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Sez. 1, Sentenza n. 13109 del 05/12/1991 (Rv. 474915 - 01)

Adozione, nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - In genere | Audizione del minore nel corso del giudizio di opposizione - Ammissibilità - Modalità - Esclusione della presenza dei genitori - Legittimità - Principio del contraddittorio - Violazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474915-01

Adozione, nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - In genere

Al fine della dichiarazione dello stato d'adottabilità, l'audizione del minore, espressamente prevista nel corso dell'inchiesta sommaria che precede detta dichiarazione, deve ritenersi consentita anche nel corso del giudizio d'opposizione, alla stregua delle ampie facoltà istruttorie conferite al giudice, con valutazione discrezionale affidata al giudice medesimo non solo in ordine all'opportunità o meno di disporla, ma, in caso positivo, pure in ordine alle modalità e cautele suggerite dalle circostanze concrete (quale l'esclusione della presenza dei genitori, per evitare turbamenti o condizionamenti, senza che in ciò sia configurabile una violazione del principio del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)