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Sez. 5, Sentenza n. 26349 del 11/12/2006 (Rv. 595676 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Correlazione con altre imposte - IVA - Norma transitoria dettata dall'art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992, abrogativo dell'INVIM - Trasferimento di immobile nel periodo di "prosecuzione" dell'applicazione dell'INVIM - Valore di riferimento - Prezzo del bene denunciato e conseguito ai fini IVA - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595676-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

Il principio secondo cui, ai fini della tassazione del trasferimento di un bene, la base imponibile deve essere identica per tutti i soggetti coinvolti nell'atto, ed in relazione alle diverse imposte che quel trasferimento colpiscono, presuppone che si faccia riferimento ad un unico momento storico. Un siffatto principio non può, dunque, essere invocato quando per l'applicazione di una imposta entri in gioco il prezzo pagato, o il valore del bene, ad una certa data, mentre nell'applicazione di altra imposta debba farsi riferimento al valore, o al prezzo, in una data diversa, ben potendo darsi che il valore di un bene muti nel tempo, crescendo o diminuendo (nella specie, relativa all'applicazione dell'INVIM per un trasferimento, assoggettato ad IVA, avvenuto nel 1997, la S.C. ha escluso che per l'applicazione della prima imposta, soppressa con effetto dal 1° gennaio 1993, dovesse necessariamente esser preso come riferimento il prezzo assunto ai fini IVA, sul rilievo che, se può certamente presumersi, in assenza di indicazioni contrarie, che il prezzo, ed il valore degli immobili, tenda a crescere nel tempo - il che costituisce un dato di esperienza nell'ambito del giudizio di merito -, ciò non può, tuttavia, costituire un principio giuridico che impedisca all'amministrazione finanziaria di accertare, e sostenere in giudizio, che un immobile avesse nel dicembre 1992 un valore superiore al prezzo pagato nel 1997).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)