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Sez. L, Sentenza n. 3044 del 11/04/1990 (Rv. 466585 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI ULTERIORI RISPETTO A QUELLE ORIGINARIE - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DI UNA DOPPIA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466585-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI ULTERIORI RISPETTO A QUELLE ORIGINARIE - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DI UNA DOPPIA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il lavoratore il quale, nel rispetto della professionalità e della qualificazione contrattuale conseguite, sia, nel corso del rapporto, adibito dal datore di lavoro allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnategli non può pretendere, in Mancanza di Disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, la corresponsione di un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazione lavorativa, configurandosi eventualmente, nella situazione anzidetta, soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta. La soluzione di tale questione - anche sotto il profilo della spettanza o meno di un incremento retributivo a titolo di compenso per un lavoro accessorio - è riservata al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 4113/87, mass n 452888; (V 1836/86, mass n 445141; (V 4892/82, mass n 422903).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)