dalla determinazione del livello dei prezzi, risulta che la Commissione, nell'effettuare questa valutazione, ha tenuto conto dei principi enunciati dall'art. 3, lett. c), del Trattato.
punto 78
Di conseguenza, dopo quest'esame generale della valutazione della situazione risultante dai fatti o circostanze economiche che ha dato origine alla decisione n. 962/77, si deve concludere che questa decisione generale è ineccepibile sotto il profilo dell'art. 61 del Trattato CECA.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 1 — Il rispetto degli arti. 2, 4 e 5 del Trattato
punto 79
Le ricorrenti sostengono che gli artt. 2, 4 e 5 sono stati manifestamente misconosciuti dalla decisione n. 962/77. Gli artt. 2 e 5 descrivono a grandi linee la funzione che la Comunità deve svolgere e l'art. 4 stabilisce i principali divieti connessi con l'instaurazione e con la conservazione del mercato comune carbosiderurgico; orbene, la realizzazione delle finalità generali di detti articoli, cui deve tendere tutta l'azione della Comunità, sarebbe stata compromessa dalla decisione n. 962/77.
punto 80
Sostenendo questo punto di vista, le ricorrenti dimenticano che il Trattato, allorché contempla in determinati casi ben precisati interventi d'autorità, apporta delle deroghe alle norme ordinarie che disciplinano il funzionamento del mercato comune e si ispirano al principio dell'economia di mercato.
punto 81
II legislatore comunitario, contemplando la facoltà di adottare un provvedimento come quello sui prezzi minimi, ha evidentemente ammesso la possibilità di derogare provvisoriamente al regime concorrenziale, alla sola condizione che vengano rispettate le finalità di cui all'art. 3, lett. c).
punto 82
Risulta quindi che i presupposti dell'applicazione dell'art. 61 sussistono qualora la decisione generale rispetti le sole finalità armonizzate di cui all'art. 3. E vero che gli scopi fondamentali della Comunità sono stabiliti, oltre che dall'art. 3, anche dagli artt. 2, 4 e 5; tuttavia, è d'uopo sottolineare che, nei casi in cui la Commissione è autorizzata ad adottare provvedimenti eccezionali che derogano alla disciplina ordinaria del mercato, le disposizioni del Trattato in forza delle quali detti provvedimenti vengono adottati indicano in modo preciso gli articoli che devono assolutamente venire osservati dalla Commissione.
punto 83
È questo il caso, ad esempio, dell'art. 53, relativo ai sistemi finanziari autorizzati quando la Commissione ritenga che siano necessari per l'adempimento dei compiti indicati dall'art. 3 e compatibili con le disposizioni del Trattato, in particolare con l'art. 65; dell'art. 58, che concerne le quote da determinare tenendo conto dei principi sanciti dagli artt. 2, 3 e 4; dell'art. 66, relativo a determinate autorizzazioni che possono essere concesse a talune imprese a condizione di rispettare il principio enunciato all'art. 4, lett. b); dell'art. 74, che autorizza la Commissione, in caso di dumping, ad adottare ogni provvedimento conforme al Trattato e, in particolare, all'art. 3; dell'art. 95, che contempla l'ipotesi dell'adozione di decisioni o raccomandazioni non contemplate dal Trattato e che devono essere conformi ai principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 4 e 5. Risulta d'altro canto da questo elenco che gli imperativi delle disposizioni del Trattato relative ai principi e alle finalità alla cui osservanza è subordinata la validità dei provvedimenti derogatori corrispondono alla gravità delle deroghe che incidono sulle regole e sui meccanismi del normale funzionamento del mercato o sull'autonomia delle imprese.
punto 84
Da queste constatazioni risulta che la natura stessa dei provvedimenti eccezionali contemplati dal Trattato, che derogano in uno o più punti al funzionamento normale del mercato e che lo alterano più o meno profondamente, ha reso necessario subordinarli a requisiti di forma e di sostanza d'indole tassativa, che devono essere osservati molto scrupolosamente onde garantire la legittimità della decisione; tra questi requisiti sono elencati limitativamente i principi e le finalità cui devono informarsi necessariamente le modalità della decisione derogatoria, mentre gli altri principi e scopi definiti dal Trattato possono venir considerati come temporaneamente messi in disparte durante il periodo limitato in cui vige detta decisione.
punto 85
L'art. 61 — rifacendosi soltanto all'art. 3 del Trattato — va interpretato nel senso che l'osservanza delle finalità e dei principi definiti da questo articolo garantisce, di per sé sola, la legittimità delle decisioni in materia di prezzi minimi.
punto 86
Non è dunque affatto necessario analizzare nei particolari l'argomento delle ricorrenti fondato sugli artt. 2, 4 e 5, giacché l'osservanza dei principi definiti da questi articoli non costituisce una conditio sine qua non per la legittimità della decisione n. 962/77.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto
punto 87
È opportuno ricordare anzitutto che l'art. 61 ha lo scopo di consentire alla Comunità di far fronte a situazioni di crisi economica applicando il principio della solidarietà.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › § 1 — Sotto il profilo del rispetto del diritto di proprietà
punto 88
Secondo alcune ricorrenti, il regime dei prezzi minimi — se fosse stato applicato — avrebbe creato condizioni tali da privare gli imprenditori della loro azienda, in spregio del 1o protocollo addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto di proprietà.
punto 89
Come la Corte ha già sottolineato nella sentenza 14 maggio 1974 (causa 4/73, Nold, Race. 1974, pag. 491), la tutela garantita al diritto di proprietà non si può estendere alla protezione d'interessi d'indole commerciale il cui carattere aleatorio è insito nell'essenza stessa dell'attività economica. Si deve notare peraltro che nessuna impresa risulta aver cessato la sua attività a seguito dell'applicazione della decisione n. 962/77.
punto 90
Questo mezzo va dunque respinto.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › §2 — Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità
punto 91
Le ricorrenti sostengono che l'applicazione della decisione n. 962/77 ha comportato oneri eccessivi per le imprese più produttive e che i sacrifici richiesti a dette imprese erano sproporzionati perché la decisione era insufficiente e lacunosa:
insufficiente in quanto gli Stati membri hanno praticato parallelamente una politica di aiuto alle industrie siderurgiche nazionali e la Commissione ha contemporaneamente deciso di canalizzare il commercio dei tondi per cemento tramite l'Ufficio coordinamento e ripartizione ordini (UCRO), in Italia, ed inoltre ha omesso di istituire tempestivamente un sistema di controllo e di sorveglianza sull'applicazione del provvedimento, il che ha comportato, per effetto delle infrazioni commesse, l'instaurazione di prezzi di mercato inferiori ai prezzi minimi;
lacunosa nel senso che il sistema dei prezzi minimi non è stato esteso né ai commercianti né alle importazioni.
