Sez. L, Sentenza n. 2778 del 07/05/1984 (Rv. 434821 - 01)
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI INTERNI E STATUTI - VALORE DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI INTERNI E STATUTI - VALORE DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
In relazione alle Disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici, non avendo esse valore di norme giuridiche, sono deducibili, in Sede di legittimità, ai sensi dello art. 360 n. 3 cod. proc. civ., soltanto la violazione o la falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., errori attinenti alla valutazione di fatto svolta dal giudice del merito. (principio affermato in riferimento agli artt. 5 e 39 dello statuto del fondo pensioni della S.i.A.E. Approvato con d.P.R. 24 agosto 1963 n. 1484, che la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva interpretato nel senso che tali Disposizioni escludono dalla retribuzione pensionabile gli scatti di scala mobile, ove non conglobati nello stipendio). (Conf 6651/81, mass n 417506; (Conf 1723/76, mass n 384484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)