Sez. L, Sentenza n. 4113 del 28/04/1987 (Rv. 452888 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART. 36 COST. - LAVORI SUBORDINATI PLURIMI E CON ORARI RIDOTTI - ADEGUATEZZA E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART. 36 COST. - LAVORI SUBORDINATI PLURIMI E CON ORARI RIDOTTI - ADEGUATEZZA E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il precetto dell'art. 36 della Costituzione, rivolto ad impedire ogni Forma di sfruttamento del dipendente, trova applicazione anche nelle ipotesi di lavori subordinati plurimi e con orari ridotti, in ciascuno dei quali, pertanto, l'adeguatezza della retribuzione deve essere valutata tenendo conto, oltre che della qualità e quantità delle prestazioni, della sua incidenza proporzionale sul tempo complessivo occupato nel soddisfacimento delle indicate esigenze. In tali casi - fermo l'Onere del lavoratore di fornire la prova degli elementi necessari ai fini dell'accertamento giudiziale - l'adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto va valutata con riferimento alle singole prestazioni e, quando questa proporzionalità sia stata garantita, la sufficienza della retribuzione ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa deve essere necessariamente valutata con riferimento non alle singole retribuzioni ma al compenso complessivo per tutte le attività prestate dal dipendente nell'arco della normale durata dell'orario di lavoro. (V 1836/86, mass n 445141; (V 4892/82, mass n 422903; (Conf 1073/85, mass n 439208; (Conf 4805/83, mass n 429627; (Conf 3038/81, mass n 413593).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)