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Sez. L, Sentenza n. 21 del 02/01/1986 (Rv. 443657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI STATUTI DEGLI ENTI PUBBLICI - INAMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEI CANONI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE NELL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME SUDDETTE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI STATUTI DEGLI ENTI PUBBLICI - INAMMISSIBILITÀ - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEI CANONI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE NELL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME SUDDETTE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE.*

La violazione o falsa applicazione delle norme degli statuti degli enti pubblici non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. atteso che tali norme esauriscono la loro efficacia ed operatività nell'ambito della attività interna degli enti medesimi e quindi non possono assumere valore e forza cogente di norme di diritto, anche se costituiscono emanazione diretta della volontà dello stato, che, nella formazione di tali enti, provvede a disciplinare finalità, organizzazione e forme d'attività; è invece deducibile soltanto la violazione o falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nella interpretazione delle norme suddette, oltre che il vizio di motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (V 3311/85, mass n 440983; (V 2778/84, mass n 434821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)