punto 92
È opportuno esaminare separatamente ognuno di questi addebiti, onde stabilire se la decisione generale sia effettivamente insufficiente o lacunosa. Solo in caso di soluzione affermativa di tale questione preliminare la Corte dovrà accertare se le lacune o insufficienze constatate siano sproporzionate.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › §2 — Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità › a) Esame delle varie censure › 1) La compatibilità del provvedimento con gli aiuti nazionali
punto 93
Secondo le ricorrenti, il fatto che, nonostante la decisione n. 962/77, alcuni Stati membri abbiano adottato provvedimenti nazionali d'aiuto a favore della loro siderurgia dimostra che questa decisione era insufficiente.
punto 94
La Commissione replica che la decisione n. 962/77 era indubbiamente necessaria, ma insufficiente per riorganizzare l'intera industria siderurgica comunitaria; quindi detta decisione, che rappresenta di per sé solo un elemento di un piano anticrisi più ampio, non osta affatto a che gli Stati membri adottino provvedimenti d'aiuto onde ristrutturare le loro siderurgie nazionali.
punto 95
Di conseguenza, l'esistenza di politiche nazionali separate non dimostra che i provvedimenti adottati tramite la decisione n. 962/77 siano insufficienti ed inadeguati rispetto alle finalità da essa perseguite; pertanto, le ricorrenti non hanno motivo di muovere questa censura.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › §2 — Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità › a) Esame delle varie censure › 2) Compatibilità del provvedimento con la canalizzazione delle vendite tramite l'UCRO
punto 96
Le ricorrenti sostengono che la Commissione, costituendo l'UCRO, ha ammesso non solo che la decisione n. 962/77 era insufficiente, ma inoltre che la costituzione di detto ente avrebbe implicato di fatto — per le imprese aderenti all'accordo istitutivo — l'abrogazione della decisione n. 962/77.
punto 97
È vero che la Commissione, mediante la decisione 28 luglio 1978 n. 78/711/CECA (GU n. L 238, pag. 28), ha autorizzato l'accordo inteso a coordinare le vendite di tondi per cemento da parte di talune imprese siderurgiche italiane, tuttavia la decisione generale vigente al momento della costituzione dell'UCRO non poteva affatto venire abrogata per effetto della creazione di detto ente.
punto 98
Le ricorrenti non hanno quindi motivo di muovere questa censura.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › §2 — Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità › a) Esame delle varie censure › 3) L'insufficienza del controllo
punto 99
Le ricorrenti tedesche e la ricorrente francese sostengono che la Commissione non ha controllato abbastanza tempestivamente il comportamento delle acciaierie — ed esse alludono soprattutto alle imprese bresciane — e che perciò non ha impedito, durante i primi mesi successivi alla decisione n. 962/77, alle imprese bresciane di vendere a prezzi inferiori ai prezzi minimi; questa libertà di azione ha provocato uno sconvolgimento dei prezzi di mercato che ha obbligato le altre imprese a violare del pari la decisione n. 962/77.
punto 100
La Commissione ricorda però, giustamente, che i primi controlli sono stati effettuati fin dal giugno 1977 e che, comunque, controlli anteriori sarebbero stati inefficaci, in quanto, secondo la prassi seguita nel settore siderurgico, il materiale venduto viene fatturato solo due mesi dopo la fornitura; inoltre, date le competenze e i mezzi di cui disponeva, essa non poteva effettuare maggiori controlli.
punto 101
In realtà, tra il giugno 1977 e il settembre 1979, la Commissione ha effettuato 181 controlli (19 dei quali nel giugno e luglio 1977) e nello stesso periodo ha inoltre esaminato 122797 certificati di conformità, esame che le ha consentito ugualmente di rilevare le infrazioni.
punto 102
Di conseguenza, nell'ambito dell'accertamento di eventuali lacune del sistema dei prezzi minimi, questa censura va disattesa; se mai potrà essere riesaminata allorché si discuterà delle esimenti invocate dalle ricorrenti.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › §2 — Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità › a) Esame delle varie censure › 4) Esclusione dei commercianti dalla sfera d'applicazione del provvedimento
punto 103
La Commissione, non estendendo ai commercianti indipendenti l'applicazione della decisone n. 962/77, avrebbe loro consentito di vendere legittimamente al di sotto dei prezzi minimi, tanto più che essi avevano a disposizione riserve equivalenti a due mesi di forniture e potevano continuare ad acquistare sul mercato esterno, giacché le importazioni non erano soggette alla disciplina sui prezzi minimi; inoltre tale prassi sarebbe stata ancora più facile per i grandi gruppi integrati in senso verticale, nei quali la società madre produttrice può vendere alla sua affiliata-distributrice ai prezzi minimi, mentre quest'ultima rivende sottocosto, al di sotto dei prezzi minimi; questo comportamento antieconomico sarebbe reso possibile dal fatto che la società madre si accolla il deficit dell'affiliata e lo compensa con le proprie vendite in attivo.
punto 104
La Commissione osserva di rimando che l'art. 61 si applica solo alle imprese ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA e pertanto riguarda solo i produttori e le loro organizzazioni di vendita; di conseguenza, per assoggettare i commercianti indipendenti al sistema dei prezzi minimi sarebbe stato necessario ricorrere all'art. 95 del Trattato, provvedimento che avrebbe potuto esser preso in considerazione solo in un secondo tempo.
punto 105
È assodato che la Commissione non ha mai contestato che i commercianti disponevano di riserve che avrebbero consentito loro di rifornire la propria clientela per due mesi al di sotto dei prezzi minimi e che l'85 % delle vendite nella Comunità si effettua tramite questo canale; essa, però, non ha dato il dovuto peso al fatto che detti intermediari avrebbero venduto una parte delle loro riserve al di sotto dei prezzi minimi.
punto 106
Per contro, la tesi della ricorrente Maximilianshütte (causa 83/79) circa la possibilità per le imprese commerciali — affiliate di produttori — di vendere al di sotto dei prezzi minimi è stata presentata solo in forma ipotetica, senza che venisse dimostrato che un solo commerciante si sia comportato in questo modo; la ricorrente ha semplicemente osservato che il solo fatto di poter effettuare tali vendite bastava a dimostrare l'insufficienza della decisione di cui trattasi: un siffatto argomento, non corroborato nemmeno da un inizio di prova, induce a disattendere il mezzo per quel che riguarda le imprese commerciali — affiliate di produttori.
