Sez. 1, Sentenza n. 6439 del 16/07/1996 (Rv. 498590 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Audizione del minore che ha compiuto i dodici anni nel giudizio di opposizione - Obbligo - Esclusione - Facoltà previa valutazione discrezionale del giudice anche in ordine alle modalità- Sussistenza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio contenzioso di opposizione alla dichiarazione di adottabilità non sussiste l'obbligo di procedere all'audizione del minore che abbia compiuto dodici anni, ma l'audizione è consentita, alla stregua delle ampie facoltà istruttorie conferite al giudice, a cui è affidata la valutazione discrezionale non solo in ordine all'opportunità o meno di disporla, ma anche, in caso positivo, in ordine alle modalità e cautele suggerite dalle circostanze concrete.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)