punto 107
È pure assodato che, allorché il prezzo si determina come risultante del gioco della domanda e dell'offerta, un minimo spostamento della massa dell'offerta rappresenta un elemento di perturbazione non trascurabile; di conseguenza, l'esclusione dei commercianti dal sistema dei prezzi minimi ha fornito alla clientela un mezzo di pressione per agire sul livello dei prezzi e per sollecitare dai produttori prezzi inferiori ai prezzi minimi. Questa situazione ha costretto la Commissione ad estendere il sistema dei prezzi minimi ai commercianti, con decisione 28.12.1977, n. 3002 (GU n. L 352, pag. 8). Le ricorrenti hanno dunque ragione nel sostenere che il sistema istituito dalla decisione n. 962/77 presentava una lacuna in quanto non prescriveva fin dal primo momento ai commercianti indipendenti di attenersi ai prezzi minimi.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › §2 — Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità › a) Esame delle varie censure › 5) L'esclusione dal provvedimento delle importazioni dai paesi terzi sulle quali vi era la possibilità di allinearsi
punto 108
Le ricorrenti sostengono che gli acquirenti comunitari potevano, importando dai paesi terzi, acquistare lecitamente a prezzi inferiori ai prezzi minimi. Secondo le ricorrenti tedesche, i produttori italiani, approfittando del fatto che tali importazioni erano consentite, hanno venduto i loro tondi per cemento in Baviera a prezzi inferiori ai prezzi minimi, facendoli transitare per la Svizzera, manovra che ha influenzato notevolmente il livello dei prezzi in Baviera, ove non è più stato possibile vendere a prezzi minimi; inoltre, le imprese comunitarie sono rimaste, in pratica, libere di allinearsi sulle offerte provenienti dai paesi terzi e inferiori ai prezzi minimi fino al 14 maggio 1978, allorché è stata emanata la decisione n. 527/78 (GU n. L 73, pag. 16), che vietava l'allineamento sui prezzi delle merci provenienti da determinati paesi terzi.
punto 109
Nel ribattere a queste censure la Commissione ricorda anzitutto che, in questo settore, gli art. 74 e 86 del Trattato non le consentono di adottare direttamente provvedimenti che vietino le importazioni dai paesi terzi e che, nell'ambito dei suoi poteri, essa aveva adottato tre raccomandazioni il 15 aprile 1977 — cioè quindici giorni prima dell'emanazione della decisione n. 962/77 — miranti a fronteggiare le importazioni dai paesi terzi (raccomandazione n. 77/328/CECA — raccomandazione n. 77/329/CECA — raccomandazione n. 77/330/CECA; GU n. L 114, del 5 maggio 1977, pagg. 4, 6 e 15).
punto 110
Non si può quindi far carico alla Commissione di non aver cercato di frenare le importazioni dai paesi terzi. È inoltre necessario osservare che, nelle trattative con i paesi terzi, la Commissione deve sormontare difficoltà non trascurabili in quanto la CECA è prevalentemente esportatrice d'acciaio; partanto, essa deve ad un tempo garantire la continuità delle esportazioni comunitarie e tentare di arginare le importazioni nella Comunità; se avesse adottato decisioni restrittive non concordate con i paesi terzi, essa avrebbe potuto provocare da parte di questi ultimi provvedimenti di ritorsione nocivi agli interessi comunitari.
punto 111
Quanto al caso specifico delle importazioni di tondi per cemento italiani via Svizzera, la Commissione osserva innanzitutto che il volume di dette importazioni è stato eccezionalmente elevato solo nell'ottobre e nel dicembre 1977 e non tra il giugno e il settembre 1977, e inoltre che, nell'ambito dei provvedimenti adottati contro le importazioni, essa ha stipulato con la Svizzera, all'inizio del 1978, un accordo che garantiva il rispetto dei prezzi minimi per i tondi per cemento esportati da tale paese nel mercato comune.
punto 112
Risulta quindi che la Commissione, nel caso specifico e nella situazione contingente, si è avvalsa dei mezzi di cui disponeva, e che non si può farle carico di non essersi adoperata per vietare fin dal maggio 1977 dette importazioni, specie se si considera che siffatti divieti non avrebbero potuto adottarsi unilateralmente.
punto 113
Tuttavia, resta il fatto che le importazioni dai paesi terzi hanno potuto momentaneamente perturbare il mercato e soprattutto influire sui prezzi, tanto più che alcune imprese comunitarie si sono allineate sulle offerte di prezzi, inferiori ai prezzi minimi, fatte per merci provenienti dai paesi terzi, giacché queste offerte non avevano nulla di illecito.
punto 114
È opportuno ricordare che l'art. 6, n. 2, della decisione n. 962/77 era già destinato a impedire tali allineamenti sulle offerte di barre per cemento provenienti da qualsiasi paese extracomunitario, che erano «autorizzati soltanto se i prezzi franco consegna non sono inferiori a quelli indicati in un listino prezzi comunitario più favorevole»; detta disposizione vietava dunque, di fatto, di vendere al di sotto dei prezzi minimi, poiché tutti i listini comunitari dovevano contenere prezzi consoni alla decisione n. 962/77.
punto 115
Nonostante questo articolo, pare che siano stati effettuati allineamenti su quotazioni inferiori ai prezzi minimi; infatti, nel secondo considerando della decisione n. 527/78, la Commissione dichiara che l'esperienza ha dimostrato l'impossibilità di far rispettare detti prezzi minimi in quanto offerte a prezzi inferiori e relative soltanto a quantitativi ridotti potevano venir sfruttate come base per gli allineamenti, ed è quest'esperienza che ha reso necessaria la soppressione della facoltà di allineamento sulle offerte di merci provenienti da determinati paesi terzi.
punto 116
Di conseguenza, si deve ammettere che la tolleranza di fatto degli allineamenti su offerte di quantitativi ridotti di merci provenienti da paesi terzi, unita alla libertà d'importazione, va considerata come una lacuna del sistema dei prezzi minimi.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo II — IL rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti › Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto › §2 — Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità › b) Carattere sproporzionato dei sacrifici imposti, tenuto conto delle lacune constatate
punto 117
È opportuno esaminare ora se, tenuto conto delle lacune constatate, gli obblighi imposti alle imprese abbiano comportato per le ricorrenti oneri eccessivi ed incompatibili col principio della proporzionalità. A quanto espongono le ricorrenti su questo punto, la Commissione ribatte che la validità di una decisione generale non può dipendere dall'esistenza o dall'inesistenza di altre decisioni formalmente indipendenti.
punto 118
Questo argomento non è pertinente nella fattispecie e la Corte deve stabilire se le lacune rilevate abbiano costretto le ricorrenti a sobbarcarsi oneri sproporzionati, tenuto conto delle finalità perseguite dalla decisione n. 962/77. Tuttavia, la Corte ha già affermato nella sentenza 24.10.73 (causa 5/73, Balkan, Race. pag. 1091) che «se è vero che le istituzioni, nell'esercitare i loro poteri, devono aver cura di evitare che gli oneri imposti agli operatori economici superino la misura necessaria al raggiungimento degli scopi che le istituzioni stesse devono perseguire, ciò non significa che detto obbligo debba essere commisurato alla particolare situazione di una determinata categoria di operatori».
punto 119
Risulta che il sistema istituito dalla decisione n. 962/77 è stato, in complesso, efficace, nonostante le lacune emerse, ed ha in definitiva conseguito gli scopi cui mirava detta decisione. Pur se è innegabile che l'onerosità dei sacrifici richiesti alle ricorrenti ha potuto venir aggravata dalle lacune del sistema, è comunque assodato che la decisione suddetta non ha costituito un intervento sproporzionato ed intollerabile rispetto alla finalità perseguita.
punto 120
Stando così le cose, e tenuto conto del fatto che la finalità cui mirava la decisione n. 962/77 è consona all'obbligo imposto alla Commissione di agire nell'interesse comune, e che la stessa natura dell'art. 61 e del Trattato CEE comporta l'inevitabile conseguenza che talune imprese devono sobbarcarsi, in nome della solidarietà europea, maggiori sacrifici rispetto ad altre, non si può far carico alla Commissione di aver imposto oneri sproporzionati alle ricorrenti.
SENTENZA › In diritto › Parte prima — Sulla legittimità della decisione generale n.962/77 › Capitolo 3 — La censura di sviamento di potere
punto 121
Secondo le ricorrenti, la decisione n. 962/77 è viziata da sviamento di potere in quanto la Commissione ha perseguito una finalità diversa da quella per cui l'art. 61 l'autorizza a istituire prezzi minimi all'interno del mercato comune.
punto 122
A loro avviso, la decisione era in realtà intesa a proteggere i grandi complessi siderurgici che si trovavano in posizione extramarginale sul mercato dei tondi per cemento, consentendo loro di conservare le proprie quote di mercato grazie ai prezzi minimi.
punto 123
Sempre secondo le ricorrenti, la ristrutturazione del settore — finalità dichiarata dalla Commissione nella decisione n. 962/77 — avrebbe dovuto operarsi secondo la legge del mercato, che avrebbe costretto le imprese non redditizie a cessare la produzione dei tondi per cemento.
punto 124
Con questa decisione generale, che riguardava tutte le imprese — la cui situazione è ben nota alla Commissione — questa avrebbe quindi favorito le imprese non produttive a detrimento dei consumatori e delle imprese efficienti. Essa avrebbe così frenato l'espansione di queste ultime per «stroncare» la loro «brillante concorrenza», addossando loro le conseguenze di una crisi che colpiva altre imprese «nel nome di una non meglio definita solidarietà comunitaria».
punto 125
In conclusione, le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia inteso adottare una misura di ritorsione contro le imprese efficienti, e particolarmente contro quelle della zona di Brescia che non avevano aderito al suo invito ad autolimitare la produzione.
punto 126
La Commissione fa osservare che le ricorrenti esaminano la decisione relativa ai prezzi minimi solo sotto il profilo della loro situazione particolare; esse dimenticano che le istituzioni comunitarie hanno il compito di prendere in esame la situazione globale di tutta la siderurgia comunitaria e di adottare — in conformità agli imperativi del Trattato — provvedimenti generali atti a risolvere i problemi di tutto il settore interessato.
punto 127
Essa ricorda che le sue finalità sono state chiaramente esposte e contesta le censure formulate dalle imprese bresciane.
punto 128
Dal preambolo della decisione n. 962/77, dalle memorie presentate dalla Commissione e dalla discussione orale si desume che la Commissione, con questo provvedimento, intendeva ovviare alla situazione del mercato dei tondi per cemento, cercando in particolare di giungere ad un migliore equilibrio tra l'offerta sovrabbondante e la domanda, nonché tra i prezzi, così da aumentare la percentuale media di sfruttamento della capacità produttiva di tutte le imprese.
punto 129
Gli effetti della decisione in materia di prezzi minimi per quanto concerne le piccole e medie imprese, come pure le sue ripercussioni sui grandi complessi siderurgici, sono le conseguenze logiche ed inevitabili di un provvedimento legittimamente adottato in una situazione di crisi manifesta, e conforme alle finalità di cui all'art. 3 del Trattato, come si è già dimostrato. Si tratta degli effetti inevitabili di un provvedimento legittimo e non delle conseguenze del proposito di colpire individualmente determinate imprese. D'altro canto, le ricorrenti non sono riuscite a produrre un minimo di indizi concordanti che consentano eventualmente di ravvisare uno sviamento di potere.
punto 130
Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione si sia avvalsa dei suoi poteri per perseguire fini diversi da quelli contemplati dall'art. 61.
SENTENZA › In diritto › Parte seconda — La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende
punto 131
Le decisioni individuali con cui la Commissione infligge ammende a norma dell'art. 64 del Trattato devono rispondere ai requisiti prescritti dal Trattato in materia di motivazione; inoltre la Corte deve valutare la situazione delle ricorrenti tenendo conto delle eventuali circostanze esimenti e delle possibilità di allineamento invocate dalle ricorrenti.
SENTENZA › In diritto › Parte seconda — La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende › Capitolo I — Difetto di motivazione
punto 132
Le ricorrenti sostengono che le decisioni individuali non sono adeguatamente motivate, in quanto la Commissione si è limitata a stabilire automaticamente un'ammenda limitandosi a fare richiamo alla decisione n. 962/77. A loro avviso, in base ad una pseudomotivazione quale «tenuto conto della natura delle infrazioni, dell'ammontare delle vendite sotto prezzo nonché dell'attuale capacità contributiva dell'impresa», la Commissione poteva infliggere un'ammenda di qualsiasi entità. Le ricorrenti fanno inoltre carico alla Commissione di non aver replicato alle osservazioni da esse presentate durante il procedimento amministrativo, il che è tanto più criticabile in quanto l'obbligo della motivazione costituisce la sola tutela efficace dei diritti degli amministrati.
punto 133
La Commissione ribatte che, allorché la motivazione di una decisione individuale fa riferimento agli articoli del Trattato e alle decisioni generali applicati, indica i presupposti di fatto del provvedimento e ricollega logicamente il dispositivo al preambolo, la decisione è validamente motivata.
punto 134
Dal testo delle decisioni individuali risulta che la Commissione ha seguito un'unica falsariga per tutte le imprese: dopo aver elencato le norme del Trattato e le decisioni da applicare, essa precisa come sono state constatate le infrazioni a dette norme, come gli addebiti sono stati notificati alle imprese e come queste hanno presentato le loro difese. In seguito si elencano gli elementi costitutivi dell'infrazione e si indica quale ammenda e stata di conseguenza irrogata.
punto 135
Data questa impostazione, era possibile rendersi conto che, se le ricorrenti avessero posto la decisione individuale di ammenda in relazione con la decisione generale n. 962/77, non avrebbero potuto aver dubbi circa le infrazioni loro addebitate; quindi non si può far carico alla Commissione di non aver completato le decisioni individuali con la motivazione speciale della decisione generale cui le decisioni individuali danno attuazione e che le interessate non potevano ignorare. D'altro canto, l'ampiezza dei mezzi dedotti nella fase scritta e nel dibattimento orale dalle ricorrenti prova che la motivazione criticata non ha impedito loro di difendersi adeguatamente.
punto 136
Questo mezzo è dunque privo di fondamento.
SENTENZA › In diritto › Parte seconda — La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende › Capitolo II — Le esimenti invocate
punto 137
Le ricorrenti hanno invocato varie esimenti, usando diverse definizioni per caratterizzare la situazione ineluttabile che minacciava la loro esistenza o, quanto meno, la continuità della loro produzione, e che si era creata per effetto dell'applicazione della decisione n. 962/77. Queste esimenti fanno capo a tre definizioni — legittima difesa, forza maggiore e stato di necessità — che verranno esaminate in quest'ordine.
SENTENZA › In diritto › Parte seconda — La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende › Capitolo II — Le esimenti invocate › La legittima difesa
punto 138
Per quel che riguarda la legittima difesa, questa nozione, che implica un atto difensivo contro un'aggressione ingiustificata, non può escludere la responsabilità degli operatori economici che violino scientemente una decisione generale che risulti legittima sia in sé e per sé, sia alla luce dei fatti e delle circostanze economiche in base ai quali è stata adottata. Nella fattispecie, la decisione generale n. 962/77 è stata riconosciuta legittima sotto il profilo dei requisiti di forma e di sostanza prescritti del Trattato CECA; pertanto le ricorrenti non possono invocare la legittima difesa, esimente che non può venir opposta alla pubblica autorità che agisce legittimamente nell'ambito delle competenze che le conferisce la legge.
SENTENZA › In diritto › Parte seconda — La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende › Capitolo II — Le esimenti invocate › La forza maggiore
punto 139
Le ricorrenti dichiarano che, a causa del comportamento di «altri produttori» che non rispettavano la decisione sui prezzi minimi, esse hanno dovuto fronteggiare un caso di forza maggiore, e sono state costrette a violare la decisione n. 962/77 onde evitare di venir estromesse dal mercato dei tondi per cemento.
punto 140
Tuttavia, perché possa dichiararsi che ricorre l'ipotesi di forza maggiore è necessario che la causa esterna invocata dai soggetti di diritto abbia conseguenze ineluttabili ed inevitabili al punto di rendere obiettivamente impossibile per gli interessati l'osservanza dei loro obblighi e, nella fattispecie, di non lasciare loro altra alternativa che la violazione della decisione n. 962/77.
punto 141
Ora, si desume dalla documentazione prodotta che, su 181 imprese controllate tra il giugno 1977 e il settembre 1979, solo 29 hanno contravvenuto alle norme sui prezzi minimi. Di conseguenza, risulta che la maggioranza delle imprese si è effettivamente adeguata, rivolgendosi ad altri clienti, oppure orientandosi verso altre fabbricazioni, oppure conservando un certo livello di produzione, pur attenendosi ai prezzi minimi. La causa esterna invocata dalle ricorrenti non le poneva quindi in una situazione ineluttabile, il che esclude che possa trovare applicazione, nel loro caso, la nozione di forza maggiore.
SENTENZA › In diritto › Parte seconda — La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende › Capitolo II — Le esimenti invocate › Lo stato di necessità
punto 142
Le ricorrenti hanno invocato lo stato di necessità in cui si sarebbero trovate e che le avrebbe costrette a non adempiere gli obblighi che imponeva loro la decisione generale n. 962/77. In particolare, le ricorrenti italiane sostengono di non aver praticamente avuto alcuna possibilità di ridurre i costi fissi, dati i rischi di sciopero e di agitazioni sociali nell'ipotesi di licenziamenti e che quindi, data la riduzione del loro volume d'affari, era in gioco la loro stessa esistenza; le ricorrenti Montereau e Korf ritengono che il principio «necessità detta legge» giustifichi il loro comportamento; la ricorrente Maxhütte sostiene che «l'unica possibilità di salvezza» per la sua impresa era quella di riconquistare la sua quota di mercato vendendo al di sotto dei prezzi minimi; lo stato di necessità in cui si trovava era conseguenza di un complesso di fattori, e cioè le lacune e le insufficienze del sistema e il fatto che essa ha rispettato i prezzi minimi in giugno e luglio, mentre le sue concorrenti non lo hanno fatto. Le ricorrenti sostengono quindi, con argomenti diversi, di essersi trovate di fronte ad una minaccia grave che comprometteva la stessa esistenza della loro azienda.
punto 143
Senza che sia necessario stabilire se la minaccia cui esse si richiamano abbia dato origine ad uno stato di necessità che giustifichi il loro comportamento, basterà rilevare che nessuna delle imprese che hanno rispettato la decisione generale n. 962/77 ha corso il pericolo di fallire o di esser posta in liquidazione e che, se alcune ricorrenti hanno accusato una contrazione delle vendite, la loro esistenza non è mai stata realmente in pericolo.
punto 144
Per quel che riguarda l'impresa Antonio Stefana, che si è trovata in una situazione finanziaria particolarmente difficile, si deve rilevare che questa situazione era imputabile alla scelta del momento della modifica delle sue strutture e quindi alla valutazione errata di una congiuntura notoriamente sfavorevole; questo comportamento personale non le consente di invocare lo stato di necessità.
SENTENZA › In diritto › Parte seconda — La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende › Capitolo 3 — L'allineamento
punto 145
La ricorrente Feralpi, deducendo un argomento svolto anche dalle altre ricorrenti italiane, ha sostenuto che il suo comportamento era lecito in quanto essa ha venduto tondi per cemento a prezzi minimi risultanti da allineamenti praticati conformemente alle norme comunitarie.
punto 146
A questo proposito, la Feralpi sostiene anzitutto — richiamandosi all'art. 6 della decisione 2 maggio 1953, n. 30 (GU pag. 109), modificato dall'art. 2 della decisione 22 dicembre 1972, n. 72/440/CECA (GU n. L 297, pag. 39) — di avere il diritto di allinearsi sui prezzi effettivamente praticati da altre imprese comunitarie e non solo sui prèzzi di listino di un concorrente.
punto 147
Tuttavia, la Commissione sostiene giustamente che lo stesso art. 6 precisa che questo diritto di allineamento è concesso solo per i prodotti per i quali «l'obbligo di pubblicità dei prezzi sia abolito o limitato, cioè per i prodotti elencati all'art. 8 della decisione 2 maggio 1953, n. 31/53/CECA (GU pag. Ill), modificato dalla decisione 22 dicembre 1972, n. 72/441/CECA (GU n. L 297, pag. 42), tra i quali non figurano i tondi per cemento.
punto 148
Di conseguenza, l'allineamento intracomunitário, per quel che riguarda i tondi per cemento, poteva effettuarsi validamente solo sui prezzi di listino di un concorrente comunitario.
punto 149
La Feralpi sostiene poi che fino al 15 marzo 1978 — data d'entrata in vigore della decisione n. 527/78, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici provenienti da determinati paesi terzi — essa aveva la facoltà di allinearsi non solo su dette offerte, ma anche su prezzi intracomunitari già allineati su offerte di prodotti provenienti da paesi terzi.
punto 150
La Commissione ribatte a questo argomento sostenendo che l'allineamento sui prezzi di prodotti provenienti da paesi terzi è valido solo se l'impresa notifica il negozio nell'ambito del quale essa ha effettuato l'allineamento stesso entro tre giorni dalla sua stipulazione, conformemente all'art. 1 della decisione 11 dicembre 1963, n. 23 (GU n. 187/63, pag. 2976).
punto 151
Se l'argomento della Commissione riguardasse solo la regolarità formale dell'operazione di allineamento, esso andrebbe disatteso in quanto l'omessa notifica non costituisce infrazione della disciplina dei prezzi minimi.
punto 152
Tuttavia la Commissione osserva fondatamente che la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova che essa si è allineata su offerte di prodotti provenienti da paesi terzi; poiché questa prova non è stata fornita dalla Feralpi, non è possibile ammettere la validità di dettò allineamento né, a maggior ragione, la validità dell'allineamento su un'offerta di prodotti intracomunitari a sua volta già allineata — e senza che venga fornita la prova — su un'offerta di prodotti provenienti da paesi terzi.
punto 153
La Feralpi sostiene infine che, per quel che riguarda le vendite effettuate nella Repubblica federale di Germania, essa si è allineata sui listini pubblicati da imprese tedesche, quindi non ha infranto la disciplina dei prezzi minimi ma, al massimo, nell'ipotesi in cui detti allineamenti fossero irregolari, avrebbe violato l'art. 60 del Trattato CECA.
punto 154
Si deve ricordare anzitutto che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 962/77 non osta agli allineamenti «sui prezzi franco consegna più favorevoli dei listini di altri produttori della Comunità»; tuttavia, tutti i listini delle imprese comunitarie devono essere conformi alla decisione che istituisce i prezzi minimi, e nessun allineamento intracomunitário consente di vendere al di sotto dei prezzi minimi. Ne risulta che qualsiasi vendita a prezzi inferiori a quelli minimi costituisce non solo un allineamento intracomunitário illecito, contrastante con l'art. 60 del Trattato CECA, ma anche un'infrazione della disciplina dei prezzi minimi.
punto 155
Ora, la Feralpi, defalcando dal prezzo di listino tedesco, sul quale asserisce di essersi allineata, le spese di trasporto da Lonato (punto di parità della Feralpi) al punto di parità destinazione, otteneva un prezzo di vendita «allineato» inferiore al prezzo risultante dall'applicazione del listino di un'impresa comunitaria, pratica vietata dall'art. 6, n. 1; di conseguenza, le vendite effettuate nella Repubblica federale di Germania a prezzi inferiori ai prezzi minimi costituiscono infrazioni dell'art. 61 del Trattato CECA.
SENTENZA › In diritto › Parte terza — La riduzione delle ammende › Capitolo I — In generale
punto 156
Le ricorrenti hanno chiesto, in subordine, sia nelle loro memorie sia nella fase orale, la riduzione dell'ammenda.
punto 157
E opportuno ricordare che le infrazioni suddette sono state commesse in un periodo di crisi, crisi che ha messo in pericolo l'esistenza di varie imprese nel settore ed ha richiesto il varo di un piano anticrisi, imperniato principalmente sul principio di solidarietà, unica soluzione atta a consentire a tutto il settore di superare quel momento critico.
punto 158
Certo, si deve constatare che, per rispettare questo principio, le imprese più produttive dovevano assoggettarsi a sacrifici, soprattutto in considerazione dell'indipendenza dalla disciplina dei prezzi di cui godevano i commercianti e gl'importatori dai paesi terzi durante il 1977, periodo nel quale è stata commessa la maggior parte delle infrazioni constatate.
punto 159
Tuttavia la Commissione, decidendo di applicare aliquote d'ammenda relativamente modeste (25 % dell'importo delle sottoquotazioni per le imprese senza particolari problemi finanziari, 10 % dello stesso importo per le imprese medie con bilancio negativo e 1 % di detto importo per le imprese in fallimento) rispetto all'aliquota che essa ha facoltà di applicare a norma dell'art. 64 del Trattato — il doppio dell'importo delle vendite irregolari —, ha equamente tenuto conto della situazione delle varie imprese coinvolte.
punto 160
Di conseguenza, le domande di riduzione delle ammende presentate dalle ricorrenti non sono fondate, salvo quelle che saranno esaminate qui appresso, che si riferiscono all'erronea applicazione delle aliquote stabilite dalla Commissione o ad eventuali riduzioni dell'ammontare delle sottoquotazioni.
SENTENZA › In diritto › Parte terza — La riduzione delle ammende › Capitolo II — Casi particolari › 1. Antonio Stefana
punto 161
Questa impresa ha sostenuto che, allorché l'ammenda le è stata inflitta, essa si trovava in una situazione finanziaria molto critica; tale dichiarazione non è stata contestata dalla Commissione; di conseguenza, e secondo i criteri stabiliti da quest'ultima, si deve applicare l'aliquota del 10 % dell'importo delle sottoquotazioni e non l'aliquota del 25 %, quindi l'ammenda inflitta a detta impresa va ridotta da 50852000 LIT a 20340800 LIT.
SENTENZA › In diritto › Parte terza — La riduzione delle ammende › Capitolo II — Casi particolari › 2. Sulle domande relative a eventuali riduzioni dell'ammontare delle sottoquotazioni e prezzi effettivamente praticati › a) Acciaieria di Dar/o
punto 162
La ricorrente deduce innanzitutto un vizio di procedura; essa venne convocata a Bruxelles per fornire chiarimenti supplementari orali solo il 23 giugno 1978, mentre la riunione era stata fissata al 29 giugno 1978, e la sua richiesta di rinvio dell'incontro venne respinta; per questi motivi essa chiede l'annullamento della decisione individuale di sanzione 18 agosto 1978, giacché il rifiuto oppostole dalla Commissione non le ha consentito di difendersi adeguatamente.
punto 163
La Commissione osserva che essa non è tenuta a sentire le parti e che quindi non può esistere alcun termine perentorio di preavviso; di conseguenza non sarebbe ravvisabile sotto questo aspetto né vizio di procedura, né impedimento a presentare un'adeguata difesa.
punto 164
È vero che l'art. 36 del Trattato, cui si riferisce l'Acciaieria di Dario, si limita a prescrivere alla Commissione di mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni prima di infliggere una sanzione pecuniaria, e che nella fattispecie l'impresa ha potuto presentare osservazioni scritte; si deve però osservare che il termine concesso dalla Commissione all'Accaieria di Darfo — per la sua convocazione a un'udienza a Bruxelles — avrebbe potuto essere più generoso, onde non precludere all'interessata la possibilità di esporre efficacemente il suo punto di vista su taluni documenti controversi. Questo modo d'agire non implica però ipso facto l'annullamento della decisione impugnata, in quanto la ricorrente ha avuto la possibilità di presentare in precedenza osservazioni scritte; tuttavia, i documenti che essa non ha citato nelle osservazioni scritte presentate alla Commissione e che intendeva produrre nel corso dell'udienza cui non ha potuto presenziare vanno presi in considerazione della Corte.
punto 165
La ricorrente sostiene poi che le fatture nn. 1626, 1628 e 1630 — tutte e tre del 2 settembre 1977 — non riguardano i tondi per cemento, ma i laminati ST 37, ed esulano quindi dalla sfera d'applicazione della decisione n. 962/77. Tuttavia, la Commissione ha osservato giustamente che sulle fatture è impressa la dicitura: «parziale allineamento al listino AFIM» e che questo listino riguarda solo tondi per cemento; l'argomento della ricorrente va pertanto disatteso.
punto 166
La ricorrente sostiene infine che la Commissione ha erroneamente incluso nelle vendite controverse fatture relative a ordini effettuati anteriormente all'entrata in vigore della decisione n. 962/77: si tratta di due gruppi di ordini provenienti dall'impresa Maretto Blein, tramite la SpA Darma di Milano, da un lato, e dalla SpA Baraclit, tramite la ditta Albani di Merate, dall'altro.
punto 167
La Commissione ha respinto questo argomento in quanto gli ordini prodotti dall'Acciaieria di Darfo a titolo di prova non sono stati esibiti all'atto dell'ispezione. Tuttavia, questo argomento della Commissione non è fondato, giacché in questo caso specifico si deve tener conto dei documenti che l'impresa ha omesso di produrre allorché ha presentato le sue osservazioni scritte alla Commissione e che non ha avuto occasione di presentare in seguito.
punto 168
Durante la fase orale, la Commissione ha prodotto una delle fatture (n. 1514) a proposito delle quali l'Acciaieria di Darfo sosteneva che gli ordini erano anteriori all'8 maggio 1977; indubbiamente detta fattura è datata 2 agosto 1977, però essa non può assolutamente costituire una prova contraria ai documenti prodotti dall'Acciaieria di Darfo e che dimostrano come gli ordini costituenti un contratto, con il quale le parti si erano accordate sul prodotto venduto e sul prezzo, erano stati effettivamente effettuati prima dell'8 maggio 1977.
punto 169
Di conseguenza, l'argomento della ricorrente va accolto e le vendite corrispondenti ai suddetti ordini vanno escluse dal novero di quelle per cui è stata irrogata l'ammenda; poiché dette vendite rappresentano il 3,4 % del complesso delle forniture, l'importo dell'ammenda irrogata all'Acciaieria di Darfo va diminuito del 3,4 %, e cioè va ridotto da 27830000 LIT a 26883780 LIT.
SENTENZA › In diritto › Parte terza — La riduzione delle ammende › Capitolo II — Casi particolari › 2. Sulle domande relative a eventuali riduzioni dell'ammontare delle sottoquotazioni e prezzi effettivamente praticati › b) Rumi
punto 170
La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato nell'assumere come base per il calcolo dell'importo delle sottoquotazioni il prezzo di 540 DM la tonnellata di tondi per cemento; infatti, considerato che la ricorrente ha venduto i suoi tondi per cemento allineadosi sulle parità Saarbrucken e Oberhausen e detratte le spese di trasporto, il prezzo della tonnellata si riduce in realtà a 451,87 DM; di conseguenza, l'importo delle sottoquotazioni dovrebbe ridursi da 200 a circa 100 milioni di LIT ę l'ammenda andrebbe calcolata solo in base a quest'ultima somma.
punto 171
La Commissione ha giustamente ribattuto, in primo luogo, che il documento prodotto a sostegno di questa domanda si riferisce a vendite posteriori a quelle prese in considerazione per il calcolo delle sottoquotazioni e, in secondo luogo, che la destinazione finale della merce di cui trattasi erano i Paesi Bassi; pertanto, l'allineamento su punti di parità tedeschi è in contrasto con l'art. 60 del Trattato e questo illegittimo allineamento, poiché ha consentito alla ricorrente di vendere a prezzi inferiori ai prezzi minimi, costituisce pure infrazione della disciplina dei prezzi minimi; di conseguenza, questo mezzo dedotto dalla società Rumi va disatteso.
SENTENZA › In diritto › Parte terza — La riduzione delle ammende › Capitolo II — Casi particolari › 2. Sulle domande relative a eventuali riduzioni dell'ammontare delle sottoquotazioni e prezzi effettivamente praticati › e) Feralpi
punto 172
La ricorrente sostiene che la Commissione le ha fatto carico, infondatamente, di aver praticato prezzi inferiori ai prezzi minimi basandosi su talune fatture sulle quali detti prezzi erano scritti a mano; a suo avviso, siffatte annotazioni non hanno alcun valore probatorio, dato che detti documenti sono estranei ai reali rapporti contrattuali.
punto 173
La Commissione ha prodotto copie di telex, riguardanti le vendite controverse, da cui risulta una differenza tra i prezzi di vendita espressi in DM e conformi ai prezzi minimi e l'importo che doveva essere indicato sulla fattura, espresso in LIT e inferiore ai prezzi minimi.
punto 174
Poiché questo fatto trova ulteriore conferma nella testimonianza scritta dell'ispettore della Commissione, il mezzo va disatteso.
punto 175
La ricorrente sostiene inoltre di avere venduto tondi per cemento applicando un supplemento di qualità di cui la Commissione non ha tenuto conto nel calcolo delle sottoquotazioni.
punto 176
È opportuno ricordare che l'art. 2 della decisione n. 3000/77 dispone che i prezzi minimi costituiscono prezzi di base, che comprendono gli extra di qualità, mentre la decisione n. 962/77, all'art. 2, stabilisce semplicemente che i prezzi minimi sono prezzi di base. Di conseguenza, a decorrere dal 1o gennaio 1978, data dell'entrata in vigore della decisione n. 3000/77, i prezzi minimi comprendevano gli extra di qualità, mentre l'importo di tali supplementi poteva essere aggiunto ai prezzi minimi di cui alla decisione n. 962/77.
punto 177
Dato che le infrazioni sono state commesse fra il 3 marzo e il 3 maggio 1978, le sottoquotazioni devono essere pari alla differenza tra il prezzo minimo (inclusi gli extra di diametro) e il prezzo di vendita — praticato nel negozio — che comprende il prezzo di base e gli extra di qualità.
punto 178
Di conseguenza, tenendo conto della situazione descritta in precedenza, la Corte decide che l'ammenda è ridotta da 55110000 LIT a 50000000 di LIT.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 179
A norma dell'art. 69, § 2, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 180
A norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese totalmente o parzialmente se le parti rimangono rispettivamente soccombenti su uno o più capi della domanda, oppure per motivi eccezionali.
punto 181
Nelle cause 154/78 (Valsabbia), 205/78 (Stefana fratelli), 206/78 (AFIM), 227/78 (Acciaieria di Darfo), 228/78 (Sider Camuña), 263/78 (Rumi), 264/78 (Feralpi), 31/79 (Montereau) — compreso il procedimento d'urgenza — 39/79 (OLS), 83/79 (Maximilianshütte), 85/79 (Korf Industrie), le ricorrenti sono rimaste soccombenti sulla parte essenziale dei capi di domanda e quindi vanno condannate alle spese.
punto 182
Nella causa 226/78 (Antonio Stefana), la Commissione è rimasta soccombente quanto alla domanda relativa alla riduzione dell'importo dell'ammenda, presentata in subordine, e pertanto le spese sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Le ammende inflitte alle ricorrenti sono ridotte come segue:
per la Antonio Stefana (causa 226/78) a 19042 UC, vale a dire 20340800 LIT;
per l'Acciaieria di Darfo (causa 227/78 a) 25168 UC, vale a dire 26883780 LIT;
per la Feralpi (causa 228/78) a 46298 UC, vale a dire 50000000 di LIT.
2o Per il resto, i ricorsi sono respinti.
3o Le ricorrenti nelle cause 154/78 (Valsabbia), 205/78 (Stefana fratelli), 206/78 (AFIM), 227/78 (Acciaieria di Darfo), 228/78 (Sider Camuña), 263/78 (Rumi), 264/78 (Feralpi), 31/79 (Montereau), 39/79 (OLS), 83/79 (Maximilianshütte) e 85/79 (Korf Industrie) sono condannate a sopportare per intero le spese.
4o Nella causa 226/78 (Antonio Stefana) le spese sono compensate.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Menens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 marzo 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher
INDICE
Parte in fatto
I.Gli antefatti e il procedimento913Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78, 39/79913Nella causa 31/79915Nella causa 83/79915Nella causa 85/79916II.Le conclusioni delle parti916Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78 e 39/79916Nella causa 31/79920Nella causa 83/79921Nella causa 85/79922III.Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti922Nelle cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263, 264/78, 39/79922A)In via preliminare: considerazioni sul mercato del tondo per cemento armato e sulla situazione delle imprese bresciane a seguito della decisione n. 962/77/CECA922B)Primo mezzo: la decisione n. 962/77 è viziata da misconoscimento patente del Trattato CECA e, particolarmente, dell'art. 61, lett. b), e, per connessione, degli artt. 2, 3 e 4 dello stesso e viola inoltre la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo9301)Violazione dell'art. 2 del Trattato CECA9302)Violazione dell'art. 3, i cui scopi devono essere conseguiti in caso di fissazione dei prezzi minimi a norma dell'art. 619313)Violazione degli artt. 4 e 5 del Trattato CECA, nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali9344)Violazione dell'art. 61, leu. b), del Trattato CECA936C)Secondo mezzo: la Commissione ha commesso uno sviamento di potere emanando la decisione n. 962/77940D)Terzo mezzo: la decisione n. 962/77 è viziata da violazione delle forme sostanziali per difetto di motivazione942E)Quarto mezzo: illegittimità delle decisioni individuali944F)I casi particolari dell'Acciaieria di Darfo, della Rumi e della Feralpi per quanto concerne i calcoli della Commissione948Nella causa 31/79953A)Sulla ricevibilità953B)Sulla situazione economica della ricorrente rispetto al mercato953C)Sulla violazione dell'art. 61 del Trattato CECA e della decisione n. 962/77/CECA954D)Sulla violazione del potere discrezionale conferito dall'art. 64 del Trattato CECA955E)Sulla violazione dell'art. 60, n. 2, leu. b), del Trattato CECA e del principio dei prezzi concorrenziali955F)La discriminazione e la situazione individuale della ricorrente956G)Sulla giustificazione eventualmente tratta dal principio «la necessità detta legge».957H)La riduzione dell'ammenda95/I)Sulle spese958Nella causa 83/79959A)La domanda della Maxhütte959B)Controricorso della Commissione965C)Replica della Maxhütte969D)Controreplica della Commissione975Nella causa SV79978A)La domanda della Korf978B)Controricorso della Commissione981C)Replica della Korf983D)Controreplica della Commissione986IV.Fase orale989
Parte in diritto
In diritto989Capitolo introduttivo. La ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità della decisione generale n. 962/77 e i mezzi ed argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno di detta eccezione..990Parte prima. Sulla legittimità della decisione generale n. 962/77993Capitolo I. Sulla legittimità della decisione n. 962/77 alla stregua dell'art. 61 del Trattato CECA993Sezione 1 — L'osservanza dei requisiti di forma prescritti per l'adozione di un provvedimento che rientra nella sfera dell'art. 61993§ 1 II rispetto dei requisiti generali di forma (artt. 5 e 15 del Trattato)993§ 2 L'osservanza dei requisiti specifici di motivazione di cui all'art. 61995§ 3 L'osservanza dei particolari requisiti formali stabiliti dall'art. 61997Sezione 2 — L'osservanza dei requisiti sostanziali di cui all'art. 611000§ 1 L'esistenza o l'imminenza di una crisi manifesta1000§ 2 L'osservanza dell'art. 3 del Trattato1002§ 3 II livello dei prezzi in relazione all'osservanza dell'ultima parte dell'art. 61 del Trattato1005Capitolo II. Il rispetto degli altri articoli del Trattato e dei principi generali invocati dalle ricorrenti1008Sezione 1 — Il rispetto degli artt. 2, 4 e 5 del Trattato1008Sezione 2 — La legittimità della decisione n. 962/77 sotto il profilo dei principi generali del diritto1010§ I Sotto il profilo del rispetto del diritto di proprietà1010§ 2 Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità1011a)Esame delle varie censure10111)La compatibilità del provvedimento con gli aiuti nazionali10112)Compatibilità del provvedimento con la canalizzazione delle vendite tramite l'UCRO10123)L'insufficienza del controllo10134)Esclusione dei commercianti dalla sfera d'applicazione del provvedimento10135)L'esclusione dal provvedimento delle importazioni dai paesi terzi sulle quali vi era la possibilità di allinearsi1015b)Carattere sproporzionato dei sacrifici imposti, tenuto conto delle lacune constatate1017Capitolo III. La censura di sviamento di potere1018Parte seconda. La legittimità delle decisioni individuali che irrogano ammende1020Capitolo I. Difetto di motivazione1020Capitolo II. Le esimenti invocate1021La legittima difesa1021La forza maggiore1022Lo stato di necessità1022Capitolo III. L'allineamento1023Parte terza. La riduzione delle ammende1025Capitolo I. In generale1025Capitolo IL Casi particolari10261.Antonio Stefana10262.Sulle domande relative a eventuali riduzioni dell'ammontare delle sottoquotazioni e prezzi effettivamente praticati1027a)Acciaieria di Darfo1027b)Rumi1028e)Feralpi1029Sulle spese1030Dispositivo1031